Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10331 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2428-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.M.L., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMO MOSCA, NICOLA BADOLATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2758/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto da G.M.L., riformava la sentenza di primo grado annullando il preavviso di iscrizione ipotecaria ricevuto in relazione a due cartelle di pagamento. Secondo la CTR, l’Agenzia delle entrate non aveva fornito la prova della previa notifica delle cartelle, non potendo all’uopo considerarsi le copie delle ricevute di spedizione e ricezione delle notifiche, altrimenti risultando vulnerato il diritto di difesa.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito la G., pure depositando memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2720 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il concessionario non avesse fornito la prova della notifica delle cartelle con la produzione delle copie delle notifiche delle cartelle.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. La CTR avrebbe errato nel richiedere il deposito dell’originale o il duplicato della cartella. Premesso che il primo motivo è ammissibile, risultando dedotto in modo specifico, in quanto fa riferimento pacificamente alla questione della necessità o meno di produrre gli originali degli atti propedeutici all’atto impugnato dalla contribuente, nè ravvisandosi una duplicità di rationes decidendi, una delle quali non sarebbe stata impugnata dalla ricorrente come diversamente sostenuto dalla G. – essendo unica la ragione che ha condotto il giudice di appello a ritenere necessaria la produzione degli originali delle cartelle propedeutiche all’iscrizione ipotecaria -, e che il secondo motivo è ammissiible, risultando la censura rivolta a contrastare una parte della motivazione della sentenza impugnata, occorre passare all’esame dei due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente e che risultano entrambi fondati.

Ed invero, occorre premettere, che qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di una scrittura privata, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima.

Giova ricordare, sul punto, che il disconoscimento deve essere fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che, in relazione ad uno o più determinati documenti prodotti in copia, contenga una non equivoca negazione della loro conformità all’originale (Cass. n. 12730/2016).

Peraltro, si è aggiunto che nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne nè l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), nè la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica – cfr. Cass. n. 25292/2018 -.

A tali principi non si è affatto adeguato il giudice di merito, il quale ha, invece, erroneamente affermato che la mera copia della notifica della cartella non fosse idonea a sorreggere la dimostrazione della ricezione della cartella e ha ritenuto che l’agente della riscossione avrebbe dovuto produrre gli originali delle cartelle per validamente avanzare la richiesta nei confronti della parte contribuente.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi espressi dalla controricorrente anche in memoria, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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