Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1033 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 20/01/2021), n.1033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11945-2018 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITO GIUSEPPE CELLIE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2625/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza pubblicata in data 7/11/2017, la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonchè dall’Ufficio scolastico territoriale di (OMISSIS) e, per l’effetto, in riforma della sentenza resa dal tribunale tra l’appellante e M.P., ha rigettato la domanda proposta da quest’ultima, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero.

A fondamento del decisum la Corte territoriale – dopo aver premesso che si era formato un giudicato interno sul rigetto della domanda proposta dalla dipendente avente ad oggetto la condanna del MIUR a pagamento delle differenze retributive nonchè di quelle risarcitorie cui ai capi B), C) e di) delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo giudizio – ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, rilevando che i contratti avevano riguardato brevi supplenze su carenze su organico di fatto e che la lavoratrice era stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall’1/9/2015 ed economica dal 26/11/2015 in forza della L. n. 107 del 2015.

In particolare ha dato attuazione ai principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo.

Contro la sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di plurimi motivi; il Ministero e l’ufficio scolastico territoriale di (OMISSIS) non hanno svolto attività difensiva.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte ricorrente deduce la “nullità della sentenza e del procedimento”, perchè la corte territoriale non aveva integrato il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, pure evocati nel giudizio di primo grado; tale omissione era potenzialmente idonea a creare un contrasto di giudicati, essendo la pronuncia di primo grado passata in giudicato nei confronti di questi ultimi;

2. – con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la parte ricorrente deduce la “violazione falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 132, alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nonchè violazione della clausola 5 della Dir. n. 1999/70/CE; omesso esame di un fatto decisivo che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: acquiescenza risultante da incompatibilità con la volontà di avvalersi dell’impugnazione”; premette che in corso di causa il MIUR aveva provveduto al pagamento, con bonifico bancario dell'(OMISSIS) e senza riserve di sorta, della somma di Euro 24.748,50, corrispondente alle 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge, cui era stato condannato dal tribunale; tale comportamento costituiva acquiescenza alla sentenza, incompatibile con la proposizione dell’impugnazione; in disparte questa eccezioni, contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute, e a prescindere dalle modalità con le quali le parti avevano avuto accesso al contratto a tempo indeterminato (automaticamente o a seguito di procedura concorsuale, come nella specie dei ricorrenti), costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola; sostiene, inoltre, la ricorrente che una siffatta conclusione, propugnata pure dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 187/2016, contrasterebbe con i principi dettati dalla Dir. n. 1999/70/CE e dalla stessa Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza Mascolo, la quale, nel rilevare l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l’assenza di forza dissuasiva e di effettività;

nello stesso motivo contesta il principio secondo cui, in caso di supplenze su organico di fatto, è onere del lavoratore allegare e provare “un uso improprio o distorto del potere di macro organizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio”;

3.- il primo motivo è infondato, alla luce del principio di diritto espresso da Cass. 30/8/2018, n. 21381, secondo cui, fuori delle ipotesi litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 c.p.c.), o di litisconsorzio necessario processuale determinato dall’ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell’art. 331 c.p.c., e la relativa nullità non sia stata rilevata nè dalle parti nè dal giudice, la violazione non può essere fatta valere dalle parti con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame;

3.1.- nell’ipotesi in esame, anche a non voler considerare che la circostanza della partecipazione al giudizio di primo grado della Presidenza del consiglio e dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia non è supportata da adeguata autosufficienza (circa il rispetto dell’onere di autosufficienza anche con riguardo agli errores in procedendo, Cass. Sez. UN. n. 8077/2012), e che non risulta che la ricorrente abbia eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, deve escludersi che la partecipazione della Presidenza del consiglio e dell’Ufficio regionale fosse necessaria ai sensi dell’art. 102, o disposta dal giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c., trattandosi di soggetti privi della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto, essendo il rapporto di lavoro intercorso unicamente con il MIUR;

4.- il secondo motivo, nella parte in cui prospetta la violazione di legge, è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

4.1.- le questioni poste e gli argomenti difensivi spiegati sono stati oggetto di decisione di questa Corte con l’ordinanza pubblicata in data 4/9/2020, n. 18344, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.;

la decisione si pone nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonchè nella sentenza n. 27563/2016;

4.2. la Corte ha riesaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C-494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro R.F. e Conservatorio di Musica (OMISSIS) (di seguito solo R.), ritenendo che essi non conducano ad una soluzione diversa rispetto ai precedenti citati;

4.3. – si è messo in rilievo che la Corte di Giustizia ha preso atto del diverso contesto normativo esistente all’epoca della sentenza Ma. ( Ma. e a., C-22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, nonchè delle sentenze S., C-494/16, Sc. C- 331/2017, F. e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), precisando (p. 30), che, nel quadro anteriore alla L. 13 luglio 2015, n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro; in particolare, ha evidenziato che in quel contesto “l’unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate dalla durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonchè dai posti che erano nel frattempo divenuti vacanti”; in altri termini, il termine di immissione in ruolo dei docenti “era tanto variabile quanto incerto”” (p.31);

4.4.- per contro, nell’attuale assetto normativo: “il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attingeva per l’assunzione di docenti a tempo determinato”; accanto a questo piano straordinario di assunzione ha previsto, “in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie….La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (…) rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del (D.Lgs. n. 297 del 1994), art. 399, vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell’avanzamento nella graduatoria permanente”;

4.5. la Corte di Giustizia, con riguardo all’assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”;

4.6.- inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “nè il principio del risarcimento integrale del danno subito nè il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”. Tanto sul rilievo (p. 43) che “tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale”;

4.7. ha, quindi, concluso che (p.45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”;

5.- a fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza R., possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) secondo cui l’immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, individuate dalla Corte di Giustizia, idonee a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato;

5.1.- quindi, l’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni sono stati riconosciuti anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza R. (pp. nn. 34-37);

5.2.- l’avvenuta stabilizzazione rende superfluo esaminare le questioni poste nel ricorso e riguardanti la natura delle supplenze attribuite alla dipendente, se su organico di fatto organico di diritto, e gli oneri probatori circa la necessità del ricorso alle supplenze per sopperire a carenze di organico permanenti o temporanee;

6.- in definitiva, il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., avendo la Corte territoriale deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi addotti non offrono elementi per mutare l’orientamento della stessa;

7.- si arresta pure ad un rilievo di inammissibilità la parte del motivo con cui si censura l’omesso rilievo dato dal giudice d’appello alla acquiescenza che avrebbe prestato il MIUR alla sentenza di condanna emessa dal tribunale, trattandosi di questione che involge apprezzamenti di fatto e che non risulta sia stata posta nel giudizio di appello, non risultando dalla sentenza impugnata: è noto che nel giudizio di cassazione – che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte – non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; Cass. 23 gennaio 2007, n. 1474; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881); in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante la mancanza di attività difensiva della parte intimata; in ragione della natura della pronuncia, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se è dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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