Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1033 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1033 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 4441-2012 proposto da:
CRISTIANO STEFANIA CSRSFN74L49L219K, domiciliata in
ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio
dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati POLI ELENA, INGEGNERI
SILVIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2848

E WORK S.P.A., ENI S.P.A.(già ITALGAS PIU’ S.P.A.)
00905811006;
– intimate –

Data pubblicazione: 20/01/2014

Nonché da:
ENI

S.P.A.

(già

ITALGAS

PIU’

S.P.A.),

P.I.

009905811006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllALE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

PAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CRISTIANO STEFANIA CSRSFN74L49L219K, domiciliata in
ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio
dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati POLI ELENA, INGEGNERI
SILVIA, giusta delega AAAL-PAge:u.A-

QAA

– controricorrente al ricorso incidentale non chè contro

E WORK S.P.A. ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1251/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 03/02/2011 R.G.N. 675/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA per delega COSSU BRUNO;
udito l’Avvocato CIABATTINI LIDIA per delega TOSI
PAOLO;

CIABATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per:
,
l’accoglimento del ricorso principale e rigetto delfucA t

rCUrT6rprincipaH
a
-7condizionato.

1. Stefania Cristiano convenne in giudizio ENI spa e l’agenzia interinale E-Work
spa, esponendo di aver stipulato un contratto di lavoro temporaneo con l’agenzia
interinale, in data 31 gennaio 2003, con causale “casi previsti dal cali”, per lo
svolgimento di mansioni di agente di ‘cali center’presso l’impresa utilizzatrice
Italgas più spa (in seguito ENI spa) con tre successive proroghe. Chiedeva che
venisse dichiarato sussistente un rapporto di lavoro direttamente con l’impresa
utilizzatrice ed a tempo indeterminato, per una serie di ragioni attinenti alla
illegittimità del contratto.
2. Il Tribunale accertò l’illegittimità del contratto; dichiarò, di conseguenza, la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
PENI e condannò la società al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla
messa in mora.
3. L’ENI spa propose appello contro tale decisione.
4. La Corte d’appello di Torino, accolse l’appello e rigettò la domanda.
5. Nella sua sentenza la Corte d’appello precisa che il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo ha natura causale, nel senso che l’imprenditore può farvi
ricorso solo nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che ciò
implica la necessaria esplicitazione del motivo della sua conclusione, cui è
collegata la possibilità di controllarne il rispetto. La Corte aggiunge anche che
l’indicazione della causale deve essere sufficientemente specifica così da poter
essere oggetto di successivo accertamento giudiziale e che, nel caso in esame la
causale non era specifica, bensì generica e violava quindi la regolamentazione
legislativa.
6. Tutto ciò premesso, però, la Corte assume che, diversamente da quanto essa
stessa aveva sostenuto in precedenti decisioni, “l’indicazione generica dei motivi
di ricorso al lavoro temporaneo non comporta, ex art. 10 1. n. 196 del 1997, la
conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze della impresa utilizzatrice e a
tempo indeterminato”. È questo il motivo per cui la sentenza di primo grado
viene riformata e91 la domanda rigettata.
7. Contro tale decisione la ricorrente propone due motivi di ricorso. ENI spa si
difende con controricorso contenente ricorso incidentale. Entrambe la parti
hanno depositato una memoria.
8. Con il primo motivo del ricorso la lavoratrice denunzia violazione dell’art. 10
della legge n. 196 del 1997, criticando la tesi enunciata dalla Corte di Torino per
la quale, in presenza di una causale giudicata dalla stessa Corte generica e pur
sussistendo l’obbligo, imposto dalla legge, di indicare una causale specifica e
controllabile a posteriori, tuttavia, in caso di violazione di tale obbligo, la legge
del 1997 non prevede sanzioni di sorta.
Ricorso n. 4441.12
Udienza del 9 ottobre 2013
Pietro Curzio, esten

Ragioni della decisione

Ricorso n. 4441.12
Udienza del 9 ottobre 2013
Pietro Curzio, este

9. La tesi sostenuta dalla Corte d’appello non è fondata, per le ragioni più volte
esposte da questa Corte di cassazione in una lunga serie di sentenze. Tra le
molte, è sufficiente qui richiamare Cass. 24 giugno 2011 n. 13960 e Cass. 12
gennaio 2012 n. 232 che così si esprime: “in materia di contratto di lavoro
interinale, la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra
l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a
prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa
utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore
per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti
fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del
contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto
di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso.
Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per
cui il contratto di lavoro col fornitore ‘interposto’ si considera a tutti gli effetti
instaurato con l’utilizzatore ‘interponente’ (nello stesso senso, cfr. anche Cass. 5
luglio 2011 n. 14714; Cass. 29 maggio 2013 n. 13404, alle cui motivazioni si
rinvia per ulteriori approfondimenti).
10.Le medesime sentenze hanno infine precisato che, quando il contratto di lavoro
che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione
soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a
tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei
requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline
previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto
manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore (sul
punto, v. anche: Cass. 1148 del 2013 e Cass. 6933 del 2012).
11.L’effetto finale è, pertanto, la conversione del contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra
l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.
12.11 primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, mentre il secondo rimane
assorbito.
13.11 ricorso incidentale condizionato è basato su di un unico motivo con il quale si
denunzia violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. perché la sentenza non ha accolto
l’eccezione di ultrapetizione sollevata dalla società.
14.Le decisioni di merito, di primo e di secondo grado, leggono l’atto introduttivo
del giudizio come denunzia della genericità dell’indicazione delle ragioni del
ricorso al lavoro interinale (“casi previsti dal ccn1”) sul presupposto della identità

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso accolto e rinvia alla Corte
d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013.

di contenuto dei due contratti, di lavoro e di fornitura, collegati tra loro.
Presupposto che la società, nel costituirsi avrebbe potuto facilmente contestare,
indicando in positivo la (eventuale) indicazione di una diversa causale, cosa che
non risulta abbia mai fatto.
15.A prescindere però da questa considerazione, deve rilevarsi che, in ogni caso, il
giudice di merito non ha violato l’art. 112 c.p.c., che impone “di pronunciare su
tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. I limiti si parametrano infatti sulla
‘domanda’ e il giudice di Torino non li ha superati perché la domanda che gli
veniva proposta è di declaratoria della illegittimità del contratto di lavoro a
termine stipulato con l’agenzia e di conversione di tale contratto in un contratto
di lavoro con l’impresa utilizzatrice e a tempo indeterminato. Il ricorso
incidentale è quindi privo di fondamento.
16.L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza, con
rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà
anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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