Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10328 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10328 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 28263-2010 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 09339391006 in persona
del Dott. PIERFRANCESCO LATINI, domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE rappresentata

e difesa dagli avvoati

MACCARONE SALVATORE, SPINELLI STEFANO, ALLEGRUCCI
ROBERTO giusta procura speciale del Dott. Notaio
LUIGI LA GIOIA in ROMA IL 11/10/2010, rep. n. 83048;
– ricorrente contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1

Data pubblicazione: 13/05/2014

97099470581 in persona del Ministro in carica pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è difeso per legge;
SGFA SOCIETA’ GESTIONE FONDI PER L’AGROALIMENTARE

amministratore unico e legale rappresentante della
suddetta società, elettivamente domiciliata in ROMA,
V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato
PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine;
– controricorrentí

avverso la sentenza n. 1514/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2010, R.G.N.
4863/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato ROBERTO ALLEGRUCCI;
udito l’Avvocato MARIA CRISTINA TABANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

07659851005 in persona del Dott EZIO CASTIGLIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Nazionale del Lavoro ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
Roma il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali proponendo opposizione
avverso l’ingiunzione di pagamento n. 81920 emessa dal Ministero ex art. 2
r.d. 14.04.1910 n. 639 con la quale era stato chiesto il pagamento delka

Ha dedotto che la Sezione autonoma di Credito fondiario della stessa banca aveva
stipulato con la CON.C.A.B. Consorzio Nazionale Cooperative Allevatori Bestiame soc.
coop. a LI., con atto pubblico del 03.04.1987, un contratto di mutuo agrario in cui la
mutuataria beneficiava del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ai sensi degli
artt. 5 e 6 I. 04.06.1984 n. 194, per il complessivo importo di £ 900.000.000; che,
ritenuta l’insufficienza delle garanzie reali offerte dalla mutuataria, gli organi deliberanti
della Banca avevano richiesto la garanzia della Sezione specializzata del Fondo
Interbancario di Garanzia, prevista dalla legge per la copertura del capitale finanziato,
detratte le garanzie reali e la garanzia autonomamente prestata dallo Stato mediante
l’attualizzazione dell’ammontare complessivo dei contributi dovuti per l’intero periodo di
ammortamento;che la garanzia era stata prestata, con lettere del 30.10.1986 e del
21.07.1987, per l’importo di £ 418.000.000.
Il Ministero aveva quindi provveduto al regolare pagamento del contributo sugli interessi
del mutuo fino alla dicniarazione di fallimento della CON.C.A.B., intervenuta con sentenza
del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.02.1992.A seguito del fallimento il Ministero
aveva sospeso il pagamento delle ulteriori rate richiedendo, con lettera del 06.03.2001,
la restituzione di quanto corrisposto a partire dal 06.02.1992 per complessive £
156.165.865, oltre interessi legali.
La Banca

chieaWja revoca dell’atto di ingiunzione e, in via riconvenzionale,

la condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute per le rate di
contributo sugli interessi maturate dall’01.01.1997 all’01.07.2002 ;in via
subordinata, ove fosse stato riconosciuto non più spettante il contributo sugli
interessi a seguito del fallimento, chiedeva dichiararsi l’obbligo della Sezione
speciale di manlevare la Banca dalla domanda di pagamento e/o rimborso
formulata dal Ministero.
Si costituivano in giudizio il Ministero e la Sezione Speciale del Fondo
Interbancario di Garanzia chiedendo il rigetto delle domande .
3

somma di € 80.652,94 oltre interessi legali.

Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione e rigettato anche la domanda di
garanzia formulata nei confronti della Sezione specializzata del Fondo
interbancario di garanzia
La Corte di appello di Roma,con sentenza depositata il 12-4-10, ha confermato la
decisione di primo grado.

