Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10331 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10331 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
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– ricorrente —

Centro

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Caserta, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Carmela De Franciscis con Studio in Caserta, via Roma Parco
Europa, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 35, n. 43/35/08 dell’il giugno 2008, depositata il 2
luglio 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 febbraio 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
Immacolata Zeno, che ha concluso per raccoglimento del primo motivo
del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.

Oggetto:
REGISTRO. Liquidazione. Sentenza ex
art. 2932 condizionata
al pagamento del
prezzo. Annullamento
della sentenza con effetti traslativi.

Data pubblicazione: 20/05/2015

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai
fini dell’imposta di registro relativamente ad una sentenza emessa ai sensi
dell’art. 2932 cod. civ. che l’Istituto riteneva non potesse essere tassata
quale atto traslativo avendo il giudice subordinato il trasferimento del
bene al pagamento del prezzo nella specie non avvenuto.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, decisione che veniva confer-

strazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste
l’Istituto con controricorso, illustrato anche con memoria, proponendo
con lo stesso atto ricorso incidentale con quattro motivi.
MOTIVAZIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di violazione di legge evidenziando il carattere meramente potestativo della condizione sospensiva apposta dal
giudice nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. inidonea ad escluderne la tassazione con applicazione dell’imposta proporzionale di registro.
L’Istituto solleva una serie di eccezioni tra le quali risolutiva appare quella fatta oggetto del quarto motivo del ricorso incidentale. Con tale motivo l’Istituto deduce che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 562
del 2006 aveva annullato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale
di Caserta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. a favore della Società Valinvest
S.p.A., sulla base della quale l’Ufficio del Registro aveva emesso l’avviso
di liquidazione oggetto della presente impugnazione. La citata sentenza
n. 562 del 2006 è passata in giudicato, essendo stato rigettato da questa
Corte con sentenza n. 9639 del 2013 il ricorso per cassazione proposto dalla Società Valinvest S.p.A.
L’eccezione avanzata dall’Ente religioso è fondata sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo il quale «in tema d’imposta di
registro ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sugli atti dell’autorità
giudiziaria, qualora il provvedimento giudiziario … sia stato definitivamente annullato e sia, quindi, venuta meno l’attribuzione patrimoniale
che giustifica il tributo, l’Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella di pagamento, senza procedere alla riscossione, non ha inte2

mata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’ammini-

resse, nonostante la soccombenza, a ricorrere per cassazione avverso la
sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario
d’appello, in quanto è venuto meno il presupposto dell’imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell’immediato rimborso» (Cass. n.
24097 del 2014; v. in senso conforme Cass. n. 19953 del 2005).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. La particolarità della questione e
l’andamento della controversia giustificano la compensazione delle spese

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2015.

della presente fase del giudizio.

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