Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10331 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4067-2015 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS E SOCI ILLIMITATAMENTE

RESPONSABILI, in persona del curatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

CANFORA, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATELLA CUOMO;

– ricorrente –

contro

G.S., in proprio e quale erede di G.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO N. 111, presso lo

studio dell’avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO CAMI;

– controricorrente –

contro

GERVASI COSTRUZIONI SRL, SCHILLACI SRL IN LIQUIDAZIONE, SCHILLACI

SNC;

– intimate –

avverso la sentenza n. 663/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con sentenza n. 663/2014, depositata in data 23 settembre 2014 la Corte di appello di Messina ha respinto l’appello proposto dalla curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. E DEI SOCI ILLIMTATAMENTE RESPONSABILI N.L. E S.P. avverso la sentenza n. 438 del 2008 con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda avente ad oggetto la revocatoria dell’atto di compravendita a ministero del notaio M. di (OMISSIS) avente per oggetto il trasferimento a G.S. e G.A. della proprietà di due immobili siti in (OMISSIS).

Avverso tale pronuncia il FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. E DEI SOCI ILLIMTATAMENTE RESPONSABILI N.L. E S.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. G.S., quale erede di G.A., si è costituito con controricorso.

Non hanno svolto difese gli intimati GERVASI CONFEZIONI S.R.L., SCHILLACI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, S.V. e SCHILLACI S.N.C..

2. – Il motivo di ricorso lamenta la violazione dela L. Fall., artt. 5 e 67, per avere la Corte di appello escluso la scientia decoctionis in capo ai G., erroneamente interpretando il contenuto della lettera della Banca nazionale del Lavoro datata 4 gennaio 1995 e riportata nell’atto notarile di compravendita, da cui emergeva al contrario la piena consapevolezza in capo agli acquirenti dello stato di decozione della società venditrice poi fallita.

G.S. ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.

3. – Il ricorso è inammissibile atteso che, pur formalmente rubricato come violazione della L. Fall., artt. 5 e 67, in realtà si sostanzia in una critica della motivazione resa dalla Corte di appello per escludere la sussistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza del venditore poi fallito da parte degli acquirenti.

Tuttavia, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la allegazione in questa fase di legittimità del vizio motivazionale è consentita solo ove si deduca l’omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; che, nel caso di specie, lo stesso motivo di ricorso dà atto che il giudice di appello ha considerato il tenore della lettera della BNL, erogatrice del finanziamento datata 4 gennaio 1995, contestandone le conclusioni e sostituendo una propria ricostruzione del caso concreto a quella prospettata dal giudice di secondo grado; che, così facendo, il motivo appare inammissibile laddove tenta di devolvere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto sul contenuto del documento, che non è consentito in questa fase di legittimità.

4. – Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del G..

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di G.S., nella indicata qualità, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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