Resistono il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la SGFA s.r.l. e
presentano memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’erronea qualificazione giuridica
della fattispecie e

la violazione dell’art.20 comma 1 L9-5-75 n.153

Sostiene la ricorrente che , la Corte di Appello di Roma ha; a)operato una erronea
qualificazione giuridica della fattispecie normativa delineata dal legislatore agli artt. 6 L.
4.6.1984 n. 194 e 20, comma 1, L. 9.5.1975 n. 153, laddove ha qualificato come mutui
ordinari i mutui agrari di miglioramento previsti e disciplinati dalla L. n. 194/84 anziché
come mutui di scopo legale, vincolati nel loro utilizzo da una precisa finalità
preventivamente fissata dal legislatore, individuata nell’esigenza, ritenuta a monte di
interesse pubblico, di agevolare il risanamento di situazioni di grave dissesto economico e
finanziario in cui versino cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale,
attraverso la concessione a questi ultimi di mutui straordinari a tasso agevolato, destinati
al consolidamento del loro pregressi debiti (“scopo immediato”), da parte di istituti di
credito all’uopo autorizzati; b) violato l’art. 20, comma 1, L. 9.5.1975 n. 7 153, che, nello
stabilire che la garanz’a fideiussoria da concedersi dalla Sezione Speciale del F.I.G. deve
essere pari all’importo non coperto dalla sommatoria della garanzia primaria rappresentata dal valore, attualizzato al momento dell’erogazione del mutuo, del
contributo statale – e del valore cauzionale delle garanzie offerte dal mutuatario,
attribuisce ab initio una funzione di garanzia per la banca mutuante al futuri pagamenti
dello Stato, che si esplica proprio nel momento in cui viene meno (a seguito di revoca del
contributo per fallimento) la funzione primaria di restituzione (parziale) del capitale
erogato,
2.Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione ed erronea qualificazione
giuridica e violazione dell’art. 20 L. n. 153/75 e 17, comma 5, del regolamento per il
4

Propone ricorso per cassazione la Banca Nazionale del Lavoro con due motivi

funzionamento della sezione speciale del F.I.G., approvato con D.M. 5.8.96 (in G.U.
28.8.96 n. 199), in relazione al rigetto anche della domanda subordinata di garanzia .
Viene prospettata, quale questione controversa, quella dell’estensione della fideiussione
ex lege del FIG anche ail’importo corrispondente all’attualizzazione dei contributi afferenti
al mutuo oggetto di causa.

dovuta ad integrazione di tutte le garanzie acquisibili e che, pertanto, avendo escluso
l’acquisibilità della garanzia pure ex lege prestata dallo Stato per il rimborso del capitale
mutuato e quantificata al momento dell’erogazione in base al valore attualizzato del
contributi statali sugli interessi, la garanzia dovuta dal F.I.G. Sezione Speciale avrebbe
dovuto essere estesa a detto valore.
4.11 ricorso è infondato
L’istituto in esame è stato oggetto di numerose pronunzie di questa Corte, alle quali il
Collegio ritiene di riportarsi ,non essendo state formulate nel ricorso questioni nuove
idonee a determinare un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto. (v.Cass.
22-4-2013 n.9736 ; Cass. 5 aprile 2012, n. 5500 ;Cass.13 novembre 2012 n. 19770k).,
5.Si è in presenza di una generalizzata forma di intervento di sostegno all’economia,
prevista, sulla base di diverse leggi, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici
territoriali, a favore di agricoltori od artigiani e che costituisce uno degli strumenti
attraversoqualPubbl ci poteri operano per favorire lo sviluppo economico in particolari
settori o in zone determinate del territorio, nel quadro delineato dall’art. 41 Cost., che sta
alla base degli interventi programmatori in vista di uno sviluppo coordinato ed armonico
della crescita economica.
6.11 principio sotteso a tale costante orientamento è che la concessione di un credito
cosiddetto “agevolato’ presuppone la nascita di un rapporto principale tra l’istituto
finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, instaurato tra l’ente
pubblico ed il detto istituto finanziario; il primo rapporto integrando gli estremi del mutuo
di scopo, il secondo consistendo in una convenzione (cosiddetto “contratto di ausilio”),
diretta a regolare l’obdligazione nei confronti dell’istituto finanziario, con la quale l’ente
pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato
all’istituto mutuante.
7.11 collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed
il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente
5

