Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10331 del 11/05/2011
Cassazione civile sez. III, 11/05/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/05/2011), n.10331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24735/2006 proposto da:
C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 44, presso lo studio dell’avvocato
BELLISIO Lucio, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAS S.P.A. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ (OMISSIS) in persona
dei legali rappresentanti Dr.ssa R.M. e Dr. R.
G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo
studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1918/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
Sezione Quarta Civile, emessa il 29/6/2005, depositata il 21/07/2005,
R.G.N. 728/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato LUCIO BELLISIO;
udito l’avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
IN FATTO
C.C., nel convenire in giudizio la RAS s.p.a.
dinanzi al tribunale di Milano, ne chiese la condanna al pagamento dell’indennizzo dovutogli a seguito di un infortunio occorsogli, il (OMISSIS), durante lo svolgimento di una gara del campionato di calcio di serie A. Il giudice di primo grado respinse la domanda, in ragione del tardivo pagamento della rata di premio, in scadenza il primo maggio 1986 e corrisposta dall’assicurato soltanto il successivo 7 luglio, ben oltre il periodo di mora consentito dall’art. 1901 c.c..
La sentenza fu impugnata dall’attore dinanzi alla corte di appello di Milano, che ne rigettò il gravame.
Il C. ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.
Resiste con controricorso la RAS.
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono del tutto privi di pregio.
Esso si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la tardività del pagamento della polizza, oggettivamente rilevabile sotto il profilo temporale, non potesse essere seriamente contestata alla luce di circostanze, irrilevanti ed equivoche, come l’esistenza di una sorta di presunzione di conoscenza da fatto notorio (la notizia dell’infortunio del C. venne riportata dai quotidiani sportivi) ovvero l’iniziale apertura di una pratica risarcitoria (poichè l’invito a presentarsi presso il fiduciario delegato alla liquidazione dei danni provenne dalla sede romana della compagnia mentre i premi erano pagati presso l’agenzia di Rho, onde l’evidente difetto di collegamento tra i due uffici).
Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logico- giuridici, che il collegio, entro i limiti consentiti dalla natura del giudizio di legittimità, interamente condivide.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue come da dispositivo, giusta il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011