Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10326 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10326 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 29581-2010 proposto da:
ROSSI

EZIO

RSSZEI36B19D655V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso
lo studio dell’avvocato CUTELLE’ PANCRAZIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2014
428

EQUITALIA

SESTRI

SPA

01822130165

dell’Amministratore Delegato Dr.

in

persona

MAURO PASTORE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER
D’ARPINO

8,

presso

studio

lo

1

dell’avvocato

Data pubblicazione: 13/05/2014

FRONTICELLI BALDELLI ENRICO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1257/2009 del TRIBUNALE di LA
SPEZIA, depositata il 04/12/2009, R.G.N. 2596/2008;

udienza

del

18/02/2014

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato PANCRAZIO CUTELLE’;
udito l’Avvocato ENRICO RONTICELLI BALDELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del 1 0 motivo di ricorso assorbiti gli
altri;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 4 dicembre

2009, il Tribunale della Spezia ha dichiarato inammissibile
l’opposizione proposta da Ezio Rossi nei confronti di
Equitalia Sestri S.p.A., Agente per la riscossione per le

Savona, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli.
L’opponente, premesso che aveva ricevuto nel corso del
novembre 2008, con atto unico, la notifica di ventisette
intimazioni di pagamento da parte di Equitalia Spezia S.p.A.
(poi Equitalia Sestri S.p.A.), Agente per la riscossione per
la provincia della Spezia, per l’importo complessivo di E
403.840,00, aveva dedotto che non aveva mai ricevuto la
notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche a dette
intimazioni ed aveva domandato l’annullamento degli atti,
previa esibizione di copia integrale delle cartelle contenenti
l’originale delle relazioni di notificazione.
L’Agente per la riscossione si era costituito in giudizio ed,
eccepito il difetto di giurisdizione, nel merito aveva chiesto
il rigetto dell’opposizione, rilevando, in particolare, che le
trentadue cartelle esattoriali poste a fondamento delle
intimazioni erano state notificate, così come gli accertamenti
da parte degli enti impositori autori delle iscrizioni a
ruolo. L’Agente della riscossione aveva prodotto, in copia
dichiarata conforme, le relazioni di notificazione delle
cartelle predette, attestanti che queste erano state ricevute

3

Province di Asti, Biella, Genova, Imperia, La Spezia, Novara,

proprio

dal

destinatario

ovvero

dalla

moglie,

Alba

Domenichini.
Il Tribunale ha, come detto, dichiarato inammissibile

1.1.-

l’opposizione, ritenendo che le cartelle apparivano tutte
ritualmente notificate, alla stregua della produzione

S.p.A., e che, pertanto, il contribuente avrebbe dovuto
impugnare le cartelle di pagamento, non potendo avanzare
opposizione avverso le successive intimazioni di pagamento. Ha
altresì condannato l’opponente al pagamento delle spese di
causa.
2.-

Avverso la sentenza

Ezio Rossi propone ricorso

straordinario affidato a tre motivi.
L’intimata si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

Preliminarmente

va

rigettata

l’eccezione

di

inammissibilità del ricorso straordinario avanzata dalla
resistente, nel presupposto che, trattandosi di opposizione
all’esecuzione ed essendo stata così qualificata dal
Tribunale, con sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009, si
sarebbe dovuto proporre appello ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. civ., nel testo modificato dall’art. 49, comma 2, della
legge n. 69 del 2009.
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, è da escludere che il giudice

a quo abbia

espressamente qualificato l’opposizione come proposta ai sensi

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documentale effettuata dalla convenuta Equitalia Sestri

dell’art. 615 cod. proc. civ. Non rileva, in tal senso,
l’indicazione dell’oggetto come di «opposizione
all’esecuzione>>, contenuta nell’epigrafe della sentenza. Si
tratta, infatti, di un dato equivoco, poiché non riscontrato
in alcun modo dal tenore della sentenza, né nella parte in

Va perciò fatta applicazione del principio, più volte
affermato da questa Corte, per il quale se è vero che
l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro
un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al
principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo
alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal
giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla
qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre
altresì verificare se il giudice

a quo

abbia inteso

effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia
compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente
generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di
qualificazione non sia stato esercitato dal giudice
esso può essere legittimamente esercitato dal giudice

a quo,
ad quem,

e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità
stessa dell’impugnazione (Cass. n. 11012/07, n. 26919/09,
ord. n. 3338/12 ed altre).
Nel caso di specie, atteso il riferimento del tutto equivoco
desumibile

dall’epigrafe

della

sentenza

all’opposizione

all’esecuzione, e non essendovi altra parte della stessa da

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fatto né nella parte in diritto.

