Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10326 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15699-2011 proposto da:

EUROMOQUETTES S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, D’ALOISIO CARLA, LELIO MARITATO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

contro

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. S.C.C.I. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 398/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/02/2011 R.G.N. 865/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU; udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 398/2010 la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da Euromoquettes srl contro la pronuncia di primo grado che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme versate in eccedenza, fino al 1999 da Euromoquettes s.n.c. ed Euromoquettes S.r.l. a titolo di contributo aggiuntivo CIG di cui alla L. n. 77 del 1963, art. 8 sulla base dell’erroneo inquadramento della società nel settore edilizia.

A fondamento della domanda la Corte territoriale affermava che la pretesa della società appellante fosse incompatibile con le previsioni della L. n. 88 del 1989, art. 49 – entrata a regime a far data dall’1.1.1997 per effetto della L. n. 662 del 1996 – il quale alla lett. a) contempla l’edilizia come attività rientrante nel genus industria.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Euromoquettes srl con un unico articolato motivo.

L’INPS ha depositato procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 3 febbraio 1963, n. 77, artt. 1, 2 e 8 nonchè della L. 9 marzo 1989, n. 98, art. 49, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto la telegrafica e contraddittoria motivazione della sentenza non aveva considerato che il fondamento del contributo aggiuntivo CIG di cui si discute non è la classificazione dell’attività come edilizia ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49ma appunto la legge speciale che impone quel contributo alle aziende industriali dell’edilizia ed affini che “per effetto delle intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costrette a sospendere il lavoro o a lavorare ad orario ridotto.”

2. Il motivo è fondato in relazione alla censura di diritto. La questione dedotta in giudizio non attiene infatti alla materia della classificazione dell’impresa risolvibile col richiamo dell’art. 49 cit. ed alle problematiche inerenti a tale normativa; essa riguarda bensì il tema dei presupposti necessari ai fini dello specifico contributo aggiuntivo, di cui la L. n. 77 del 1963 (che non è una legge in materia di classificazione delle imprese, precedente l’art. 49 cit.) impone il pagamento solo in presenza di un determinato rischio protetto, ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla normativa relativa all’inquadramento delle impresa (cfr. Cass. 1675/2007).

3. E’ stato già accertato con sentenza del Tribunale di Venezia n.548/1999 (senza che risulti successivo gravame) che Euromoquettes s.n.c. – società a cui l’attuale ricorrente sarebbe subentrata con diversa denominazione sociale – operando nell’attività di posa in opera di pavimenti c.d. a caldo, non dovesse essere assoggettata al pagamento dell’aliquota contributiva per maltempo corrisposta fino al 1996.

4. Il problema residuo della causa è stabilire se tale sentenza potesse essere opposta dalla attuale ricorrente, se l’attività svolta da Euromoquettes srl sia diversa da quella di cui alla sentenza del tribunale di Venezia cit. ed, in ogni caso, se essa rientri o meno nella previsione della L. n. 77 del 1963.

5. Quest’ultima legge, poi, va interpretata in conformità ad un risalente indirizzo di questa Corte, tuttora valido e mai superato, mediante il quale è stato chiarito che sono imprese affini a quelle edili ai sensi della L. 3 febbraio 1963, n. 77, art. 1 “le imprese che, indipendentemente dalla natura del prodotto, svolgono un’attività in tutto subordinata a quella edilizia (ad esempio, imprese di ponteggi, di demolizione, di manutenzione, di palificazione di scavi per Fondazione) con la conseguenza che quelle stesse cause, previste dall’art. 1 citata legge, alle quali necessariamente fa seguito la sospensione temporanea del lavoro svolto dall’impresa edile, risultano operanti anche per le imprese alla stessa subordinate. Pertanto le Disposizioni di cui alla L. n. 77 del 1963 non si applicano alle imprese che svolgono attività solo connesse con quella edilizia, ma non alla stessa subordinate, come quelle di produzione del calcestruzzo (Sez. L, Sentenza n. 2517 del 23/04/1982, Cass. 27.4.1982 n. 2595, conf. 494/79).

6. Di tutte queste questioni la sentenza impugnata non discorre, avendo ritenuto che il necessario accertamento di merito fosse precluso dall’intervento della L. n. 662 del 1996 che invece operando su altra piano (quella della classificazione dell’impresa appunto), non rileva ai fini della specifica risoluzione dei problemi della causa.

7. Sicchè la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altro giudice, indicato nel dispositivo, che nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra affermati; provvedendo altresì sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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