Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10324 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10324 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 20/05/2015
Ud.08.01.2015
19.02.2015
SENTENZA
Oggetto:Registro.
Cartella Recupero
sul ricorso proposto da:
spese giustizia.
Opposizione alla
Avvocato BIANCO GAETANO domiciliato a Napoli, in esecuzione. Regime
impugnatorio.
giudizio di persona, avendone i requisiti, domiciliato
in Roma,
presso la cancelleria della Corte di
Cassazione
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, nonché
EQUITALIA
POLIS
SPA,
in
persona
rappresentante pro tempore,
2‘2
–
del
legale
INTIMATI
AVVERSO
la sentenza n.5809/2009 del Tribunale Civile di Napoli
– Sezione Quinta
in data 08/05/2009.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza dell’08
gennaio 2015 dal Relatore
Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per le parti;
Presente il P.M. dott. Sergio Del Core, che ha chiesto
l’accoglimento, per quanto di ragione; in subordine,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gaetano
L’Avvocato
Bianco
in
impugnava
sede
giurisdizionale, ai sensi dell’art.617 cpc e 23 Legge
n.689/1981, nei confronti della Gest Line SPA – oggi
Equitalia Polis spa – e del Ministero della Giustizia,
la cartella di pagamento notificata il 18.12.2007, con
la quale veniva richiesto del pagamento della somma di
Euro 108,85, dovuta al competente Ministero per spese
di giustizia, concludendo per l’inesistenza del titolo
azionato e l’illegittimità della contestata esecuzione.
Equitalia Polis spa, costituendosi, contestava la
giurisdizione del Giudice Ordinario e, nel merito, la
tempestività e fondatezza delle domande.
L’adito
Tribunale,
giusta
decisione
in
epigrafe
indicata ed in questa sede impugnata, rigettava la
proposta opposizione e le formulate domande.
Argomentava
il
Tribunale,
con
riferimento
alle
doglianze riconducibili al disposto dell’art.617 cpc,
che l’opposizione era a ritenersi tardiva, stante la
circostanza che la notifica della cartella era avvenuta
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accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri.
il
18.12.2007,
mentre
l’atto
di
citazione
in
opposizione era stato notificato il 31.01.2008.
Quanto, invece, alle censure relative all’an debeatur,
riconducibili al rito di cui agli artt. 22 e seguenti
erano a ritenersi inammissibili, per violazione dei
termini previsti dalle disposizioni di tale legge,
stanti le circostanze della notifica della cartella in
data 18.12.2007, della notifica dell’opposizione in
data 31.01.2008 e del relativo deposito ed iscrizione a
ruolo in data 08.02.2008.
Rilevava,
pure,
il
Tribunale,
che
la
proposta
opposizione, non poteva, neppure, trovare utile
ingresso, ai sensi dell’art.615 cpc, ostandovi il
disposto dell’art. 57 del dpr n.602/1973, comportante
l’inammissibilità delle proposte domande.
L’Avvocato Gaetano Bianco, ha chiesto la cassazione
della decisione in epigrafe indicata, sulla base di sei
mezzi.
Gli intimati Ministero della Giustizia ed Equitalia
Polis spa, non hanno svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, la decisione viene
censurata per omessa pronuncia su punto decisivo della
controversia e violazione dell’art. 112 cpc.
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della Legge n.689/1981, evidenziava che le doglianze
Si deduce che la sentenza impugnata sarebbe nulla, per
non avere esaminato e deciso la questione, prospettata
con il ricorso, secondo la quale la concessionariaintimante Gest Line spa alla data della compilazione e
era giuridicamente inesistente e non era, quindi,
legittimata a pretendere il pagamento del credito.
Con il secondo mezzo viene dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 617 e 615 cpc, nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione.