cui desumere che il Tribunale abbia inteso pronunciarsi ai
sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., spetta a questa Corte
qualificare l’azione proposta dal Rossi, che ha argomentato in
punto di ammissibilità del ricorso straordinario nel
presupposto che la sentenza abbia deciso un’opposizione agli

1.2.- Allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti di

giudizio di opposizione all’esecuzione ovvero di opposizione
agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi di
opposizione, tenendo presente che oggetto di questa sono
intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti
dall’Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume
la omessa notificazione, che, a sua volta, avrebbe comportato
il vizio formale delle successive intimazioni di pagamento
(appunto perché non precedute dalla notificazione delle
cartelle esattoriali).
Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella
esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni
amministrative pecuniarie (salva la possibilità, nel merito,
dell’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981,
allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanzaingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di
consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela
previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori), sono
l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,
allorché si contesti la legittimità della pretesa per la

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atti esecutivi.

mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo o si
adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del
titolo, e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.
proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella
esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti

Peraltro, così come in materia di riscossione delle imposte
(per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di
applicazione dello stesso procedimento per la riscossione
delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi
previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione
della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di
una sequenza procedimentale di determinati atti, con le
relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un
efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
sicché l’omissione della notifica di un atto presupposto
costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità
dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere
fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l’atto
consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di
pagamento), facendo valere il vizio derivante dall’omessa
notifica dell’atto presupposto (nel caso di specie, cartelle
di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello
presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che
inficiano quest’ultimo, eventualmente per contestare
radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice

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successivi del procedimento di riscossione coattiva.

di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta
compiuta dall’opponente, con la conseguenza che, nel primo
caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto
di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto
consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare

Alla stregua del criterio generale di distinzione tra
opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi,
valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario
una cartella di pagamento emessa dall’Agente per la
riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti
esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l’omessa
notificazione dell’atto presupposto (la cartella di pagamento)
allo scopo di ottenere l’annullamento dell’atto successivo (le
intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale
di quest’ultimo denunciabile ai sensi dell’art. 617 cod. proc.
civ.; si avrà opposizione all’esecuzione nel secondo caso,
quando la deduzione della mancanza di notificazione della
cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della
pretesa esecutiva dell’ente impositore, della quale il
destinatario assume di non essere previamente venuto a
conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione
della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento
di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento

8

l’esistenza, o no, di tale pretesa.

esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del
titolo esecutivo e del precetto).
1.3.- Nel caso di specie, l’opponente ha chiesto al Tribunale

che venisse

«..pronunziata declaratoria di

nullità/annullamento degli avvisi di intimazione gravati, di

unitamente ad essi, con conseguente rimessione in termini del
ricorrente per la contestazione nel merito della pretesa
impositiva…».
Orbene, quest’ultimo inciso sta a significare una sorta di
riserva di proporre l’opposizione all’esecuzione, formulata
dall’opponente sull’assunto di non essere a conoscenza delle
ragioni delle pretese esecutive dei diversi enti impositori
per non avere ricevuto alcuna delle cartelle di pagamento
propedeutiche alle intimazioni di pagamento.
Tuttavia, queste ultime risultano opposte, di per sé, in
quanto viziate perché emesse malgrado 1′ (assenta) omessa
notificazione delle cartelle di pagamento ed è in ragione di
tale vizio -che è vizio formale degli atti- che l’opponente ne
ha chiesto l’annullamento.
D’altronde,

anche

le

contestazioni

concernenti

la

notificazione delle cartelle di pagamento sono state
formulate, con riguardo a queste ultime, non per escludere il
titolo legittimante l’iscrizione a ruolo delle somme pretese
dagli enti impositori, ma per censurare l’operato dell’Agente

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cui al doc. l in atti e delle cartelle di pagamento impugnate

della riscossione, incaricato di procedere alla notificazione,
che si assume mancante.
Sotto entrambi i profili, pertanto, i motivi di opposizione
costituenti la

causa petendi

dell’azione effettivamente

esercitata dal Rossi (senza tenere conto di quella soltanto

riconducibili al disposto dell’art. 617 cod. proc. civ.
Congruente con gli stessi