3.Sostiene la ricorrente che la garanzia ex lege della Sezione Speciale del F.I.G. è

pubblico è di natura accessoria, tanto da seguire di regola la sorte del rapporto
principale, anche se in alcuni casi il rapporto accessorio può cessare, lasciando
sopravvivere il solo rapporto principale (v. Cass. 1400/99, in tema di credito agevolato
per gli artigiani, Cass. 17100/02, in tema di contributi agevolati per gli impianti
zootecnici della provincia di Trento; Cass. 20284/10, in tema di credito agevolato della

agevolazioni ex L. n. 949 del 1952, che ha ricostruito la natura e la funzione dell’intero
istituto).
8.Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio di applicare alla controversia le ragioni del
decidere – cui è opportuno fare integrale richiamo anche in questa sede – già
ampiamente esposte ed illustrate dalle sentenze di questa Corte rese il 31 ottobre 2008
con il n. 26308, il 5 aqrile 2012 con il n. 5500 ed il 13 novembre 2012 con il n. 19770,
nonché con l’ordinanza del 5 ottobre 2010, n. 20677.
9. In virtù di tale consolidato orientamento, in tema di credito agrario, il beneficiario del
concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall’art. 6 della legge 4 giugno
1984, n. 194, va dentificato esclusivamente

nella cooperativa o nel consorzio di

cooperative agricole mutuatari e non nell’istituto di credito mutuante, sicché, ove sia
intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell’impresa beneficiaria,
essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di
ammissione alla liquidazione ex art. 55 legge fall., richiamato dall’art. 201 per la
liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l’istituto di credito per richiederne
l’erogazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
10. Né rileva, al riguardo la qualificazione del contratto come mutuo di scopo (Cass. 5500
del 2012, cit.): questa, al contrario, viene in considerazione soltanto ai fini del
perseguimento dell’interesse pubblico, nel senso che il mutuatario, che riceve le somme
dall’Istituto erogante, è tenuto a vincolarle al perseguimento dello scopo in ragione del
quale gli è stato concesso il contributo agevolato, ma in nessun modo per quanto
concerne il regime degli interessi stabiliti dal contratto di mutuo ed il contributo che su
detti interessi è tenuto a versare lo Stato (v. anche, in relazione al tasso degli interessi,
Cass 10177/10).
11.0ra, che la banca faccia affidamento su quel contributo, sulle garanzie offerte dal
mutuatario e su quella differenziale del Fondo è senz’altro vero, ma tanto rientra appunto
nella valutazione complessiva di una scelta imprenditoriale di gestione: e non toglie che il
6

regione Lazio per il miglioramento agrario fondiario; Cass. sez. un. 13046/97, in tema di

contributo dello Stato agli interessi dovuti dal debitore, pur se direttamente versato alla
banca, tale appunto resta, per quanto sia un contributo che non presenta rischi e che per
questo viene annoverato tra gli elementi da valutare positivamente da parte della banca
e da imputare all’attivo del differenziale cui s’è accennato; la sicurezza sul fatto che lo
Stato pagherà, comunque attenua ìl rischio che il mutuatario non versi neppure quanto di

facilmente adempibile (Cass. n. 19770 del 2012, cit.),
-g.
12. Ma un contributo sugli interessi dovuti dal mutuatario intrinsecamente privo di causa,
ove il mutuatario, in dipendenza della procedura concorsuale a cui è sottoposto, è
esonerato in radice da corrispondere qualsiasi interesse. Del resto, il sistema del
contributo in conto interessi, o – generalmente altrimenti detto – interesse agevolato,
prevede appunto il concorso dello Stato – attraverso una delle sue articolazioni – in una
operazione che rimane interamente tra il mutuante ed il mutuatario, o tra il finanziatore
ed il finanziato, la valutazione della cui convenienza è rimessa all’ordinaria alea di
impresa di chi è pur sempre un professionista nell’intermediazione del credito, ma è
intuitivamente accresciuta ed orientata dall’intervento di garanzia del pagamento di
quanto dovuto in restituzione, prestata da soggetto sicuramente solvibile. E le valutazioni
di solvibilità o di congruità delle scelte gestionalí oggetto del finanziamento ed operate
dal competente organo statale sono finalizzate esclusivamente alla determinazione dello
Stato di assumersi il rischio derivante dalla erogazione di una quota di quanto dovuto dal
soggetto, così agevolato.
13.Vanno tenuti distinti il diritto alla provvidenza pubblica, il quale sorge, nei confronti
del soggetto pubblico, in base alla legge ed i cui presupposti sono accertati dal soggetto
pubblico stesso, dal diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal
negozio di diritto privato concluso nell’ambito di un rapporto paritario tra l’imprenditore
agricolo e la banca: tanto che non è configurabile, in capo all’imprenditore agricolo
richiedente, un diritto potestativo al finanziamento nei confronti dell’istituto di credito, la
cui posizione resta, per converso, negozialmente autonoma all’atto di determinarsi o
meno alla concessione del finanziamento, non avendo su di essa giuridica incidenza
alcuna la prevista garanzia del fondo interbancario, che costituisce un’obbligazione
accessoria e sussidiaria rispetto a quella assunta dal debitore principale e non dà luogo
all’automatica sostituzione dell’obbligazione di quest’ultimo, la cui solvibilità quindi la
banca è autorizzata e tenuta a verificare autonomamente, al fine di deliberare o meno la
7

