Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10330 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11454/2014 proposto da:

PAJM BIER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo

studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO BRUNO;

– ricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL, BTB BRFW TECHNOLOGY LTD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della s.r.l. (OMISSIS) sulla base delle seguenti affermazioni:

la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., presso la sede legale della società è valida ed efficace;

la legittimazione della società istante, della quale si rilevava l’avvenuto scioglimento in virtù di sentenza emessa il 20/8/2012, sussiste in quanto attiva al momento della proposizione del ricorso e in quanto non provato che il provvedimento di estinzione fosse ad essa riferibile.

La società fallita ricorre con due motivi aventi ad oggetto la contestazione della corretta applicazione delle norme regolatrici da un lato la notificazione alla persona giuridica, dall’altra le conseguenze dello scioglimento della società.

Non si costituiscono gli intimati.

La prima censura è manifestamente fondata alla luce del testo dell’art. 145 c.p.c. e dell’ermeneusi di questa Corte, univocamente rivolta ad escludere l’ammissibilità della notifica ex art. 140 c.p.c., presso la sede legale della società se il procedimento si concluda, per irreperibilità di persone addette a ricevere l’atto, a mezzo servizio postale. Al riguardo si segnala tra le altre la pronuncia n. 18672 del 2011, così massimata: “E’ valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante” (cfr. le conformi 9327 del 2012 e 22957 del 2017).

Esclusa la validità della notifica e, conseguentemente la corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio volto alla dichiarazione di fallimento, la sentenza che ne è conseguita è viziata irrimediabilmente da nullità e deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame del secondo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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