Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10331 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10331 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 4926-2011 proposto da:
GRIMALDI SANTO

(c.f.

GRMSNT43S10C351R),

MAllOLENI

GIOVANNA (c.f. MZZGNN44H516394K), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,
presso l’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che li

Data pubblicazione: 19/05/2016

rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro

BIPIELLE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL CREDITO S.P.A., LEO
ALESSANDRO,

BERNABO’

ROBERTO,

CANTERI

WALTER,

1

CASAGRANDE ALBERTO, MAGGIONI STEFANO, GUBER S.P.A.;

intimati

Nonché da:
GUBER S.P.A. (c.f. 03140600176), che ha acquistato il
credito di cui è causa da BIPIELLE SOCIETA’ DI
GESTIONE DEL CREDITO S.P.A., in persona del legale

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso l’avvocato
FRANCESCO VALSECCHI, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

GRIMALDI SANTO, BIPIELLE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL
CREDITO S.P.A., MAllOLENI GIOVANNA, LEO ALESSANDRO,
BERNABO’ ROBERTO, CANTERI WALTER, CASAGRANDE ALBERTO,
MAGGIONI STEFANO;

intimati

avverso la sentenza n. 55/2010 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 12/02/2010;

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato STELLA RICHTER
GIORGIO che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

2

incidentale, l’Avvocato VALSECCHI FRANCESCO che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale e
accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

per il rigetto di entrambi i ricorsi.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Santo Grimaldi e Giovanna Mazzoleni furono condannati,
in via solidale, con decreto ingiuntivo del 13 febbraio 2002
al pagamento della somma di C 717.157,94, oltre accessori,

scoperto sul conto corrente bancario

prpggpà la pAmj t,

intrattenuto

TrOntirlQ 2.p.2.

Essi proposero

il giudizio di

uppusiLiune,

nel quale

convennero altresì cinque funzionari della banca, chiedendo
l’accertamento della nullità delle operazioni di investimento
compiute sin dal 1995, aventi ad oggetto soprattutto prodotti
derivati, in ragione della mancata conclusione del contratto
scritto di intermediazione finanziaria; in subordine,
chiesero la condanna solidale dei convenuti al risarcimento
del danno da inadempimento; la Mazzoleni eccepì
l’inammissibilità della domanda per

essere

state

le

operazioni compiute esclusivamente dal marito.
Revocato il decreto ingiuntivo, il Tribunale condannò il
solo Santo Grimaldi al pagamento a favore della banca della
somma di C 668.447,94, detratto il controvalore della quota
dei titoli rivenduti; condannò la banca a pagare alla
Mazzoleni la somma di C 154.976,16; respinse tutte le domande
proposte avverso i funzionari bancari.
La Corte d’appello di Trento con sentenza del 12
febbraio 2010, in parziale riforma della decisione di primo
grado, ha condannato Santo Grimaldi al pagamento in favore
della Bipielle Società di Gestione del credito s.p.a. della
diversa somma di

e

332.223,63, oltre interessi legali dal 31

marzo 2002, confermando nel resto la sentenza impugnata.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha
ritenuto che, pur essendo stato il contratto-quadro di
intermediazione finanziaria sottoscritto dal cliente e non
anche da un funzionario della banca, la produzione del
documento, recante la firma del primo, insieme al ricorso
monitorio costituisca un equipollente della sottoscrizione
della seconda; inoltre, l’esecuzione del contratto prima

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4

11 con

quale

dell’eccezione di nullità da parte del cliente ne esclude
definitivamente la proponibilità.
Ha, quindi, ritenuto che la banca fosse rimasta
inadempiente all’obbligo di indicare in contratto le modalità
di costituzione dei margini di garanzia, con incidenza
causale nella produzione del danno lamentato dall’investitore
nella misura di un quinto; mentre il Grimaldi, pur nella sua

qualificato ai fini dell’art. 31 Reg. Consob n. 11522 del
1998, sebbene, poi, i contratti derivati conclusi fossero
adeguati al suo profilo di rischio.
Quanto alla posizione della Mazzoleni, l’inadempimento
della banca le aveva cagionato un danno, avendole impedito di
escludere dalla garanzia i propri titoli o limitate il suo
impegno a favore del marito.
Avverso

