Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10326 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. II, 29/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24518-2016 proposto da:

L.G., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

BARBARO;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

SANSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1000/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., all’udienza del 10 marzo 2016, il Tribunale di Firenze ha rigettato l’appello proposto da L.G. avverso la sentenza n. 339 del 27 febbraio 2014, con la quale il giudice di pace di Firenze aveva respinto il ricorso in opposizione al verbale n. (OMISSIS) di contestazione della violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142, comma 7 (C.d.S.).

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che non sussisteva alcuna violazione del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, dal momento: a) che il nominativo del proprietario di un veicolo recante una determinata targa è un dato pubblico, risultante dal pubblico registro automobilistico; b) che l’indirizzo del proprietario è un dato necessario per la realizzazione del servizio; c) che il tempo e il luogo in cui si trovava il veicolo non costituiscono dati personali, in quanto non indicano chi fosse il conducente.

La sentenza impugnata ha aggiunto: a) che non era ravvisabile alcuna violazione della normativa in materia di appalti pubblici e che, in ogni caso, la riscontrata inosservanza della stessa non avrebbe comportato alcuna nullità o inesistenza della notifica; b) che, nel caso di specie, era legittima, ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 conv. con L. 1 agosto 2002, n. 168, l’installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione della velocità anche in modalità automatica, dal momento che a (OMISSIS) doveva essere considerato, coerentemente con la classificazione amministrativa, una strada urbana di scorrimento, ai sensi dell’art. 2 C.d.S., dal momento che erano sussistenti tutti i requisiti previsti da quest’ultima disposizione.

3. Avverso tale sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito il Comune di Firenze con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 3,4,11,18,19, 24 e 30 con riferimento all’art. 201 C.d.S., comma 3, e alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 2.

Si rileva: a) che i dati personali del L., obbligato in solido per l’asserita violazione, quale proprietario del veicolo (non solo quelli desumibili dal pubblico registro automobilistico, ma anche quelli relativi ai motivi, al luogo e all’ora della asserita violazione), erano stati comunicati ad una società privata (Poste Italiane s.p.a.) solo per motivi di mera convenienza del Comune, senza che ricorresse la necessità richiesta dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1, lett. d); b) che, pertanto, tali dati erano inutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2; c) che non era stata dimostrata la nomina, da parte del Comune, dei responsabili del trattamento dei dati; d) che mancherebbe la designazione o delega per iscritto degli effettivi incaricati di tale trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 30, comma 2; e) che, in ogni caso, tale designazione scritta non era stata prodotta nel giudizio di primo grado; f) che da tali premesse discendeva la nullità o l’inesistenza giuridica, per inutilizzabilità dei dati, del verbale di accertamento di violazione contestato; g) che i dati erano stati trasmessi a Poste Italiane s.p.a. non in busta chiusa, come stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, ma nel testo integrale del verbale, avendo poi Poste Italiane s.p.a. provveduto a stamparlo e ad imbustarlo, con la conseguenza che qualunque impiegato della stessa società, agendo come soggetto privato, avrebbe potuto divulgare siffatti dati; h) che nessuna sanatoria era configurabile, con riguardo alla lamentata inutilizzabilità dei dati personali e alla ormai intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 201 C.d.S.; i) che la mancata valida notifica di un valido verbale nel termine di novanta giorni dalla asserita violazione era stata espressamente rilevata sin dall’atto introduttivo del primo grado del giudizio.

La doglianza è, nel suo complesso, infondata.

Con la prima articolazione, come detto, il ricorrente rileva che i dati personali (circostanze di tempo e di luogo nonchè motivi della violazione posta in essere dal conducente del veicolo con targa associata al nominativo) del L., quale proprietario del veicolo, obbligato in solido per l’asserita violazione, erano stati comunicati ad una società privata (Poste Italiane s.p.a.), senza che ricorresse il requisito della necessità richiesto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 24, comma 1, lett. a) ma solo per motivi di convenienza o di opportunità.

Occorre premettere che questa Corte (Cass. 16 aprile 2015, n. 7764; 26 novembre 2013, n. 26431, tutte non massimate), ha già rilevato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell’art. 385 reg. esec. e att. C.d.S., comma 3 (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell’ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale. Si tratta, infatti, di delega di attività meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), che non implicano alcuna partecipazione del soggetto privato alla formazione del verbale di contestazione (v., in particolare, la citata Cass. n. 26431 del 2013).

Il ricorrente, dalla premessa del carattere illecito del trattamento dei dati, trae la conseguenza dell’inutilizzabilità degli stessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2, all’epoca vigente, che appunto disponeva: “I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”.

In particolare, secondo il L., la nullità investirebbe senz’altro il verbale di accertamento. Nello sviluppo finale del motivo si allude anche ad una invalidità della notifica, che, però, parrebbe derivare dal vizio dell’atto notificato, dal momento che il rilievo non si accompagna ad alcuna ulteriore specificazione.

Ciò posto, il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. b), nel testo all’epoca vigente, identificava, come “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Ora, la correlazione tra targa e proprietario del veicolo risultano dal pubblico registro automobilistico, con la conseguenza che, rispetto a tali dati, il trattamento dei dati non richiedeva, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), allora applicabile, il consenso dell’interessato.

