Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10326 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. II, 10/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 10/05/2011), n.10326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1904-2009 proposto da:

PAI PROGRESSO AGRICOLO IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato PARLATORE ANDREA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI FRANCIA CLAUDIO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TREVISO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 20, presso lo

studio dell’avvocato PIROCCHI GABRIELE, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2015/2 008 del TRIBUNALE di TREVISO del

17/09/08, depositata il 19/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Pirocchi Gabriele, difensore del resistente che si

riporta ai motivi;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il giudice di pace di Treviso il 9 ottobre 2006 respingeva l’opposizione proposta da Pai spa avverso il comune di Treviso, per l’annullamento del verbale di contestazione n. R-148281 prot.

25041889 relativo a violazione dell’art. 142 C.d.S..

La sentenza veniva confermata dal locale tribunale il 19 settembre 2008.

La società Pai ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 gennaio 2009 e articolato su quattro motivi.

Il Comune il 11 maggio 2009 ha depositato procura, rilasciata all’avv. Pirocchi, comparso all’odierna adunanza.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, depositando relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria.

2) Il primo motivo lamenta violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107, della L. n. 65 del 1986, artt. 3 e 5, art. 201 C.d.S, art. 149c.p.c., art. 57 c.p.p.. Parte ricorrente sostiene che la notificazione del verbale sarebbe inesistente, perchè sarebbe stata eseguita da un agente accertatore di Treviso al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, in quanto la notifica sarebbe stata inviata per mezzo dell’ufficio postale di (OMISSIS), operando quindi fuori dal mandamento di Treviso.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 201 C.d.S., art. 149 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 14, L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il quesito di diritto con cui si conclude il motivo mira a far dichiarare l’inesistenza della notificazione del verbale, con la conseguente estinzione dell’obbligazione, per essere stata la notifica eseguita non tramite gli uffici dell’amministrazione postale, ma da un soggetto privato, Postel spa con sede in una regione diversa da quella in cui sarebbe avvenuta l’infrazione.

Entrambe le censure non hanno pregio.

Quanto alla prima, questa Corte conferma l’orientamento già espresso in caso analogo, secondo il quale alla notifica del verbale di accertamento di infrazione stradale eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 3, non si applicano le prescrizioni previste dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica. (Cass. 23588/08).

3) Quanto alla seconda, risulta smentito dalla sentenza il presupposto di fatto del quesito. La sentenza impugnata ha infatti puntualmente verificato che la notifica non venne effettuata tramite un’ agenzia privata di recapito (il che ne avrebbe comportato la nullità, Cass. 11095/08), ma dall’Ufficio postale di (OMISSIS), di cui, secondo quanto riferisce la sentenza, la “cartolina” attestante l’adempimento recava il timbro. Nel fascicolo di parte ricorrente, tenuta ex art. 366 epe a produrre i documenti sui quali il ricorso si fonda, non si rinviene la copia di tale documento, che il ricorrente poteva estrarre dal fascicolo di controparte. In ogni caso la esistenza di esso non è stata posta in discussione con il mezzo della revocazione (art. 395 c.p.c.), indispensabile ove esso non fosse stato effettivamente disponibile nel corso del giudizio di merito. L’istante ha insistito sulla spedizione dell’atto tramite soggetto privato, circostanza contraddetta anche dalla lettura del verbale, che indica la provenienza dell’atto dall’ufficio postale di (OMISSIS), smentendo quindi ulteriormente l’affidamento a un soggetto privato e l’applicabilità dei principi affermati dalla Corte per tale ipotesi (Cass. 20440/06).

Mette conto chiarire che non trova riscontro in atti l’affermazione, contenuta in memoria ex art. 378 c.p.c. (recte 380 bis c.p.c.), secondo cui l’agente di polizia di Treviso si sarebbe recato presso il comune di (OMISSIS) per effettuare la notifica del verbale.

Normalmente casta che l’amministrazione procedente, legittimata ad eseguire la notifica ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 3 (Cass. 15306/06), consegna gli atti nel luogo in cui vengono generati, valendosi per la notifica del “fornitore del servizio universale” (così definito dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5 v. anche Cass. 22375/06). Quest’ultimo per motivi organizzativi interni ha facoltà di smistare la corrispondenza, per ragioni di efficienza ed economicità del servizio, in altri uffici postali dai quali far partire i plichi affidatigli dall’agente notificatore. Tale procedimento è del tutto legittimo.

Peraltro, poichè la notifica è stata eseguita tramite il soggetto – ente poste – che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale, quand’ anche si fosse verificato un vizio attinente al luogo di consegna dei plichi notificandi, si tratterebbe non di ipotesi di inesistenza, ma di nullità del procedimento, comunque espletato dai soggetti abilitati, con la conseguenza che opererebbe la sanatoria ex art. 156 c.p.c. in forza della tempestiva e rituale opposizione proposta (v Cass. 12320/04) dal destinatario.

Rileva infatti che le operazioni di notifica – che i corpi di polizia municipale possono eseguire nei confronti dei destinatari delle sanzioni indipendentemente, come è ovvio, dalla residenza di costoro nel territorio comunale (cfr, in motivazione, Cass. 23588/08) – siano espletate dai soggetti abilitati.

Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, poichè le certificazioni di autenticità della copia e la consegna degli atti notificandi sono state svolte dall’agente accertatore della polizia municipale di Treviso (cfr ricorso pag. 4), che ha consegnato gli atti al gestore del servizio postale, come sopra si è avuto modo di illustrare.

4) Quanto al denunciato vizio di motivazione, va rilevato, come ha già fatto la relazione preliminare, che la censura non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, su cui cadrebbe il vizio di motivazione. La censura non contiene cioè un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere, omissione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08).

5) Il terzo motivo di ricorso contesta vizio di motivazione e violazione della normativa in tema di omologazione di apparecchi di rilevamento automatico della velocità. La censura è inammissibile sotto più profili. Si rileva che la sentenza impugnata non ha specificamente esaminato, nella parte motiva, la questione relativa all’omologazione e alla documentazione ad essa relativa, che in ricorso viene considerata insufficiente. Parte ricorrente, che non ha denunciato l’omessa pronuncia, invoca i documenti 6 e 7, dai quali dovrebbe risultare l’insussistenza dell’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata. Omette però di riportare integralmente e testualmente il contenuto dei documenti che sarebbero stati trascurati o malvalutati dal giudice di appello (Cass. 12362/06). In tal modo viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e impedisce alla Corte di legittimità, che in relazione alle censure ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 non è abilitata alla verifica diretta dei documenti, di valutare la decisività delle risultanze invocate.

6) Il quarto motivo, relativo alla violazione delle norme in tema di taratura, è manifestamente infondato. Il tribunale si è infatti puntualmente attenuto alla giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.

Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. (Cass. 23978/07;

9846/10).

Questi rilievi, già sviluppati dalla relazione preliminare, sono pienamente condivisi dal Collegio.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto delle sole attività consentite alla parte intimata tardivamente costituitasi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 200 per onorari, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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