è il petitum

di annullamento degli

atti impugnati, laddove se fosse stata avanzata un’opposizione
all’esecuzione,

il

petitum

avrebbe

dovuto

essere

di

accertamento dell’infondatezza, nel merito, della pretesa
esecutiva

da

parte

degli

enti

impositori,

cioè

dell’insussistenza in capo a questi ultimi del diritto di
procedere alla riscossione coattiva.
Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, il ricorso
straordinario è ammissibile, anche se, come si dirà, ne sono
infondati i motivi.
2.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa

applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., ai sensi

“riservata” all’esito della “rimessione in termini”) sono

dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in riferimento al
disconoscimento della conformità agli originali delle (1
produzioni allegate ex adverso.
Il ricorrente sostiene che, avendo egli «espressamente e
tempestivamente» disconosciuto la conformità all’originale
delle copie delle relazioni di notificazione delle cartelle
esattoriali prodotte dall’opposta, il giudice non avrebbe

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tenuto conto di questo disconoscimento perché, anziché
ordinare il deposito degli originali o ritenere inutilizzabili
le copie parziali fotografiche prodotte, ha ritenuto che fosse
stata provata la notificazione rituale delle dette cartelle.
Aggiunge che, oltre alle norme su richiamate, sarebbe stato

602 del 1973, che impone all’Agente uno specifico obbligo di
conservazione ed un correlato dovere di esibizione a richiesta
del contribuente, che sarebbero stati disattesi.
Per di più, l’Agente avrebbe dichiarato espressamente in
comparsa di risposta di non essere in possesso degli originali
delle relate di notificazione perché queste sarebbero state
consegnate al contribuente. E comunque, emergerebbe

ictu oculi

che non si sarebbe potuto trattare di copie conformi alla
prima pagina delle cartelle di pagamento, perché, nel migliore
dei casi, sarebbero state copie parziali ovvero ingrandite o
alterate. Ancora, mancherebbe nelle copie prodotte qualunque
riferimento agli elementi identificativi essenziali della
cartella,

in primis l’importo e la natura del debito a ruolo,

e mancherebbero gli avvisi di ricevimento delle raccomandate
inviate ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ.
2.1.-

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 26, comma quarto, del D.P.R. n. 602 del
1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., che,
secondo il ricorrente, andrebbe interpretato nel senso che
l’Agente per la riscossione avrebbe l’onere di conservare

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violato il disposto dell’art. 26, comma quarto, del D.P.R. n.

copia integrale della cartella contenente l’originale della
notificazione. Quindi, pur conservando l’Agente la copia della
cartella, dovrebbe invece conservare in originale la relazione
di notificazione.
Pertanto, nel giudizio di merito l’Agente per la riscossione

cartella di pagamento con l’originale della relativa relazione
di notificazione (che è incorporata nella prima pagina della
copia della cartella) e con gli originali degli avvisi di
ricevimento riguardanti le raccomandate inviate ai sensi
dell’art. 139 cod. proc. civ..
La mancata esibizione della copia integrale delle cartelle di
pagamento non avrebbe posto l’opponente in grado di verificare
la sussistenza di tutti gli elementi che la cartella di
pagamento deve obbligatoriamente contenere per legge.
2.2.-

Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 5 della legge

(rectius,

decreto legge)

n. 669 del 1996, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
perché il giudice di merito avrebbe ritenuto provata la
notificazione delle cartelle di pagamento sulla scorta di
questa norma, così incorrendo in error in iudicando perché la
norma menzionata non sarebbe applicabile al caso di specie,
essendo riferita soltanto ai tributi e comunque al
Concessionario, così come previsto dalle norme previgenti
sulla riscossione esattoriale, non anche all’Agente per la
riscossione, e perché l’annotazione considerata dal Tribunale

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avrebbe dovuto produrre la copia integrale di ciascuna

era relativa all’attività di notificazione dello stesso
Agente, quindi non attestava la provenienza di un atto dagli
enti impositori.
3.

I motivi vanno esaminati congiuntamente dato che pongono

questioni connesse, anche in forza degli argomenti spesi dal

Con riferimento al primo motivo, il Collegio ritiene di dover
dare seguito al principio per il quale, in tema di prova
documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra
l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della
stessa prodotta in giudizio, pur non implicando
necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto
mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che
consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi
della negazione della genuinità della copia, senza che possano
considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento
dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o
onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente,
Cass. n. 14416/13).
Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento
della genuinità delle fotocopie delle relazioni di
notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da
Equitalia Sestri S.p.A., l’efficacia della contestazione
formulata dall’opponente con la dichiarazione, riportata sia
nel ricorso che nel controricorso, di

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