Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10332 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.26/04/2017),  n. 10332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27374-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Equitalia Spa, in persona del legale

rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELA

RANELLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MITTRONICA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 938/39/2015 della CONI -MISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 3/12/2014,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 3 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, accoglieva l’appello proposto da Meltronica srl avverso la sentenza n. 79/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva respinto il ricorso contro la intimazione di pagamento per tributi erariali. La CTR in particolare osservava che era fondata l’eccezione di “nullità derivata” dell’atto impugnato per vizio insanabile della notifica delle cartelle di pagamento cui lo stesso si riferiva, essendo avvenuta a mezzo posta e dovendosi ritenere tale modalità non consentita all’agente della riscossione dalla vigente normativa.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si deve infatti rilevare che l’impugnazione per cassazione è stata notificata direttamente dal procuratore costituito della ricorrente, che tuttavia non ha attestato che tale adempimento processuale era fatto in attuazione delle specifiche prescrizioni della L. n. 53 del 1994, non avendo nemmeno redatto la pur indispensabile relata di notifica.

Da ciò in particolare consegue che l’avviso di ricevimento prodotto non può essere in alcun modo collegato con il ricorso in esame.

Tuttavia va comunque in diritto, dirimentemente, ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio” (Sez. 5, Sentenza n. 3139 del 12/02/2014, Rv. 629462 – 01; successivamente conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1388 del 19/01/2017, Rv. 642895 – 01).

Per le ragioni esposte, si deve affermare che la notifica dell’impugnazione per cassazione da parte dell’Agente della riscossione è giuridicamente inesistente e conseguentemente che la procedura notificatoria seguita è insanabilmente viziata.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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