Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10325 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 500-2012 proposto da:

G.F.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

NARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO CAVALLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

OSCARTIELLE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNESE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO

LUCARINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/06/2011 R.G.N. 393/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

è comparso l’Avvocato GIOVANNI PETRELLA;

udito l’Avvocato DOMENICO LUCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 29 giugno 2011, la Corte d’Appello di Brescia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e rigettava la domanda proposta da G.F.B. nei confronti della Oscartielle S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società, alla quale il primo era legato da un rapporto di agenzia, al pagamento di differenze su provvigioni maturate, delle indennità di fine rapporto, dei premi dovuti per il raggiungimento degli obiettivi ed al risarcimento del danno per inosservanza, nel corso del rapporto, degli obblighi di rendiconto e di tempestivo pagamento.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Società allora appellata, provati l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione contabile e la veridicità dei dati riportati in quei rendiconti, stante l’attendibilità delle testimonianze, tale da rendere inammissibile l’ordine di esibizione richiesto dal ricorrente; infondata per difetto di prova la pretesa creditoria relativa ai premi per gli anni 2001/2002; non dovuta l’indennità di fine rapporto, dovendosi ricollegare la cessazione del rapporto, protrattosi sino al fallimento dell’agente, a tale evento, non qualificabile come fatto al medesimo non imputabile legittimante quella pretesa; non dovuto nulla se non la percepita provvigione sul contratto concluso a fronte della violazione del diritto di esclusiva; infondata la pretesa risarcitoria avanzata a fronte dell’asserita derivazione del fallimento dell’agente dal ritardato pagamento delle provvigioni, per insussistenza del nesso di causalità.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

La successiva memoria ex art. 378 c.p.c. illustrativa dei predetti motivi di ricorso non può ritenersi acquisita agli atti in quanto presentata da nuovo difensore non munito di valida procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,118, 210, 394, 420 e 437 c.p.c. in una con il vizio di motivazione, la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia e la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., censura la mancata ammissione del richiesto ordine di esibizione delle scritture contabili e della CTU, essenziali a suo dire ai fini della prova dell’azionato credito per provvigioni.

Nel secondo motivo, rubricato con riferimento al vizio di motivazione, alla nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c.ed alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., viene reiterata la medesima censura in relazione al complessivo iter valutativo delle risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 1750, 1751, 2119 c.c., si lamenta la non conformità a diritto delle statuizioni relative alla non spettanza delle varie indennità connesse alla cessazione del rapporto.

I primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 19.10.2009, n. 22115 e Cass. 7.7.2011, n. 14968) cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale, laddove l’agente agisca in giudizio per il pagamento delle provvigioni, lo stesso è onerato della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi, potendo, a tali fini, ricorrere alla richiesta dell’ordine di esibizione delle scritture contabili, stante la funzione di strumento istruttorio residuale a questo assegnato dall’ordinamento, solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l’iniziativa non ha finalità meramente esplorative, presupposti la cui ricorrenza è rimessa al giudice di merito cosicchè il mancato esercizio da parte di questi del relativo potere discrezionale non è sindacabile in questa sede, esclusa in ogni caso la possibilità di supplire al difetto di prova con la richiesta di consulenza tecnica, non essendo questa ammissibile per l’accertamento di fatti non provati dalla parte.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo atteso che il disconoscimento del diritto alle indennità di fine rapporto risulta correttamente ricollegato al difetto dei presupposti legittimanti la corresponsione delle stesse, in particolare, per quel che riguarda l’indennità di preavviso ex art. 1750 c.c., la non riconducibilità della cessazione del rapporto, risoltosi di diritto per intervenuto fallimento dell’agente, del resto modo di risoluzione espressamente contemplato nel contratto inter partes, al recesso della preponente, per quel che riguarda l’indennità ex art. 1751 c.c., la non riconducibilità della cessazione del rapporto, per la medesima ragione sopra indicata, a fatto non imputabile all’agente, per quel che riguarda il FIRR, perchè corrisposta senza residui dall’Enasarco.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA