Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10327 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. II, 29/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4706-2017 proposto da:

CAMPAGNOLA TRASPORTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V VENETO 108, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MUSOLINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NATALE CALLIPARI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA VERONA, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO LAVORO POLITICHE

SOCIALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1963/2016 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 8 luglio 2016 il Tribunale di Verona ha rigettato l’appello proposto dalla Campagnola Trasporti s.r.l. avverso la sentenza del giudice di pace di Verona che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto il verbale di contestazione di illecito amministrativo del (OMISSIS).

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che alla società era stato contestato di non avere organizzato per cinquantadue volte l’attività del suo dipendente, consentendo a quest’ultimo di non rispettare, in ogni occasione, le disposizioni sull’orario di lavoro; b) che, pertanto, non era esatto che vi fosse stato un solo complessivo comportamento in violazione di legge, poichè, in ogni circostanza accertata dalla Direzione territoriale del lavoro di Verona, era emersa una complessiva mancanza di predisposizione di adeguati strumenti di controllo dell’attività dell’autista; c) che, in relazione a ciascun singolo viaggio, esistono modalità di rispetto dei tempi di riposo diversi, poichè talvolta il riposo può essere effettuato allo scadere del termine massimo di guida, mentre, altre volte, deve essere anticipato in ragione della tipologia di tragitto; d) che, pertanto, non potevano trovare applicazione la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, commi 1 e 2.

3. Avverso tale sentenza la Campagnola Trasporti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Gli intimati – Ministero dell’Interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Prefettura di Verona – non hanno svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 385, art. 174, comma 14, (cod. strad.), nonchè degli artt. 10 e 19 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

Sostiene la ricorrente che, alla stregua della lettera delle previsioni normative, la sanzione avrebbe dovuto essere calcolata, avendo riguardo semplicemente al numero dei conducenti interessati dall’unica condotta attribuita alla società, ossia la mancata formazione e controllo del personale.

La doglianza è fondata.

L’art. 10, par. 2, del regolamento 561/2006 che, secondo quanto emerge dalla descrizione della condotta contestata da parte della sentenza impugnata, rappresenta la norma la cui violazione è stata contestata, dispone che “le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.

L’art. 174 C.d.S., comma 14, dispone che l’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 334 a 1.334 Euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

Il ricorrente richiama anche l’art. 19 del reg. n. 561/2006, secondo il quale gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del medesimo regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 è soggetta a più d’una sanzione o procedura. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro la data di cui all’art. 29, comma 2. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Ciò posto, la questione sollevata dal ricorrente è quella, ricorrente nell’ambito del diritto punitivo in generale, della unità o pluralità degli illeciti (per una applicazione nel campo del diritto penale, v. Sez. 5, n. 41141 del 19 maggio 2014, Pop, Rv. 26120401) e richiede una considerazione attenta alle finalità perseguite dal legislatore nel delineare le singole fattispecie di illecito.

Nel caso di specie, l’art. 10, par. 2, del regolamento 561/2006 individua una condotta illecita dell’imprenditore e si colloca, infatti, nel capo III, dedicato alla responsabilità dell’impresa di trasporto, laddove le regole relative ai periodi di riposo, incluse nel capo II, riguardano il personale viaggiante.

A tale distinzione si correla anche la scelta del legislatore nazionale che, all’interno dell’art. 174 C.d.S., per un verso, individua gli illeciti e le sanzioni che riguardano direttamente il conducente (commi dal 4 al 9), rispetto alle quali l’impresa è obbligata in solido, ai sensi del medesimo art. 114, comma 13 e, per altro verso, individua, nel comma 14, una fattispecie – quella rilevante nel presente procedimento – che vede come soggetto attivo direttamente ed esclusivamente l’imprenditore.

Ne discende, in primo luogo, che sono fuori fuoco le considerazioni del giudice di merito a proposito delle modalità di rispetto dei tempi di riposo, certamente differenziati in relazione al viaggio, ma estranei all’ambito applicativo del comma 14 (essi costituendo oggetto delle previsioni dei commi dal 4 all’8 e destinate ad essere autonomamente sanzionate, ove ricorrenti).

In secondo luogo, coglie nel segno il rilievo del ricorrente, secondo il quale, poichè il comma 14 sanziona un deficit organizzativo, è ragionevole che il legislatore abbia deciso di sanzionare unitariamente la condotta, semmai differenziandola, per il differente disvalore che essa assume in relazione alla pluralità dei lavoratori coinvolti, esclusivamente con riguardo al numero dei conducenti.

2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle restanti doglianze, proposte dal ricorrente espressamente in termini subordinati rispetto al primo e che investono, rispettivamente: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 174 C.d.S., degli art. 10 e 19 del regolamento CE n. 561/2006 e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, comma 1, (secondo motivo); b) la violazione o falsa applicazione dell’art. 174 C.d.S., dell’art. 19 del regolamento CE n. 561/2006, nonchè dell’ordinamento comunitario, alla luce degli artt. 11 e 117 Cost. (terzo motivo); c) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche alla luce dell’art. 132 c.p.c.

3. In relazione al disposto accoglimento, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e, in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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