Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10330 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. III, 11/05/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/05/2011), n.10330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13841/2006 proposto da:

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott. S.

P.E. nella qualità di Direttore Generale della Compagnia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 53, presso lo

studio dell’avvocato RUSSO Claudio, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei suoi

legali rappresentanti Dott. D.T.D. e Dott. S.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso

lo studio dell’avvocato BERNARDINI Sveva, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MONTINARI ADRIANO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

KARTOGROUP SPA (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 16964/2006 proposto da:

KARTOGROUP S.P.A. in persona de suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RUBINI LUCIO giusta delega in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona dei suoi legali

rappresentanti Dott. D.T.D. e Dott. S.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MONTINARI ADRIANO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1536/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 20/9/2005, depositata il

02/11/2005, R.G.N. 2060/A/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato CLAUDIO RUSSO;

udito l’Avvocato ADRIANO MONTINARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, e ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

IN FATTO

La s.p.a. Kartogroup, nel convenire in giudizio e compagnie assicurative Navale Assicurazioni e Generali Assicurazioni dinanzi al tribunale di Lucca, espose che, nel giungo del 1989, aveva stipulato con le convenute (insieme con altre compagnie) un contratto di assicurazione (a rischio ripartito per quote tra le predette società) del proprio stabilimento francese (contratto rinnovatosi alla prima scadenza – 1.1.2001 – e, mancata disdetta), con indicazione delle Generali quale delegataria delle altre compagnie – unica legittimata a ricevere, in tale veste, e in nome e per conto altrui, tutte le comunicazioni inerenti al contratto -, e che, nel gennaio del 2002, lo stabilimento aveva subito un incendio, onde, denunciato il sinistro alla delegataria, tutte le coassicuratrici avevano corrisposto la rispettiva quota di indennizzo salvo la Navale che, evocando una propria lettera spedita alle Generali nell’ottobre del 2001, eccepiva di non essere tenuta a corrispondere alcunchè, valendo la missiva de qua come disdetta del contratto a far data dal primo gennaio 2002.

L’attrice chiese, pertanto, la condanna della Navale al pagamento della relativa quota di indennizzo, ovvero quella della Generali per negligenza nell’adempimento del mandato di delegataria.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la Navale al pagamento di una somma pari alla percentuale di rischio da essa assunto in contratto.

La sentenza (gravata in via incidentale dalla Kartogroup) fu impugnata in via principale dalla predetta convenuta dinanzi alla corte di appello di Firenze, la quale, nel rigettarne il gravame (e nell’accogliere in parte qua quello incidentale), osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che punto nodale della controversia era quello dell’interpretazione della missiva inviata dalla Navale alle Generali;

2) che essa non conteneva, nel testo, alcuno specifico riferimento nè all’effettivo contenuto del contratto assicurativo, nè all’identità dell’assicurato, nè a quella della co-assicuratrice delegataria;

3) che le espressioni usate, estremamente generiche, inducevano a ritenere che la missiva rientrasse nella categoria elle lettere-tipo, indiscriminatamente spedita (con la sola variazione nell’indicazione dell’oggetto) a tutte le co-assicuratrici delegatarie di polizze di coassicurazioni in corso;

4) che alcune delle espressioni usate non potevano essere intese, secondo lo stesso tenore letterale delle parole, nel senso che fosse intendimento della Navale non rinnovare i contratti di assicurazione che prevedessero un termine di disdetta (e non di recesso unilaterale di taluno dei co-assicuratori) superiore a 30 giorni;

5) che, trattandosi di lettera-tipo, pertinente ai soli contratti per i quali la disdetta era prevista oltre i 30 giorni dalla relativa scadenza, essa non si attagliava affatto al particolare rapporto assicurativo in questione, già prevedendo il contratto con la Kartogroup un termine per la disdetta pari a 30 giorni;