Si sostiene che l’eccezione, con cui si impugna la
cartella esattoriale, deducendo la mancata indicazione
nella cartella, della causale del pagamento e della
motivazione della pretesa, integra una opposizione
all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cpc, proponibile
senza limiti temporali, purchè l’esecuzione non sia
conclusa; si deduce, pure, che la cartella, priva della
causale del pagamento e della motivazione della
pretesa, deve ritenersi nulla ed inefficace ed emessa
in violazione del diritto di difesa.
Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 22
e seg.ti Legge n.689/1981, 248 dpr n.115/2002, 21 del
D.Lgs n.546/1992 nonché 615 cpc.
Si censura l’impugnata decisione per avere dichiarato
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della notifica della cartella, avvenuta il 18.12.2007,
inammissibile la domanda, in quanto proposta oltre i
trenta giorni dalla notifica della cartella, senza
considerare che la cartella non conteneva alcuna
causale del pagamento e, d’altronde, che in
l’impugnazione doveva essere individuato in 60 giorni
dalla notifica ed il Giudice competente in quello
Tributario,
come
disposto
dall’art.21
del
D.Lgs.
n.546/1992 e che, in ipotesi, avrebbe dovuto rimettere
le parti innanzi al giudice competente e non già
dichiarare la tardività dell’impugnazione.
Con il quarto mezzo, la decisione viene censurata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 615 cpc e
57 del dpr n.602/1973, nonché per omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione, deducendosi che, nel
caso, l’inammissibilità della domanda, sarebbe stata
pronunciata in applicazione del disposto del precitato
art. 57, alla cui stregua non sono ammesse le
opposizioni regolate dall’art.615 cpc, salvo quelle
concernenti la pignorabilità dei beni; si sostiene che
l’impugnata sentenza, argomentando e decidendo nei
termini desumibili dal relativo contenuto, non si
sarebbe adeguata al principio fissato dalla sentenza
n.489//2000 delle SS.UU. della Corte di Cassazione,
che, in via generale, avrebbe ammesso la proponibilità
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considerazione del contenuto degli atti, il termine per
dell’opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc.
Con il quinto motivo, la decisione viene censurata per
omessa pronuncia su punto decisivo della controversia e
violazione degli artt. 2934 c.c., nonché 112 e 167 cpc.
il Tribunale avrebbe omesso di
pronunciare sulla eccezione di prescrizione,
allo
stesso prospettata nel giudizio di primo grado.
Con il sesto motivo, si denuncia omessa pronuncia su
punto decisivo della controversia e violazione degli
artt. 112 e 167 cpc.
Si deduce che, mentre con l’atto introduttivo del
giudizio l’istante aveva, espressamente, eccepito la
propria carenza di legittimazione passiva, in concreto,
il giudice adito aveva omesso ogni pronunzia in merito.
In via preliminare, va esaminata la questione relativa
al regime impugnatorio applicabile, tenendo conto, per
un verso, delle pronunce con cui la Corte
Costituzionale (Sentenze n.53/2008, n.69/2009,
n.6/2009) ha stabilito l’immediata applicabilità della
legge processuale con riferimento agli atti processuali
posti in essere successivamente all’entrata in vigore
della legge e, per altro aspetto, della giurisprudenza
della Corte di Cassazione, la quale ha fissato il
generale principio che il regime di impugnazione di una
sentenza, e quindi i modi ed i termini per esercitarla,
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Si deduce che
sono regolati dalla legge processuale in vigore al
momento della sua pubblicazione (Cass. SS.UU. n.
27172/2006, n.16618/2007, n. 17321/2011).
Rileva, in proposito, il Collegio che, nel caso, la
pubblicata 1’08 maggio 2009.
Osserva, poi, che il regime impugnatorio delle sentenze
che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione, trova
regolamentazione nell’ultimo periodo dell’art.616 cpc
e, quindi, nelle relative previsioni, quali risultanti
in base alle disposizioni modificative, introdotte,
prima dall’art.14 della legge 24 febbraio 2006 n.52,
che ha previsto, per le sentenze pubblicate
successivamente all’01 marzo 2006, la ricorribilità per
Cassazione e successivamente dall’art.49 comma secondo
della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha reintrodotto,
per le sentenze che siano state pubblicate
successivamente alla data del 4 luglio 2009, la
previsione dell’appellabilità delle sentenze.