Il dato complesso derivante dall’accostamento con le notizie relative alla violazione contestata non è riferibile, nei termini di cui al cit. art. 4, comma 1, lett. b) ad una persona – giacchè nulla consente di ritenere che il proprietario coincida con il conducente – ma, appunto, ad un veicolo recante la targa indicata.

Ne discende l’assoluta assenza, in radice, dei presupposti di operatività dell’art. 11 cit.

Con distinta articolazione si lamenta che nel processo non è stata provata la nomina, da parte del Comune di Firenze, dei responsabili del trattamento dei dati, ai sensi del cit. D.Lgs. 196 del 2003, art. 30. Tale profilo di invalidità dall’esame della sentenza impugnata non risulta essere stato esaminato, con la conseguenza che, in difetto di una specifica deduzione, da parte del ricorrente, del momento e del modo in cui la questione è stata introdotta nel processo, deve ritenersi inammissibile per novità.

Al riguardo, va ribadito che, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038).

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., rilevando che la sentenza impugnata aveva messo in discussione la tassatività delle caratteristiche di fatto minime strutturali delle strade urbane di scorrimento.

Richiamata la nozione delineata dall’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), osserva il ricorrente: a) che le fotografie sulle quali il Tribunale aveva fondato le proprie conclusioni, quanto all’esistenza della banchina pavimentata a destra e del marciapiedi, non rappresentavano la strada nella sua interezza, ma solo in alcuni brevi tratti; b) che, pertanto, sarebbe stato necessario disporre l’ispezione giudiziale dei luoghi o una consulenza tecnica d’ufficio, peraltro richieste in primo grado e, successivamente, in appello dal ricorrente; c) che sin dal giudizio di primo grado era stata prodotta la relazione del 31 marzo 2011, redatta dalla Polizia di Stato e indirizzata al Prefetto, che segnalava come la collocazione dell’autovelox contrastasse con la normativa vigente; d) che l’affermazione della esistenza di intersezioni a raso semaforizzate non era sostenuta dal riferimento ad alcun dato probatorio esistente in atti e non poteva essere documentata attraverso il ricorso al notorio; e) che le stesse criticità emergevano, quanto alla asserita esistenza del requisito delle “apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, degli artt. 2 e 3 C.d.S., con riferimento al citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 conv. ed artt. 201 e 202 C.d.S.

Si osserva: a) che il Tribunale, oltre a ritenere sussistente una banchina sulla base di fotografie che non rappresentavano tutta la lunghezza della strada, non aveva considerato che essa deve essere necessariamente di ampiezza tale da consentire di ospitare un veicolo in panne, al fine di limitare gli effetti negativi sullo scorrimento del traffico, realizzando uno spazio di interposizione tra la carreggiata e gli elementi verticali della strada; b) che la nozione di intersezione a raso include anche le intersezioni che, pur mettendo in collegamento strade a diversi livelli, non abbiano corsie specializzate, ovvero corsie di uscita o corsie di entrata di dimensioni adeguate alla velocità di progetto; c) che, nel caso di (OMISSIS), non tutte le intersezioni a raso sono semaforizzate, come del resto emergeva dalla citata relazione del 31 marzo 2011 della Polizia di Stato; d) che, nel viale in oggetto, non tutte le aree laterali per la sosta sono previste in apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata con immissioni e uscite concentrate e che, anzi, esistono persino degli accessi carrabili privati.

4. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Come questa Corte ha più volte ribadito di recente, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità.

Già sotto questo profilo occorre considerare che nella sentenza impugnata non emerge alcuna puntuale indicazione, quanto alla sussistenza delle caratteristiche rilevate, alla stregua degli atti di causa, per tutta la lunghezza della strada (Cass. 20 giugno 2019, n. 16622, che segue a Cass. 14 febbraio 2019, n. 4451 e 12 febbraio 2019, n. 4090).

Le medesime sentenze appena citate hanno, inoltre, chiarito che, tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni.

Al contrario, la sentenza impugnata muove dall’erronea premessa che la banchina non debba avere una determinata ampiezza o una particolare destinazione e, infatti, riconosce che la striscia al margine destro si trova in alcuni tratti a breve o a brevissima distanza.

Inoltre, il Tribunale fiorentino ha ritenuto, nell’impugnata sentenza, che l’intersezione a raso si configura non ogni qualvolta due strade si incrociano, ma solo quando vi sia una “un’area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse”, definendo, poi, area comune quella che fa parte sia di una strada che di quella che la interseca, in modo da poter essere percorsa lungo le corsie di marcia di ambedue le vie. Senonchè, di recente è stato sostenuto (v. Cass. 29 marzo 2019, n. 8934) che, per intersezione, deve intendersi qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade, contraddistinti dall’esistenza di un’area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie diramazioni di traffico insistenti sulle predette strade (aggiungendosi, poi, che, ai fini della legittimità dell’installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S. sulle strade urbane qualificate come di scorrimento nel relativo decreto prefettizio, non rilevano le – sole eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione, in ogni caso, che l’apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento). Da ciò si è fatto conseguire che – pur essendo irrilevante la circostanza che i veicoli provenienti dalla strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte – è comunque sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un’area comune. Pertanto, si è affermato che non soltanto l’attraversamento (come, invece, rilevato dal Tribunale di Firenze nell’impugnata pronuncia), ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del C.d.S..

5. In conclusione, in relazione al disposto accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo e, in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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