Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10323 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10323 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.08.01.2015
Oggetto:Registro.
Cartella Recupero
spese giustizia.
Atto presupposto
Notifica
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CHIRICO GIUSEPPE residente a Terlizzi, rappresentato
e difeso, giusta delega allegata in calce al ricorso,
dall’Avvocato Salvatore Altamura, domiciliato in Roma,
presso la cancelleria della Corte di Cassazione
RICORRENTE
3k)FAGENZIA
CONTRO
DELLE
ENTRATE,
in
persona
Data pubblicazione: 20/05/2015
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.98/11/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 11 in data 12/10/2007,
depositata 1’08 novembre 2007.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza dell’08 gennaio 2015 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
dichiararsi l’inammissibilità, o il rigetto, del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Chirico Giuseppe impugnava in sede giurisdizionale
la cartella di pagamento, relativa al recupero di spese
di giustizia ed accessori, riferibili all’anno 2000,
emessa dalla Concessionaria S.ES.IT. Puglia.
L’adita CTP di Bari,
annullava,
giusta
accoglieva il
sentenza
ricorso ed
n.53/13/2006,
l’atto
impugnato.
L’Agenzia Entrate appellava tale decisione e la CTR di
Bari, giusta decisione in epigrafe indicata ed in
questa sede impugnata, in accoglimento della
pregiudiziale ed assorbente eccezione proposta in
appello, dichiarava il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, ritenendo la stessa rientrare in quella
del Giudice ordinario.
Il De Chirico ha,
quindi,
proposto ricorso per
cassazione, che ha affidato a tre mezzi.
L’intimata Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha
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Presente il P.M. dott. Sergio Del Core, che ha chiesto
chiesto che l’impugnazione venga rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, si deduce la nullità
della decisione o del procedimento, per omessa
violazione ed errata applicazione di norme di diritto e
violazione del principio di tutela del legittimo
affidamento.
Si deduce l’erroneità dell’impugnata sentenza, per non
avere indicato il Giudice fornito di Giurisdizione,
sostenendosi che il Giudice tributario che declini la
propria giurisdizione,
deve – per effetto della
applicazione estensiva dell’art.382 comma l ° cpc
determinare il giudice speciale e/o ordinario ritenuto
fornito di giurisdizione.
Con il secondo motivo, viene dedotta la nullità della
decisione o del procedimento, l’illegittimità della
sentenza impugnata per omessa motivazione su punto
decisivo della controversia, nonché per violazione ed
errata applicazione delle norme di diritto e per
violazione del principio di tutela del legittimo
affidamento del cittadino.
Si sostiene l’erroneità della adottata decisione, per
non avere consentito che il processo continuasse
davanti al Giudice dotato di giurisdizione, non avendo
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motivazione su punto decisivo della controversia e per
considerato che “il Giudice tributario che declini la
propria giurisdizione in favore del giudice ordinario
deve – per effetto dell’applicazione estensiva degli
artt. 382-384 cpc -, precisare che sono fatti salvi gli
rimettere le parti dinanzi il giudice ordinario
affinché dia luogo al processo di merito, all’uopo
fissando un termine per la riassunzione del processo
davanti il Giudice ordinario competente, con salvezza
degli effetti della domanda già spiegata.
Con il terzo motivo, la decisione di appello viene
censurata per violazione dell’art. 2 comma 3 ° del D.Lgs
n.542/1992, illegittimità dell’impugnata sentenza per
omessa motivazione su punto decisivo, nonchè per
violazione ed errata applicazione delle norme di
diritto e del principio di tutela del legittimo
affidamento.
Si sostiene che il De Chirico sia incorso in errore
scusabile nella individuazione del giudice tributario,
come competente a conoscere dell’impugnazione, con la
conseguenza di rendere inidoneo l’atto impugnato
(cartella esattoriale) a determinare il decorso dei
termini di impugnazione e comportare, conseguentemente,
la rimessione in termini del contribuente per la
impugnazione dinanzi il giudice fornito di
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effetti sostanziali e processuali della domanda e
giurisdizione, la dove il giudizio dovrà proseguire.
I primi due motivi del ricorso,
avuto riguardo
all’intima connessione, vanno esaminati congiuntamente
ed accolti, per quanto di ragione, in base al c.d.
pronunce, declinatorie della giurisdizione, emesse dai
giudici di merito.
E’ stato, infatti, affermato (Cass. SS.UU. n.4109/2007,
cfr SS.UU. n. 9130/2011) che “Sia nel caso di ricorso
ordinario ex art. 360 comma primo n.1) cpc – previsto
per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi
dell’art.111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la
veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni
Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la
sentenza impugnata
sia nel caso di regolamento
preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al
giudice
ordinario,
ma
anche
innanzi
al
giudice
amministrativo, contabile o tributario, opera la
“translatio iudicii”, così consentendosi al processo,
iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha
la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti
al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde
dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la
controversia, comunque iniziata, realizzando in modo
più sollecito ed efficiente il servizio giustizia,
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I .
principio della “translatio iudicii”, applicabile alle
costituzionalmente
rilevante.
Il
principio
della
“translatio iudicii” è estensibile anche alle pronunce
declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di
merito senza che si configuri una violazione dei
Cost. in relazione all’attuale, impeditiva disciplina
processuale, dal momento che, in virtù di una
interpretazione adeguatrice del sistema processuale,
ancorchè la pronuncia del giudice di merito
dichiarativa del difetto di giurisdizione, a differenza
di quella delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, non imponga, al Giudice del quale è stata
affermata la giurisdizione, di conformarvisi, alle
parti è dato, per la soluzione del’eventuale conflitto
negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per
cassazione ai sensi dell’art.362 comma secondo cpc,
sicchè il meccanismo correttivo della situazione di
stallo, consente, di pervenire alla decisione della
questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei
confronti del giudice dichiarato fornito di
giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la
“translatio iudicii”.
L’impugnata sentenza, decidendo nei termini indicati,
ha
disatteso
limitata
il
trascritto
principio,
essendosi
a dichiarare il difetto di giurisdizione
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parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111
CSENTE DA REGIS1A./1
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)NL
SENSI DEL D.P.R. 26/-ii i 986
N. 131 TAB. ALL. 8. N. 5
MAIERIA TRIBUTARIA
dell’adito giudice tributario, senza adottare alcuna
statuizione immediatamente idonea a consentire la
prosecuzione del processo davanti al Giudice
effettivamente dotato di giurisdizione, onde realizzare
giustizia, attraverso una pronuncia di merito
conclusiva della controversia.
Per tali ragioni, assorbito il terzo mezzo, il ricorso
va accolto e, per l’effetto, deve essere cassata
l’impugnata decisione.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR della Puglia, procederà al riesame e, quindi,
deciderà, applicando i richiamati principi, e
pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara
assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad
altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma nelle C.C. dell’08/01/2015 e del 19
in modo più sollecito ed efficiente il servizio