Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10323 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9776-2011 proposto da:

B.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

FAGGIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERSE FEDERICO

ZUNINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati, LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/04/2010 r.g.n. 526/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FEDERICO ZUNINO SERSE;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.V. chiese al Tribunale di Asti che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1994, fosse accertato il suo diritto al ricalcolo della pensione tenendo conto dei soli periodi di maggiore retribuzione e contribuzione, con la condanna dell’Inps al pagamento delle differenze. Sostenne, in fatto, di aver prestato attività lavorativa fino al 1991, data in cui era stato licenziato a quarantanove anni di età e circa ventotto anni di contribuzione; di aver reperito una nuova occupazione come operaio agricolo giornaliero con una retribuzione inferiore a quella precedente; di aver richiesto la pensione di anzianità nel dicembre del 2003, avendo maturato 35 anni di contributi.

2. Il Tribunale rigettò la domanda e la sentenza, appellata dallo stesso B., è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza pubblicata il 14/4/2010. A fondamento del decisum la Corte territoriale, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto inapplicabile il principio espresso dalla sentenza della Corte costituzionale, il cui presupposto è dato dal fatto che, ai fini della neutralizzazione dell’ultimo quinquennio dei contributi, è necessario che i periodi di minor retribuzione non siano stati necessari per il raggiungimento della anzianità contributiva minima.

3. Contro la sentenza, il B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo; l’Inps resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il B. sostiene che l’interpretazione data dalla Corte territoriale la sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1994, che ha dichiarato la parziale illegittimità della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, è restrittiva ed è pertanto in contrasto con la disposizione di legge. Il motivo è palesemente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di pensioni di anzianità, la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, ma tale meccanismo di “neutralizzazione” è inapplicabile ai periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico” (Cass. 28/2/2014, n. 4868; v. pure Cass. 25/3/2014, n. 6966).

Si è infatti chiarito che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l’ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte del lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima. Con la successiva sentenza n. 388 del 1995, il Giudice delle leggi, sempre con riguardo alle modalità di liquidazione delle pensioni previdenziali, ha rimarcato che la discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, incontra un limite intrinseco nella esigenza fondata sui valori di giustizia e di equità connaturati a principi sanciti dagli artt. 3 e 38 Cost. – che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l’ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) sia destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l’effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere.

Da tanto consegue la regula iuris che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29903 del 2011). Dalla portata del suddetto principio è però agevole desumere, a contrariis, l’inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico (cfr. sia pure con riferimento a fattispecie diversa da quella in esame, Cass. n. 27879 del 2008).

Il che è quanto si è verificato nel caso in esame, ove, cessata la precedente attività allorchè il lavoratore aveva raggiunto ventotto anni di contribuzione ma non ancora il requisito anagrafico, i successivi periodi di lavoro ancorchè di minore retribuzione sono stati indispensabili per raggiungere i trentacinque anni necessari per conseguire la pensione di anzianità, atteso che solo con il complessivo computo dei due periodi assicurativi si è perfezionato il requisito contributivo. Questo ulteriore periodo, quantunque abbia comportato una minore retribuzione, non può pertanto essere neutralizzato ai fini del calcolo della pensione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, in assenza di autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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