Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10324 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROGRAMMI INTEGRATI S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 50,

presso A.I.G.A., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Rocco;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, sez. 3^, n. 11, depositata il 25.2.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta utilizzato in compensazione nel 2001, deducendo, tra l’altro, che l’avviso di recupero era illegittimo, in quanto atto atipico, non previsto, all’epoca, da alcuna disposizione di legge e non suscettibile di autonoma impugnazione;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che, in aderenza all’impostazione della società contribuente, i giudici di appello rilevarono l’illegittimità dell’atto di recupero credito, in relazione al principio della necessaria tipicità degli atti impositivi, in quanto atto, al tempo, non contemplato da alcuna norma dell’ordinamento;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1. lett. h, e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che l’atto di recupero d’imposta ex lege n. 388 del 2000 rientra nel novero dei provvedimenti contemplati dalla disposizione evocata;

che la società intimata ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato (cfr. Cass. 4968/09) che gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Basilicata.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, ill 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA