Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10330 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10330 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 16979-2011 proposto da:
LONOCE ANTONINO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO FONTANA
con studio in CAMERINO VIA UGO BETTI 42 (avviso
postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015
712

contro
COMUNE DI MARUGGIO in persona

del Sindaco

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE
4 FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
TINELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

Data pubblicazione: 20/05/2015

••”

margine;

conerorlcorrente

avverso la sentenza n. 93/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il
13/05/2010;

udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato LONOCE delega
Avvocato FONTANA che ha chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto la cartella di pagamento
notificata il 20.7.2002 ad Antonino Lonoce, in conseguenza

aveva richiesto la differenza tra gli importi versati e quelli
dovuti, per ICI, annualità 1997, 1998, 1999 e 2000, in relazione
alla rendita catastale attribuita dall’Ufficio ad un immobile di sua
proprietà.
Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado
e la decisione è stata confermata in appello, con la sentenza
indicata in epigrafe, secondo cui: a) la motivazione dell’atto era
corretta, in quanto conteneva l’individuazione del cespite,
l’importo dichiarato ed il risultato di quanto verificato
dall’Ufficio; b) il Comune aveva recepito la rendita assegnata
dall’UTE, pubblicata all’albo pretorio entro il 31.12.1999, e la
relativa contestazione avrebbe dovuto dirigersi nei confronti del
predetto Ufficio e non contro l’Ente territoriale; e) era palese
l’indicazione del funzionario che aveva firmato l’atto e che
attestava l’esistenza del mandato ricevuto.
Per la cassazione della sentenza, ricorre il contribuente
con otto mezzi, successivamente illustrati da memoria. Il
Comune di Maruggio ha depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del
controricorso, che è stato spedito a mezzo posta il 30.4.2013,

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degli avvisi d’accertamento coi quali il Comune di Maruggio

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oltre il termine di cui all’art. 370 cpc, essendo la notifica del
ricorso avvenuta il 29.6.2011.
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l’istanza di
stesse parti, chiamati all’udienza odierna, in quanto la
prospettazione di svariati motivi in ciascuno di essi, tra loro non
sempre coincidenti, appesantirebbe la trattazione delle singole
controversie, proposte avverso sentenze non tutte di analogo
tenore, aventi ad oggetto diverse annualità d’imposta e cartelle
esattoriali relative a tali annualità e ad annualità pregresse, e
tenuto conto, inoltre, che l’esigenza di scongiurare la formazione
di giudicati difformi è garantita dalla contestuale celebrazione di
tutti i processi.
3. Tutti i motivi del ricorso sono essenzialmente riferiti ai
vizi degli atti impositivi (come espone lo stesso contribuente, col
primo motivo del ricorso introduttivo, integralmente trascritto a
pagg. 10 e seguenti del ricorso per cassazione), onde invocare
l’invalidità derivata della cartella e, verosimilmente, in modo
cautelativo; tali censure, tuttavia, sono, già, state rigettate da
questa Corte nella valutazione dei relativi ricorsi: la fondatezza
della pretesa impositiva relativamente agli anni 1997, 1998 e
1999 e 2000 è, in conseguenza, passata in giudicato. 4. Deve,
comunque, rilevarsi che nella sentenza impugnata sono stati
svolti gli argomenti propri dei giudizi avverso gli atti impositivi.
Se tanto si giustifica in funzione delle censure, che a quelli si

riunione del presente giudizio con altri cinque pendenti tra le

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si riferivano, ciò non toglie che argomentazioni e censure sono,
rispettivamente, superflue ed inammissibili, tenuto conto del
principio di cui all’art. 19, co 3, del d.lgs. n. 546 del 1992,

essere impugnato solo per vizi propri”, salvo il caso della
mancata notificazione di quelli pregressi; caso qui non ricorrente
dato che gli atti impositivi sono stati, appunto, autonomamente
impugnati dal contribuente, rimasto soccombente nei relativi
giudizi.
5. Deve aggiungersi che i profili dei motivi primo e quarto
e quinto, coi quali si indicano, anche, vizi propri della cartella
esattoriale (rispettivamente vizio di motivazione, legittimazione
del funzionario ad emetterla, e insufficienza della motivazione al
riguardo) sono inammissibili. Tali questioni non sono state
affrontate dai giudici d’appello, i quali, come si è detto (e come
deduce lo stesso ricorrente col terzo motivo), hanno valutato le
censure anzidette in riferimento, solo, agli atti impositivi, sicchè
la relativa omissione avrebbe dovuto esser dedotta mediante
l’afferente censura di cui all’art 112 cpc, trattandosi, in tesi, di
difetto di attività del giudice di secondo grado, e non mediante la
deduzione della violazione di legge, effettuata col quarto motivo
(che presuppone, invece, che il giudice del merito abbia preso in
esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo
giuridicamente non corretto) e del vizio di motivazione, di cui ai
motivi primo e quinto (che presuppone l’esame della questione e

secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può

la mancanza di motivazione adeguata).
6. Il ricorso va, in conclusione respinto. Non va
provveduto sulle spese, data l’inammissibilità del controricorso.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.

PQM

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