meno al medesimo fa carico, essendo il suo debito meno oneroso e dunque più

stessa erogazione del finanziamento (Cass. 11 settembre 2009, n. 19689; Cass. 8 luglio
2004, n. 12570; Cass. 19 giugno 2001, n. 8303).
14. L’operazione di finanziamento o mutuo resta pertanto esclusivamente tra privati l’imprenditore agricolo o le cooperative o i consorzi di imprenditori agricoli, quali
finanziati o mutuatari, l’istituto di credito

erogantelotf,a.W.attr
–n e l’impegno dello Stato non

15. Incontestato che la sottoposizìone della cooperativa alla

procedura concorsuale

comporta l’estinzione anticipata del mutuo agrario ai sensi degli artt. 55 e 201 della legge
fallimentare e che la natura accessoria dell’obbligazione di interessi di norma comporta
che essa segua le sorti dell’obbligazione principale a prescindere dalla qualificazione del
contratto, l’obbligazione di pagare gli interessi non può permanere dopo la data in cui il
debito si considera scaduto (ex art. 55, secondo comma, della legge fallimentare).
16.Infatti, l’interesse da chiunque dovuto è, per la banca, la remunerazione di un prestito
a restituzione dilazionata rapportata alla durata della dilazione, per legge ormai
insussistente dal momento dell’apertura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa (Cass. n. 19770 del 2012)
17. Pertanto, cessata ‘a produzione degli interessi per la sottoposizione del mutuatario a
procedura concorsuale, non ha più causa la contribuzione

surf-~e q) quegli

stessi interessi, che al mutuante non spettano.
18.Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio di applicare alla controversia le ragioni
del decidere – cui è opportuno, in difetto di nuovi argomenti idonei a scalzarne la
fondatezza, fare integrale richiamo in questa sede – già esposte dalla richiamata
sentenza di questa Corte n, 19770 del 13 novembre 2012 e nell’ordinanza 5 ottobre
2010, n. 20677: è sufficiente avere escluso la natura di garanzia (in favore del
mutuante) del contributo dello Stato agli interessi dovuti dal mutuatario, per negare la
sussistenza del presupposto dell’autonoma funzione di garanzia diretta in favore delle
mutuanti anche da parte del FIG, necessario per il fondamento della tesi delle odierne
ricorrenti. Anche in tal caso, del resto, il carattere diretto della corresponsione è una
modalità tecnica di erogazione, ma non indica come beneficiario diretto ed immediato
della garanzia il mutuante in luogo del mutuatario, per considerazioni analoghe a quelle
sviluppate sul ruolo dell’intervento dello Stato nella normativa in esame. Anzi, che il
rischio rimanga a carico del banchiere è reso chiaro anche dall’esclusione della garanzia
sussidiaria del FIG in caso di omissione o negligenza, da parte del mutuante o
8

è verso il mutuante, ma verso il mutuatario.

finanziatore, nell’espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per
l’assunzione delle garanzie connesse alla concessione del mutuo ed allo svolgimento della
procedura esecutiva (Cass. 30 agosto 2011, n. 17774).
Il ricorso è pertanto rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
,yevA
liquidate in euro 10.200,00 , di cui euro 200,00 per spesàlrltre accessori come per
legge,ín favore di ciascuno dei controricorrenti.
Roma 26-2-2014

P. Q. M

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