Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10325 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10325 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.04.02.2015
Oggetto: Catasto.
Classamento Varia
zione categoria Onere probatorio.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLINO SALVATORE residente a Trapani, rappresentato
e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.
Giovanni Consolazione, elettivamente domiciliato in
Roma, Piazza della Libertà, 20 presso lo studio
dell’Avv. Marco Orlando, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONTRORI CORRENTE
E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
INTIMATO

del Ministro pro tempore,
AVVERSO

Data pubblicazione: 20/05/2015

la sentenza n.56/24/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione n. 24, in data
05/03/2010, depositata il 09 aprile 2010.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica

Antonino Di Blasi;
Sentito,

per la controricorrente Agenzia,

l’Avv.

Massimo Bachetti dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Giovanni Giacalone, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine,
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica di classamento automatico, in
categoria A/2 classe 6/A di una unità immobiliare sita
in Trapani Viale Umbria, 5, il proprietario Bertolino
Salvatore proponeva tempestivo ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Trapani,
chiedendo la modifica dei dati censuari con
attribuzione della categoria A/3 ed una classe non
superiore alla 5 0 , deducendo, fra l’altro, la
disparità di trattamento tra il contestato classamento
del citato alloggio e quelli realizzati da altre
cooperative con le stesse caratteristiche, nel medesimo
P.E.E.P.L’Ufficio resisteva, difendendo l’operato classamento.
2

udienza del 04 Febbraio 2015 dal Relatore Dott.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva
il ricorso, attribuendo all’immobile la categoria A/3,
classe 5a.
Sull’appello dell’Agenzia, la Commissione Tributaria

indicata, accoglieva l’impugnazione e rigettava
l’originario ricorso del Bertolino.
I giudici di appello ritenevano che l’Ufficio avesse,
erroneamente, valorizzato dati riguardanti
l’ubicazione dell’immobile e la tipologia del
finanziamento e che dovesse farsi riferimento, invece,
allo stato di fatto dell’immobile.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale ha proposto ricorso per cassazione il
Bertolino, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c.
e l’erronea attribuzione della categoria.
L’Agenzia del Territorio, giusto controricorso, ha
chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità
dell’impugnazione della quale ha, comunque, invocato il
rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In

via

preliminare,

va

rilevata

e

dichiarata

l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, la doVe
risulta diretto anche contro il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in quanto proposto nei confronti di
3

Regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe

soggetto non legittimato passivamente.
L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il
giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la
decisione impugnata, si è svolto nei confronti

l’unica controparte contemplata in sentenza, e non
anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio e chiamato
in causa solo con il ricorso per cassazione.
D’altronde,

il ricorso di che trattasi è stato

notificato, a mezzo posta, il 19 novembre 2010, cioè
successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire
dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale
di cui al D.Lgs n.300/1999 ed i principi
giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass.
n.15643/2004, n.3116/2006, n.3118/2006).
Il ricorso per Cassazione di che trattasi, promosso
anche nei confronti del Ministero, non può, ciò stante,
ritenersi correttamente intrapreso, stante che la
sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti
dello stesso, – bensì, esclusivamente, contro l’Agenzia
del Territorio, cioè di soggetto giuridico diverso.
Ne deriva che il Ministero, deve ritenersi privo_ di
legittimazione passiva nel presente giudizio di
legittimità, nel quale hanno titolo ad interloquire
4

dell’Agenzia del Territorio – Ufficio di Trapani, che è

solo i soggetti che hanno partecipato al precedente
giudizio di appello (Cass.n.15021/2005, n.9538/2001,
n.16100/2006, n.17234/2014).
Nulla va disposto per il regolamento delle spese tra

