Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10326 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32818-2019 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1817/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

M.M.R. impugnava avanti alla CTR del Lazio la sentenza della CTP di Roma con cui era stato rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento che aveva rettificato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, la classe catastale di un immobile sito a (OMISSIS) microzona (OMISSIS).

Con sentenza n. 1817/2019 il Giudice di appello rigettava il gravame compensando le spese di lite.

Rilevava che l’obbligo di motivazione dell’avviso doveva considerarsi soddisfatto recando il medesimo tutte le informazioni necessarie, come gli estremi normativi con un chiaro richiamo al rapporto tra Agenzia del Territorio ed Enti locali.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si osserva che la sentenza si appello non avrebbe compiuto una specifica disamina neppure generica delle produzioni e delle allegazioni delle parti e si rivelerebbe inidonea a rilevare gli elementi di fatto posti a base del convincimento del giudice.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto sufficiente e adeguata la motivazione dell’avviso accedendo in tal modo ad una interpretazione della conformazione di tale elemento difforme da quella che deriva dalla normativa di riferimento.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole infatti che la CTR avrebbe omesso ogni decisione in ordine al secondo motivo di appello con cui era stato criticato il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato la fondatezza del merito dell’avviso.

Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi della mancata pronuncia anche sotto il profilo della inattendibilità dei parametri su cui si fondava il procedimento all’esito del quale l’avviso era stato emesso.

Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che la CTR non avrebbe tenuto in debita considerazione i fatti relativi alla situazione di degrado in cui versa la microzona dell'(OMISSIS), situazioni inidonea a giustificare il riclassamento nei termini previsti nell’impugnato provvedimento.

I motivi introducono la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell’atto di accertamento per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.

Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale.

in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento; nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento alla posizione centrale e alla presenza di mezzi pubblici. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 5, n. 9770 del 08/04/2019; Cass. 2020 n. 28124; 2020 /28134).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacitai contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019, cit.; n. 10403/2019; n. 22671/2019; n. 22900/2017).

Il ricorso va pertanto accolto, non essendosi la CTR adeguata ai superiori principi, e la sentenza conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario dei contribuenti. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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