Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10326 del 03/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10326 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 22471-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione spa, in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 03/05/2013

RICCARDO SZEMERE, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro

– intimata avverso la sentenza n. 200/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO
– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata 1’8/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di BeneventoSezione dist. di Airola, ha respinto l’appello proposto dalla s.p.a. Enel
Distribuzione avverso la sentenza del Giudice di pace che l’ha
condannata a risarcire a Pierina ‘gassar° il danno da inadempimento
del contratto di somministrazione dell’energia elettrica.
L’inadempienza è stata ravvisata nel fatto che l’Enel non si è
uniformato all’obbligo di garantire alla clientela almeno una modalità
gratuita di pagamento delle bollette, sancito dall’Autorità Garante per
l’Energia Elettrica e il Gas, all’art. 6 comma 6.4 della delibera n.
200/1999.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’obbligo di cui alla predetta
delibera è da ritenere automaticamente inserito nei contratti di
somministrazione dell’energia stipulati dall’Enel con la clientela, ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., e che l’Enel non vi si è uniformato.
Ric. 2011 n. 22471 sez. M3 – ud. 07-03-2013
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MASSARO PIERINA;

L’Enel propone ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
2.- I primi tre motivi denunciano violazione dell’art. 2 legge 14
novembre 1995 n. 481, dell’art. 1339 cod. civ., nonché vizi di

il potere di determinare il contenuto negoziale dei contratti tramite i
quali il servizio è reso.
2.- Il motivo è manifestamente fondato, alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rilevato che la legge n. 481
del 1995 dispone, all’art. 2, comma 12 lett. 19, che l’A.E.E.G. emana le
direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte
dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendone in particolare i
livelli di qualità; che ben può ritenersi, in linea di principio, che le
prescrizioni dell’AEEG possano comportare anche l’integrazione dei
contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. c.c., come si desume
dal comma 37 dell’art. 2; ma che ciò non può dirsi del caso in esame,
poiché l’art. 6, 4 0 comma della delibera n. 200 del 1999 costituisce
prescrizione inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato (Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez.
6-3, 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, ord. 7 febbraio 2012 n. 1734, fra
le tante).
Essa infatti lascia al concessionario il potere di scegliere l’una fra le
tante possibili modalità di prevedere il pagamento gratuito e lo
autorizza ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita.
Va poi considerato che l’esercizio del potere di determinazione delle
modalità di pagamento da parte del concessionario deve muoversi
nell’ambito delle norme del codice civile, secondo cui le spese del
pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 c.c.), ed il pagamento
Ric. 2011 n. 22471 sez. M3 – ud. 07-03-2013
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motivazione, per avere il giudice di appello ritenuto che l’AEEG abbia

di somma di denaro a contenuto determinato deve essere eseguito nel
domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Ciò comporta che l’utente di energia sarebbe tenuto, in linea di
principio, a recarsi a pagare presso il domicilio dell’ente fornitore del
servizio, e che — trattandosi della modalità di adempimento prevista

Pertanto, in mancanza di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., la
previsione di una modalità gratuita di pagamento non poteva
implicare che l’utente dovesse essere esentato da qualunque spesa; ma
semmai solo che l’esercente non potesse imporre un addebito ulteriore,
in caso di pagamento al suo domicilio.
Né l’art. 6, 4° comma, ha un contenuto tale da poter essere mutuato
come clausola a contenuto determinabile (anche ammesso che l’art.
1339 c.c. sia in tal caso applicabile, considerato che nella specie la
determinabilità sarebbe affidata alla discrezione di una sola parte: cfr.
ampiamente, sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401;
Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, 7 febbraio
2012 n. 1734, cit.).
Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la
disposizione dell’art. 6, comma 6 n. 4, della citata delibera dell’AEEG
sia da ritenere automaticamente inserita nei contratti di utenza e su tale
disposizione ha fondato la condanna dell’Enel al risarcimento dei
danni.
3.- Gli altri motivi risultano assorbiti.
4.- La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
L’appello proposto dall’Enel deve essere accolto, con il rigetto di tutte
le domande attrici.

Ric. 2011 n. 22471 sez. M3 – ud. 07-03-2013
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dalla legge – la relativa spesa dovrebbe restare a suo carico.

Considerata la novità della questione e la mancanza di precedenti
giurisprudenziali al tempo in cui il giudizio è stato iniziato e si è svolto,
le spese dei gradi di merito si compensano interamente fra le parti.
5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto da Enel Servizio
Elettrico e rigetta tutte le domande attrici.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata a pagare
le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in C
600,00, di cui C 200,00 per esborsi ed C 400,00 per compensi; oltre agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013
L’

Il Presidente

P.Q.M.

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