questa

sentenza

propongono

ricorso

gli

investitori affidato a quattro motivi. Resiste con
controricorso la Guber s.p.a., cessionaria del credito,
proponendo altresì ricorso incidentale per due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso principale censurano la
sentenza impugnata per:
/) violazione e falsa applicazione degli art. 1321,
1325, 1326, 1335, 1418, 1423 c.c., 23 d.lgs. n. 58 del 1998,
l. n. 415 del 1996, e 28-31 Reg. Consob n. 11522 del 1998,
nonché dei principi generali sulla conclusione e nullità del
contratto, oltre al difetto di motivazione, per avere la
corte del merito ritenuto equipollente alla sottoscrizione
del contratto-quadro di intermediazione finanziaria la
produzione del medesimo in giudizio da parte della banca:
essa avrebbe dovuto, invero, considerare che il contratto per
cui è causa si è concluso solo al momento in cui la banca ha
notificato il decreto ingiuntivo ai ricorrenti, onde tutti
gli ordini sono stati eseguiti in mancanza del contratoquadro;
r.g. 4926/2011

5

11co

est

qualità di promotore finanziario, non è un operatore

2) in subordine, violazione e falsa applicazione degli
art. 1322, 1325, 1326, 1346, 1372, 1374, 1375, 2697 c.c., 23
d.lgs. n. 58 del 1998, e 28-31 Reg. Consob n. 11522 del 1998,
nonché dei principi generali sul contenuto ed effetti del
contratto, oltre al difetto di motivazione, per avere la
corte del merito omesso di considerare la completa assenza di
specificazione del contenuto dell’accordo nel contratto-

derivati, mentre tali prodotti finanziari avevano costituito
il 90% degli investimenti eseguiti, e non aveva ritenuto la
violazione dell’obbligo dell’intermediario di segnalare la
necessità di provvista;
3)

violazione e falsa applicazione degli art. 1218,

1227, 2055, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché dei principi sul
concorso di colpa, oltre al difetto di motivazione, per avere
la corte del merito ritenuto infondatamente il concorso di
colpa del cliente, quale concausa prevalente del danno nella
misura dell’80%;
4) violazione e falsa applicazione degli art. 177, 1298,
1854 c.c., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, oltre al difetto di
motivazione, per non avere la corte del merito ritenuto la
banca inadempiente allorché non aveva distinto le posizioni
dei due coniugi in comunione dei beni.
2. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, la
banca deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.
1223 c.c. e dei principi sul risarcimento del danno, oltre al
vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha
ritenuto che la banca avesse omesso di indicare nel contratto
i margini di garanzia, così permettendo al cliente di operare
senza sistema di allerta.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 1851 c.c., oltre al vizio di
motivazione sotto ogni profilo, perché i cointestatari del
conto corrente rispondono in solido del debito, né le
controparti hanno contestato gli estratti conto, onde la

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6

quadro, il quale non prevedeva la possibilità di operare in

sentenza impugnata non avrebbe potuto scindere le rispettive
posizioni dei coniugi.
3. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato,
in adesione alla recente Cass. 24 marzo 2016, n. 5919, la
quale ha affermato che l’art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
prevede un requisito di forma scritta

ad substantiam

e che

in giudizio da parte della banca del medesimo documento,
perché in tal caso di verifica comunque il perfezionamento

ex

nunc del contratto, onde esso non varrebbe a rendere valido
un ordine di acquisto di strumenti finanziari precedentemente
impartito.
Sebbene la predisposizione del contratto ad opera
dell’intermediario e la teorica delle c.d. formalità di
protezione, cui appartiene quella di cui all’art. 23 d.lgs.
n. 58 del 1998, possano indurre ad ulteriori riflessioni sul
punto, il Collegio reputa nella specie di aderire
all’orientamento appena espresso.
4. – I restanti motivi del ricorso principale ed il
ricorso incidentale restano assorbiti.
5. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio
alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione,
perché riesamini il materiale istruttorio alla luce del
principio esposto; ad essa si demanda pure la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla
Corte d’appello di Trento, in diversa
demanda anche la liquidazione delle spese

composizione, cui
del giudizio di

legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera
marzo 2016.

di consiglio dell’ll

non è soddisfatto il requisito formale mediante la produzione

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