Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10332 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE t

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4263-2019 proposto da:

COMUNE di ORROLI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– ricorrente –

contro

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 605/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Orroli contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Terna Rete elettrica nazionale S.p.A. contro l’avviso di accertamento relativo a ICI per l’anno 2007, ritenendo che l’atto di appello non conteneva alcun riferimento all’atto di conferimento del potere di rappresentanza giudiziale.

Il comune di Orroli ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita.

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che il comune di Orroli, a fronte di una sentenza della CTR Sardegna resa nei confronti della Terna Rete elettrica nazionale S.p.A., difesa in grado di appello da Benevento Silvio, ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione personalmente alla società contribuente, mentre la notifica effettuata nei confronti del difensore non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

Ora, a fronte di tali circostanze fattuale” emergenti dall’esame della notifica del ricorso per cassazione, risulta evidente che la notifica effettuata alla parte personalmente era sicuramente affetta da nullità mentre rispetto all’irreperibilità del difensore attestata dall’ufficio postale la parte ha mantenuto un contegno silente.

Ora, giova ricordare che la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l’inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione, oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità – cfr. Cass. n. 24450/2017 -.

E tuttavia, si è chiarito che “In tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notifica torio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori” (Cass. n. 19060/15; Cass. n. 593/2017).

Orbene, risulta evidente che il comune ricorrente non si è attivato in alcun modo per eseguire, in un termine ragionevole un nuovo procedimento di notificazione nei confronti del difensore della parte costituita in grado di appello, da ciò derivando irreparabilmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA