Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10324 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27522-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO, 36, presso lo studio dell’avvocato D’ERAMO SANTINA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALE VANESSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 863/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

A.S. impugnava avanti alla CTR del Lazio la sentenza della CTP di Roma con cui era stato rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento che aveva rettificato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 la classe catastale di tre immobili siti a Roma.

Con sentenza nr 863/2019 il Giudice di appello rigettava il gravame compensando le spese di lite

Rilevava che l’obbligo di motivazione dell’avviso doveva considerarsi soddisfatto recando il medesimo tutte le informazioni necessarie, come gli estremi normativi e regolamentari, il richiamo alla rendita catastale, il periodo di riferimento, le modalità per il calcolo dell’imposta e la differenza di imposta dovuta.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo si lamenta la carente motivazione con riferimento alla dedotta nullità dell’avviso per difetto assoluto di motivazione per violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 in relazione al D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 2, 8 e 9 nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la decisione nella parte in cui non ha ritenuta applicabile al procedimento de quo il principio dell’obbligo di motivazione come rigorosamente disciplinato dal D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9.

Con il secondo motivio si duole della violazione L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di considerare la portata della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 indicata in rubrica volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali attenuando le sperequazioni fiscali all’interno dello stesso Comune incorrendo nell’errore di diritto nella parte in cui ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale dell’avviso impugnato aveva ritenuto necessario che gli atti dovessero pur sempre tenere conto dei fattori edilizio posizionali propri dell’unità immobiliare

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta che l’Ufficio avrebbe posto a fondamento del provvedimento locuzioni generiche e standardizzate ed identiche per tutti i provvedimenti senza tenere in debito conto la situazione concreta quale risultante dalla perizia giurata depositata sin dal primo grado e non considerata dal Giudice di appello.

Con un quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione alla mancata esposizione delle ragioni di fatto e diritto richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per la mancata motivazione con riferimento alla procedura di revisione del classamento.

I motivi introducono la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell’atto di accertamento per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale, ai sensi della L. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.

Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento; nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento alla posizione centrale e alla presenza di mezzi pubblici. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 de123/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 5, n. 9770 de108/04/2019; Cass. 2020 nr 28124; 2020 /28134).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacitai contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019, cit.; n. 10403/2019; n. 22671/2019; n. 22900/2017).

Il ricorso va pertanto accolto, non essendosi la CTR adeguata ai superiori principi, e la sentenza conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario dei contribuenti. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese dell’intero procedimento vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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