Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10328 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9558-2014 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

BACHLET 12, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO DALLA VEDOVA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO

D’ALESIO ed ELISA SCILLA;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il

29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

C.N. ha richiesto di essere ammesso in prededuzione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per l’importo di 30.000 Euro per aver redatto al relazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3,. Il giudice delegato ha invece ammesso il credito in privilegio ex art. 2751 bis c.c., limitatamente all’importo di 25.000 Euro.

Proposta opposizione allo stato passivo dal professionista il Tribunale di Treviso, per quel che interessa, ha escluso la prededuzione per le seguenti ragioni:

a) non è ravvisabile il nesso di funzionalità, in primo luogo perchè l’incarico è stato svolto in modo non corretto e l’attestatore si è rivelato inadempiente secondo quanto rilevato dal commissario giudiziale al punto da far evidenziare che il fallimento sarebbe stato per i creditori privilegiati più vantaggioso del concordato;

b) non è ravvisabile alcuna utilità (e funzionalità) della prestazione professionale svolta dal momento che il comitato dei creditori ha dato voto contrario all’omologa del concordato.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione prospettando, nel primo motivo, la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2, ritenendo prededucibile il credito in questione alla luce dei criteri cronologico e teleologico fissati dalla giurisprudenza di legittimità; nel secondo la violazione dell’art. 132 c.p.c., per l’incongruenza della motivazione del provvedimento impugnato che, da un lato ha escluso l’esistenza di un inadempimento tale da escludere il diritto ad un compenso e dall’altro ha ravvisato gravi vizi e limiti nella prestazione del professionista tali da escludere il nesso di funzionalità con la procedura concorsuale.

I motivi possono essere trattati unitariamente ed appaiono manifestamente fondati alla stregua dei seguenti principi elaborati e consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: “Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione della procedura concorsuale”, e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, fondandosi tale interpretazione: a) sull’esclusione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. g); b) sull’abrogazione della L. Fall., art. 182 quater, comma 4, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; c) sull’interpretazione autentica della L. Fall., art. 111, comma 2, fornita dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145,. 11, comma 3 quater, convertito, con motificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (L. Fall., art. 161, comma 6), così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario”. (Cass. 19013 del 2014); “Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti” (Cass. 22450 del 2015). Nella specie il ricorrente ha svolto l’incarico professionale di attestatore nell’ambito di una domanda di ammissione a concordato preventivo redigendo la relazione prevista dalla L. Fall., art. 161, comma 3, ovvero un atto previsto ex lege al fine proporre la domanda in oggetto. Il nesso di funzionalità si ravvisa ai sensi della L. Fall., art. 11, comma 2 il concordato preventivo (prodromico in senso cronologico e causale al fallimento) sia al fallimento vero e proprio, essendo la relazione in questione un indicatore di primario rilievo al fine di decidere positivamente o negativamente sull’omologa. Peraltro la prededucibilità del compenso relativo all’attività professionale dell’attestatore era prevista anche nella formulazione previgente della L. Fall., art. 182 quater. Ai fini della valutazione del diritto alla prededucibilità non assume rilievo nè il risultato nè il grado di utilità o la qualità della prestazione, da assumersi invece ai fini del quantum.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento cassato con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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