Anche

l’impugnazione,

proposta

nei

confronti

dell’Agenzia del Territorio, va rigettata, per
inammissibilità delle censure.
Rileva, il Collegio che la sentenza della CTR,
impugnata in questa sede, è pervenuta al rassegnato
decisum, con cui, in accoglimento dell’appello, ha
respinto l’originario ricorso della parte privata e,
quindi, confermato il classamento operato dall’Ufficio,
richiamando ed applicando, per un verso, l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui la circostanza che un
immobile sia stato realizzato con finanziamenti
pubblici per l’edilizia economia e popolare, non
riveste rilievo determinante ed esaustivo, ai fini
della relativa classificazione catastale, dovendosi
fare riferimento alle concrete, peculiari
caratteristiche, quali desumibili dallo stato di fatto
dell’immobile e rilevando, sotto altro profilo, che
l’Ufficio aveva tenuto conto proprio di tali dati
fattuali, attinenti al “grado di rifiniture” alla
“ampiezza ed al numero dei vani”, ai “servizi ed
5

dette parti, in assenza dei relativi presupposti.

accessori”, elementi idonei a “dimostrare che l’unità
immobiliare aveva le caratteristiche rispondenti alla
tipologia della categoria A/2”.
La decisione impugnata, quindi, sotto il profilo

quell’orientamento giurisprudenziale,

condiviso dal

Collegio, secondo cui “In tema di controversie
tributarie concernenti la classificazione catastale di
un’unita’ immobiliare, non assume rilievo determinante
ed esaustivo, per la relativa collocazione
nella categoria “economico-popolare”

la circostanza

che un immobile sia stato realizzato

mediante

finanziamenti pubblici per l’edilizia
residenziale economica e popolare, atteso, da un
canto, che le caratteristiche di un immobile a
fini catastali attengono soprattutto ad uno stato
di fatto che e’ – come tale indipendente dalle
finalita’

del

finanziamento

utilizzazione ben puo’

pubblico

corrispondenza
ai

che

non
tra

concesso),

necessariamente
classificazione

fini dell’attribuzione

qualificazione

cui

risultare in concreto difforme

dagli scopi per i quali esso sia stato
dall’altro,

(la

fini

ai

della
della

vi
catastale

rendita

e

normativa

sull’edilizia popolare ed economica (contenuta in
6

giuridico, si colloca, correttamente, nel solco di

svariate disposizioni legislative, di diverso contenuto
e a diversi effetti)” Cass. n. 15235/2004, n.
21725/2006, n. 27917/2009 -.
D’altronde, ‘ l’argomentazione svolta dalla CTR per

fattuali presi in considerazione nell’iter decisionale,
sotto il profilo della correttezza giuridica e logico
formale, danno piena contezza dell’adottata decisione,
risultando evidenziate, sia le ragioni che rendevano
non condivisibile, in punto di diritto, l’operato del
giudice di primo grado,- che aveva ritenuto rilevante,
ai fini del classamento dell’immobile,- la natura del
finanziamento e l’ubicazione dello stesso in un
apposito piano di zona economico-popolare, sia pure
l’infondatezza, in punto di fatto, della tesi
prospettata dal Bertolino, secondo cui “l’ubicazione
dell’immobile in zona economico – popolare e non
residenziale, influenza l’attribuzione dei dati
censuari relativi ad abitazioni di tipo economico
categoria A/3”; tesi, peraltro, motivatamente disattesa
dalla CTR, mediante il richiamo del condiviso principio
(Cass.n. 15235/2004, 21725/2006) secondo cui la
realizzazione di un complesso immobiliare nell’ambito
di “un’area di edilizia economica e popolare non può
costituire prova che detto complesso possegga le
7

giustificare l’adottata decisione e gli elementi

caratteristiche proprie della peculiare tipologia della
categoria economico popolare”.
Il Bertolino, con il ricorso, non ha aggredito
specificamente e puntualmente, le precitate

la decisione, limitandosi a generiche ed apodittiche
affermazioni, con le quali ha dedotto che l’Ufficio,
nei due gradi di merito, non aveva fornito la prova
della consistenza e delle caratteristiche dell’immobile
e che, invece, esso ricorrente, aveva prodotto in atti
una certificazione del Comune di Trapani ed una
convenzione, con detto ente intervenuta, dai quali era
possibile desumere che l’attività edilizia si era
svolta nel rigoroso rispetto della normativa di
settore,

