Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10332 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. III, 11/05/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/05/2011), n.10332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27835/2006 proposto da:

ASSITALIA S.P.A. – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA – (OMISSIS) in

persona del suo Procuratore Speciale Avv. F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo

studio dell’avvocato MORGANTI David, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3680/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA

Sezione Seconda Civile emessa il 21/06/2005, depositata il

08/09/2005, R.G.N. 1913/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO

C.S., nell’impugnare dinanzi alla corte di appello di Roma la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato una domanda risarcitoria proposta avverso l’Assitalia, chiese al giudice del gravame la dichiarazione di nullità/inefficacia del lodo arbitrale reso tra le parti ai sensi dell’art. 28 delle condizioni generali di polizza, lamentando il carattere vessatorio della clausola compromissoria contenuta nella indicata norma pattizia.

La corte capitolina accolse la domanda e, con sentenza non definitiva, dichiarò la nullità della clausola de qua, la quale, nel prevedere la devoluzione ad un collegio arbitrale di 3 medici la questione relativa all’invalidità dell’attore e quella attinente ai criteri di indennizzabilità dei danni lamentati, risultava apposta su di un modulo predisposto dall’assicuratore, onde la necessità della sua espressa approvazione per iscritto.

L’Assitalia, dopo aver sollevato rituale e tempestiva riserva di impugnazione, ha immediatamente impugnato la sentenza non definitiva di appello con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c..

Con il secondo motivo, si denuncia omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento.

Al di là della qualificazione giuridica che, della procedura prevista con la clausola oggetto di controversia, il giudice di merito ritenga di voler adottare (il tenore letterale della stessa deponendo, invero, per l’ipotesi di perizia contrattuale), è giurisprudenza consolidata di questa corte regolatrice quella secondo la quale, tanto in caso di perizia contrattuale quanto in quello di arbitrato libero (dovendosi senz’altro escludere, nella vicenda in esame, la fattispecie dell’arbitrato rituale), la clausola che contenga tali previsioni non rientra tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, non avendo contenuto derogatorio della competenza del giudice ordinario (Cass. 21139/04; 8788/00; 14302/99;

10240/92, ex multis).

Erra, pertanto, in diritto la corte territoriale, nella motivazione del proprio decisum, riconducendo la clausola 28 del contratto di assicurazione nell’orbita delle pattuizioni da approvarsi specificamente per iscritto sol perchè essa risultava predisposta su di un modulo proveniente dall’odierna ricorrente, così omettendo di considerare come efficacia realmente dirimente, ai fini di una pronuncia di nullità delle clausole contrattuali “asimmetriche”, potesse e dovesse attribuirsi alla relativa riconducibilità nel novero di quelle previste dall’art. 1341 c.c.: ciò che, nella specie, non risulta legittimamente predicabile.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento ad altro giudice della corte di appello di Roma che provvederà a liquidare anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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