6) che dall’assenza di riscontro della missiva in questione – legittimamente considerata tamquam non esset dalla delegataria – non poteva conseguentemente derivare alcun effetto, quale quello, auspicato dalla appellante, del suo preteso recesso unilaterale, da ritenersi a tutto concedere subordinato (secondo quanto esposto nella stessa missiva) alla ricorrenza concreta dei presupposti dell’effettiva presenza, nel singolo contratto, di un termine per la disdetta superiore a 30 giorni e all’indisponibilità degli altri contraenti alla riduzione del termine stesso entro tale limite;

7) che, anche a voler ritenere, in via di mera (e non verosimile) ipotesi, esplicitata, da parte della Navale, la propria volontà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale (pur urtando essa contro i più elementari canoni ermeneutici), tale recesso, attesane la natura di atto recettizio non comunicato dalla Generali alla Kartogroup, doveva ritenersi del tutto irrilevante nei confronti di quest’ultima, e foriero soltanto di una responsabilità risarcitoria delle Generali nei confronti della Navale che, peraltro, si era limitata a chiedere la sola reiezione della domanda formulata dalla danneggiata nei suoi confronti.

La s.p.a. Navale Assicurazioni ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi. Resistono con controricorso la Generali e la Kartogroup, che introduce, nei confronti della Generali, altresì ricorso incidentale (cui resiste con controricorso la Generali).

Diritto

IN DIRITTO

I ricorsi devono essere previamente riuniti.

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 c.c.);

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Lamenta la ricorrente una erronea interpretazione, da parte della corte territoriale, del contenuto, della portata e degli effetti della missiva contenente – a suo dire – una vera e propria disdetta della polizza stipulata in co-assicurazione.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per travisamento del thema decidendum dedotto dalle parti; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Lamenta la ricorrente una pretesa omissione di pronuncia, da parte del giudice di appello, in ordine alla domanda proposta in via alternativa dalla Kartogroup nei confronti della Generali assicurazioni.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in merito alla domanda di accertamento della responsabilità di Generali nei confronti di Navale.

Lamenta la ricorrente una pretesa, omessa trattazione della (supposta) domanda di accertamento proposta nei confronti delle Generali quanto alla sua responsabilità nei confronti di essa ricorrente.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono del tutto privi di pregio.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la missiva inviata dalla Navale alle Generali non potesse in alcun modo integrare gli estremi della disdetta contrattuale, avendo di converso natura di lettera-tipo.

L’ interpretazione della complessa vicenda negoziale, condotta dalla corte fiorentina secondo canoni ermeneutici rispondenti a criteri logico-giuridici del tutto incensurabili in questa sede, si sottrae alle critiche mossele dalla ricorrente, la quale pretende di sostituire una propria, personale interpretazione del contenuto della missiva a quella correttamente e condivisibilmente adottata dal giudice territoriale che, dopo aver analiticamente esaminato le fonti “normative” della fattispecie (l’art. 16 delle condizioni generali di polizza, il secondo e terzo comma del punto F delle norme ANIA per la co-assicurazione del ramo incendio, la clausola di delega conforme alla normativa ANIA), perviene alla incensurabile conclusione della natura di lettera-tipo indiscriminatamente spedita a tutte le coassicuratrici delegatarie, senza alcuna specifica riferibilità al rapporto contrattuale oggetto di controversia.

Del tutto infondate risultano le ulteriori doglianze mosse dalla Navale sia sotto il profilo del mancato esame della domanda alternativa della Kartogroup nei confronti delle Generali, che risulta, per la ricorrente, res inter alios acta in seno al processo (e avendo comunque la corte d’appello correttamente rilevato la natura recettizia del presunto atto di disdetta, per dirlo irrilevante nei confronti della Kartogroup poichè non tempestivamente comunicato), sia sotto quello del mancato esame della pretesa domanda di accertamento di responsabilità delle Generali, della cui proposizione la ricorrente non offre, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, alcuna concreta indicazione in ordine al suo contenuto ed alla fase del giudizio in cui essa sarebbe stata tempestivamente formulata e illegittimamente pretermessa. Il ricorso è pertanto rigettato.

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale, da considerarsi implicitamente condizionato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali, in favore di ciascuna delle parti costituite.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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