che,

per l’appunto,

autorizza solo

la

costruzione di edifici di edilizia economica e
popolare.
Ciò posto, è consequenziale ritenere che le questioni
poste dal ricorso, con il quale si deduce che l’Agenzia
non avrebbe fornito la prova della consistenza e delle
caratteristiche dell’unità abitativa, riguardano il
processo di valutazione degli elementi probatori in
atti, da parte del Giudice di merito e, quindi, che le
censure, così come formulate, impingono nella
violazione di norme e principi consolidati.
8

argomentazioni, utilizzate dalla CTR per giustificare

Per

condiviso

orientamento

giurisprudenziale,

si

ritiene, infatti, che “In tema di ricorso per
cassazione, il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte

astratta recata da una norma di legge e quindi
implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa e esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla
tipica valutazione del giudice di merito, la cui
censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge
in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea
applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie
concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima
censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla
contestata valutazione delle risultanze di
causa”(Cass.SS.UU. n. 10313/2006, n. 15499/2004).
Le doglianze del ricorrente, peraltro del tutto
generiche,

ineriscono alla tipica valutazione di
9

del provvedimento impugnato, della fattispecie

merito, risolvendosi in una diversa valutazione dei
medesimi elementi utilizzati dai Giudici di Secondo
Grado, i quali ultimi hanno ritenuto che i dati
fattuali riscontrati e presi in considerazione fossero

caratteristiche necessarie per la disposta
classificazione della data unità abitativa.
Rileva,

peraltro,

il

Collegio

che

la

sentenza

impugnata, non solo non contiene alcuna affermazione di
principio in contrasto con il diritto positivo ma,
anzi, espressamente, richiama ed applica,
condividendoli, principi già affermati dal Giudice di
legittimità.
Sotto

altro

aspetto,

le

doglianze

risultano,

egualmente, inammissibili, in quanto non aggrediscono
con la necessaria specificità le precitate rationes
decidendi, che sorreggono la decisione impugnata e,
quindi, si pongono in evidente contrasto con il
principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “La
proposizione,

con il ricorso per cassazione, di
attinenze al “decisum”

censure prive di specifiche

della sentenza impugnata e’ assimilabile alla
mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art.
366

numero

4

cod.

proc.

civ.,

con

conseguente inammissibilita’ del ricorso, rilevabile
10

idonei a costituire prova della consistenza e delle

anche

d’ufficio”(Cass.

n.21490/2005,

n.7046/2001,

n.7375/2010, n.19959/2014, 16051/2014).
Per altra via, ancora, le censure non possono trovare
ingresso, in quanto formulate in spregio al consolidato

sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare
in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano
condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa
decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare
autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli
elementi che diano al Giudice di legittimità la
possibilità di provvedere al diretto controllo della
decisività dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della decisione
impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio
agli atti ed alle risultanze processuali”
(Cass.n.849/2002, n.2613/2001, n.9558/1997) e,
d’altronde, che costituisce pacifico principio quello
secondo cui per potersi configurare il vizio di
motivazione su un asserito punto decisivo della
controversia, è necessario un rapporto di causalità fra
la circostanza che si assume trascurata e la soluzione
giuridica data alla controversia, tale da far ritenere
che quella circostanza, se fosse stata considerata,
avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza

orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in

(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.22979/2004).
Ritiene, conclusivamente, il Collegio che, a fronte
delle precitate argomentazioni, poste a base della
sentenza di appello, il Bertolino abbia formulate
censure, assolutamente generiche e, comunque, non
specifiche in relazione alle rationes decidendi della
sentenza impugnata e, quindi, inammissibili.
Il ricorso va, dunque, rigettato, per inammissibilità
dei motivi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in
favore dell’Agenzia Entrate ed a carico del ricorrente,
in ragione di complessivi Euro seicento, oltre spese
prenotate a debito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Bertolino, che
condanna alle spese del giudizio, in ragione di
complessivi Euro seicento, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 04 Febbraio 2015

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