In applicazione del citato complesso normativo di
riferimento e dei richiamati principi, le disposizioni
applicabili alla fattispecie, nella quale la
pubblicazione della sentenza impugnata è avvenuta 1’08
maggio 2009, risultano quelle in vigore a tale data,
che prevedono la ricorribilità per Cassazione
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sentenza, in questa sede impugnata, risulta emessa e
dell’impugnata sentenza.
L’impugnazione del Chirico, risulta, quindi, sotto tal
profilo, ammissibile, posto che la circostanza che il
ricorso per cassazione sia stato notificato il
dovendo farsi esclusivo riferimento a quella della
pubblicazione della decisione impugnata, pacificamente
avvenuta 1’08 maggio 2009, quindi in vigenza dell’art.
616 cpc, come emendato dall’art.14 della legge 24
febbraio 2006 n.52.
Passando
all’esame
dei
motivi
del
ricorso
e,
segnatamente, del primo, il Collegio ne ravvisa la
fondatezza, alla stregua delle seguenti argomentazioni.
Viene dedotta censura per omessa pronuncia su punto
decisivo della controversia e violazione dell’art. 112
cpc, eccependosi la nullità della sentenza impugnata,
per non avere esaminato e deciso la questione,
prospettata con il ricorso, secondo la quale la
concessionaria-intimante Gest Line spa alla data della
compilazione e della notifica della cartella, avvenuta
il 18.12.2007, era giuridicamente inesistente e non
era, quindi, legittimata a pretendere il pagamento del
credito.
Il
motivo
all’orientamento
risulta
fondato,
giurisprudenziale
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avuto
riguardo
formatosi
alla
successivo 07 novembre 2009 non risulta rilevante,
stregua di pregresse pronunce nelle quali si
affermato,
che
costituisce
una
violazione
della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e
configura
il
vizio
di
cui
all’art.112
cpc
di specifiche eccezioni fatta valere dalla parte e
rilevanti agli effetti della definizione del giudizio,
che va fatto valere,
come nel caso,
ai sensi
dell’art.360. n.4 cpc.
L’impugnata sentenza, infatti, nella narrativa in fatto
(pag.2), dopo avere indicato le censure prospettate dal
Bianco con l’atto introduttivo del giudizio di primo
grado e, tra queste, la formulata eccezione di
“inesistenza alla data della notifica della Gest Line
spa”, nella parte motiva ha, del tutto, omesso di
esaminare e, comunque, di valutare e pronunciare su
tale eccezione, limitandosi a richiamare, esaminare e
decidere le altre doglianze; ciò, malgrado la questione
dedotta fosse rilevante e decisiva, ai fini del
giudizio, deducendosi che la cancellazione dal registro
delle imprese implica l’effetto della estinzione della
società, che deve essere rilevata anche d’Ufficio ed in
sede di legittimità (Cass. n. 21188/2014, n.
22863/2011), e, d’altronde, che la pretesa fiscale non
poteva essere, quindi, avanzata da soggetto
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(Cass.n.375/05, n.12721/04, n.9159/02), l’omesso esame
giuridicamente inesistente.
Va, dunque, accolto il primo mezzo, con assorbimento
degli altri, e la causa va rinviata ad altra sezione
del Tribunale Civile di Napoli, perché proceda al
principi ed offrendo adeguata motivazione.
Il medesimo Giudice, provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la
decisione impugnata e rinvia ad altra sezione del
Tribunale Civile di Napoli, che provvederà al riesame e
pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nelle C.di C. dell’08/01/2015 e del
riesame e, quindi, decida, adeguandosi ai richiamati