Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10325 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL GAETA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 40^, n. 18, depositata il 31 marzo 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg ed ilor per l’anno 1996, con il quale l’Agenzia aveva accertato l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, derivanti dalla vendita e dalla locazione di immobili;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu parzialmente riformata dalla commissione regionale, sulla base della motivazione di seguito riportata: “L’appello è in parte fondato. A) quanto al prezzo accertato per gli appartamenti, premesso che dalla allegata valutazione tecnica fatta dall’Ufficio del Territorio non emergono, al di là della mera descrizione del fabbricato, elementi concreti, esaustivi e comunque tali da giustificare il maggior valore attribuito all’immobile, il Collegio, per tale ragione, non può non condividere la tesi dei primi giudici in narrativa riportata, atteso che, in effetti, e come sostenuto dalla ricorrente, la presunzione di maggiori ricavi, a fronte di regolari scritture contabili, non è stata supportala nella fattispecie da alcuna prova concreta (riscontri con i clienti, c/c bancari ecc.); B) quanto al rilievo della, mancata fatturazione dei ricavi per fitti attivi per L. 6.346.153 (la ricorrente sul punto aveva dichiarato che l’appartamento era stato dato in comodato gratuito), l’appello va invece accolto atteso che, come sostenuto dall’appellante, la presenza del M. nell’appartamento non è riconducibile ad attività connesse alla localizzazione della sede della società”;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione in due motivi;

– che la società intimata non si è costituita; osservato:

che – riproducendo, nel rispetto del criterio dell’autosufficienza, i contenuti del proprio atto di appello con specifico riferimento all’analitica elencazione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’accertamento nei suoi vari profili – l’Agenzia ha dedotto vizio di motivazione in relazione al capo della decisione di cui alla precedente lett. A);

considerato:

– che la doglianza appare manifestamente fondata.

che la decisione dei giudici di appello, si esaurisce infatti, in proposito, in proposizioni sostanzialmente tautologiche e prive di effettivo supporto argomentativo, che non offrono alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendo, che ha presieduto al superamento degli elementi e delle ragioni addotte dall’Agenzia ed alla soluzione della controversia, in senso ad essa sfavorevole (v.

Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia è, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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