Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10329 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10948-2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V LE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ANIELLO SCHETTINO;

– ricorrente –

contro

fallimento (OMISSIS) SRL, C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO DI GRAVIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO GHIACCI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, depositata il

27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da M.L. e relativa a suoi crediti per attività professionale e per l’attività svolta come presidente del Collegio sindacale della società fallita s.r.l. Fallimento (OMISSIS) sulla base delle seguenti argomentazioni:

in ordine al credito professionale difetta la prova essendo stata fornita documentazione esclusivamente di provenienza unilaterale, dovendosi escludere che il credito possa ritenersi non contestato solo perchè la società ancora in bonis non si era costituita nel giudizio avente ad oggetto la pretesa creditoria;

in ordine al compenso per l’attività di presidente del collegio sindacale deve ritenersi integrata la causa di decadenza ex art. 2399 c.c. per avere l’opponente eseguito prestazioni professionali di collaborazione consulenziali integranti ingerenza dell’attività di amministrazione della società così minando l’indipendenza della funzione. In particolare viene rilevata attività a carattere continuativo relativa ad operazioni iniziate ad ottobre 2008 e concluse alla fine di settembre 2009; la predisposizione di verbali per l’organo amministrativo, la predisposizione di progetto di fusione per incorporazione, ovvero tutte attività che determinano confusione tra controllante e controllato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la M. e resiste con controricorso Fallimento (OMISSIS) s.r.l.

Nel primo motivo la ricorrente deduce di aver provato il credito, da ritenersi, comunque, non contestato, in quanto il Curatore non aveva sollevato obiezioni nella comunicazione del 7 giugno 2013 e la documentazione prodotta non veniva contestata neanche in sede di verifica.

La censura è radicalmente infondata dal momento che il credito è stato escluso dallo stato passivo.

Nella seconda censura viene contestata la sussistenza della causa di decadenza e la conseguente non debenza del compenso rilevando che l’attività professione deve essere idonea a minare l’indipendenza dell’organo sindacale e che questa condizione non fosse stata adeguatamente esaminata.

La censura è inammissibile dal momento che la valutazione d’idoneità a minare l’indipendenza ha formato oggetto di ampio accertamento di fatto da parte del giudice del merito che ha tratto tale conclusione dal concreto esame della stessa.

La memoria difensiva depositata dalla ricorrente non offre elementi per superare i predetti rilievi, atteso che, come già osservato il credito è stato escluso dallo stato passivo. Ne consegue l’ininfluenza della giustificazione dell’esclusione al fine di ritenere non contestata, e probante il credito, la documentazione fornita dall’istante soltanto perchè non espressamente oggetto di menzione nella motivazione del rigetto dell’istanza di ammissione. In ordine al secondo motivo, il Tribunale è pervenuto a un giudizio negativo sull’indipendenza e la neutralità della M. non sindacabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione congrua e logica.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 4000 per compensi, Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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