Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10332 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10332 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA

sul ricorso 15183-2008 proposto da:
BERTOLINI LILIANA BRTLLN65H45H223E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo

studio

dell’avvocato AURELI STANISLAO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CALTABIANO ALBERTO,
AURELI MICHELE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

622

BERTINELLI GIANFRANCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 939/2007 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 13/05/2014

REGGIO EMILIA,

depositata

il

04/06/2007

R.G.N.

5030/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

udito l’Avvocato MICHELE AURELI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Gianfranco

Bertinelli

proponeva

opposizione

all’esecuzione, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, nei
confronti di Romualdo Caifa, contestando il diritto del
convenuto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di

credito che non aveva alcuna inerenza con le necessità della
famiglia.
Costituitosi

il

convenuto,

il

Tribunale

accoglieva

l’opposizione e dichiarava l’improseguibilità del processo di
esecuzione, ordinando la cancellazione della trascrizione; per
quanto ancora di interesse in questa sede, condannava il
convenuto, in solido con i propri difensori avv. Massimo Pier
Giuseppe Guerra e Liliana Bertolini al pagamento delle spese di
lite, disponendo altresì la comunicazione della sentenza, ai
sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., ai Consigli dell’ordine
degli avvocati di Reggio Emilia e di Verona.
Osservava il giudicante che l’art. 94 cod. proc. civ.,
benché da sempre limitato al caso della rappresentanza
sostanziale, poteva essere esteso anche al difensore. Nel caso
in esame i difensori sopra indicati avevano agito in totale
mancanza di prudenza, aggredendo beni che erano costituiti in
fondo patrimoniale da circa quattordici anni, negando le
risultanze degli atti pubblici dai quali emergeva la regolare
trascrizione della convenzione matrimoniale, in tal modo
3

beni che erano costituiti in fondo patrimoniale, trattandosi di

avanzando una domanda risarcitoria che non aveva
coda»,

giungendo addirittura a definire

«né capo né

vergognoso

il

comportamento della controparte che aveva del tutto
legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa. Sicché
i difensori dovevano essere anch’essi condannati al pagamento

2. Contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia
propone ricorso l’avv. Liliana Bertolini, con atto affidato a
due motivi e supportato da memoria.
Gianfranco Bertinelli non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Occorre

preliminarmente

rilevare

che

l’odierna

ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio
Emilia sia con l’appello che con il presente ricorso per
cassazione; con l’appello ha fatto valere questioni in punto di
spese processuali e con il ricorso – proposto ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. civ. nel testo

ratione temporis

vigente – ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha deciso
l’opposizione all’esecuzione. La stessa ricorrente ha poi
prodotto copia della sentenza con la quale la Corte d’appello
di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello, sul rilievo
che la pronuncia del primo giudice doveva essere impugnata solo
col ricorso per cassazione, trattandosi di opposizione

4

delle spese di lite.

all’esecuzione e non potendo l’impugnazione sulle spese essere
definita in via autonoma.
1.1. Ciò posto, si rileva che la giurisprudenza di questa
Corte ha più volte affermato che, qualora vengano proposti
avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di

in questione l’ammissibilità dell’impugnazione, sulla quale non
spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro
diverso mezzo di gravame – è il giudice dinanzi al quale è
stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla
impugnazione, mentre l’altro deve dichiarare inammissibile il
gravame dinanzi a lui proposto (sentenze 6 dicembre 2007, n.
25452, e 3 marzo 2010, n. 5069).
Nel

presente

caso,

trattandosi

di

opposizione

all’esecuzione decisa con sentenza depositata dopo il 1 0 marzo
2006 ma prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art.
616 cod. proc. civ. di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il
rimedio esperibile era il ricorso per cassazione (v., fra le
altre, l’ordinanza 17 agosto 2011, n. 17321); ragion per cui
questa Corte è tenuta a decidere sul ricorso proposto dall’avv.
Bertolini.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta falsa
applicazione dell’art. 94 cod. proc. civ., oltre ad illogicità
della motivazione.

5

impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge – venendo

Rileva il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella
parte in cui ha ritenuto di poter applicare l’art. 94 cit.
anche nei confronti del difensore, mentre la costante
giurisprudenza e la dottrina concorde escludono che una simile
interpretazione sia possibile.

Nei casi, peraltro esigui, nei quali questa Corte è stata
chiamata a pronunciarsi sull’esatta portata dell’art. 94 cod.
proc. civ., essa ha sempre ribadito che in tema di condanna
alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell’art. 91
cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti della
parte soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle
spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante
processuale di un altro soggetto senza essere investito del
relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna
dei difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere,
veste di parte (sentenze 19 settembre 2003, n. 13898, e 19
dicembre 2005, n. 27941).
A tale giurisprudenza va data piena conferma, con
conseguente accoglimento del motivo in esame.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso esime la
Corte dall’esame del secondo, che rimane assorbito.
4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata
è cassata, nei limiti del motivo accolto.

6

2.1. Il motivo è fondato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384,
secondo comma, cod. proc. civ., rigettando la domanda di
condanna alle spese proposta nei confronti dell’avv. Liliana
Bertolini ricorrente.

cassazione, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva
da parte dell’intimato.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il
secondo,

cassa

la sentenza impugnata nei limiti del motivo

accolto e, decidendo nel merito,

rigetta la domanda di condanna

alle spese nei confronti dell’avv. Liliana Bertolini. Nulla per
le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 10 marzo 2014.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di

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