Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10323 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10323 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.08.01.2015
Oggetto:Registro.
Cartella Recupero
spese giustizia.
Atto presupposto
Notifica

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CHIRICO GIUSEPPE residente a Terlizzi, rappresentato
e difeso, giusta delega allegata in calce al ricorso,
dall’Avvocato Salvatore Altamura, domiciliato in Roma,
presso la cancelleria della Corte di Cassazione
RICORRENTE

3k)FAGENZIA

CONTRO
DELLE

ENTRATE,

in

persona

Data pubblicazione: 20/05/2015

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.98/11/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 11 in data 12/10/2007,

depositata 1’08 novembre 2007.
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza dell’08 gennaio 2015 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

dichiararsi l’inammissibilità, o il rigetto, del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Chirico Giuseppe impugnava in sede giurisdizionale
la cartella di pagamento, relativa al recupero di spese
di giustizia ed accessori, riferibili all’anno 2000,
emessa dalla Concessionaria S.ES.IT. Puglia.
L’adita CTP di Bari,
annullava,

giusta

accoglieva il

sentenza

ricorso ed

n.53/13/2006,

l’atto

impugnato.
L’Agenzia Entrate appellava tale decisione e la CTR di
Bari, giusta decisione in epigrafe indicata ed in
questa sede impugnata, in accoglimento della
pregiudiziale ed assorbente eccezione proposta in
appello, dichiarava il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, ritenendo la stessa rientrare in quella
del Giudice ordinario.
Il De Chirico ha,

quindi,

proposto ricorso per

cassazione, che ha affidato a tre mezzi.
L’intimata Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha
9

Presente il P.M. dott. Sergio Del Core, che ha chiesto

chiesto che l’impugnazione venga rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, si deduce la nullità
della decisione o del procedimento, per omessa

violazione ed errata applicazione di norme di diritto e
violazione del principio di tutela del legittimo
affidamento.
Si deduce l’erroneità dell’impugnata sentenza, per non
avere indicato il Giudice fornito di Giurisdizione,
sostenendosi che il Giudice tributario che declini la
propria giurisdizione,

deve – per effetto della

applicazione estensiva dell’art.382 comma l ° cpc
determinare il giudice speciale e/o ordinario ritenuto
fornito di giurisdizione.
Con il secondo motivo, viene dedotta la nullità della
decisione o del procedimento, l’illegittimità della
sentenza impugnata per omessa motivazione su punto
decisivo della controversia, nonché per violazione ed
errata applicazione delle norme di diritto e per
violazione del principio di tutela del legittimo
affidamento del cittadino.
Si sostiene l’erroneità della adottata decisione, per
non avere consentito che il processo continuasse
davanti al Giudice dotato di giurisdizione, non avendo
3

motivazione su punto decisivo della controversia e per

considerato che “il Giudice tributario che declini la
propria giurisdizione in favore del giudice ordinario
deve – per effetto dell’applicazione estensiva degli
artt. 382-384 cpc -, precisare che sono fatti salvi gli

rimettere le parti dinanzi il giudice ordinario
affinché dia luogo al processo di merito, all’uopo
fissando un termine per la riassunzione del processo
davanti il Giudice ordinario competente, con salvezza
degli effetti della domanda già spiegata.
Con il terzo motivo, la decisione di appello viene
censurata per violazione dell’art. 2 comma 3 ° del D.Lgs
n.542/1992, illegittimità dell’impugnata sentenza per
omessa motivazione su punto decisivo, nonchè per
violazione ed errata applicazione delle norme di
diritto e del principio di tutela del legittimo
affidamento.
Si sostiene che il De Chirico sia incorso in errore
scusabile nella individuazione del giudice tributario,
come competente a conoscere dell’impugnazione, con la
conseguenza di rendere inidoneo l’atto impugnato
(cartella esattoriale) a determinare il decorso dei
termini di impugnazione e comportare, conseguentemente,
la rimessione in termini del contribuente per la
impugnazione dinanzi il giudice fornito di
4

effetti sostanziali e processuali della domanda e

giurisdizione, la dove il giudizio dovrà proseguire.
I primi due motivi del ricorso,

avuto riguardo

all’intima connessione, vanno esaminati congiuntamente
ed accolti, per quanto di ragione, in base al c.d.

pronunce, declinatorie della giurisdizione, emesse dai
giudici di merito.
E’ stato, infatti, affermato (Cass. SS.UU. n.4109/2007,
cfr SS.UU. n. 9130/2011) che “Sia nel caso di ricorso
ordinario ex art. 360 comma primo n.1) cpc – previsto
per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi
dell’art.111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la
veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni
Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la
sentenza impugnata

sia nel caso di regolamento

preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al
giudice

ordinario,

ma

anche

innanzi

al

giudice

amministrativo, contabile o tributario, opera la
“translatio iudicii”, così consentendosi al processo,
iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha
la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti
al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde
dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la
controversia, comunque iniziata, realizzando in modo
più sollecito ed efficiente il servizio giustizia,
5

I .

principio della “translatio iudicii”, applicabile alle

costituzionalmente

rilevante.

Il

principio

della

“translatio iudicii” è estensibile anche alle pronunce
declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di
merito senza che si configuri una violazione dei

Cost. in relazione all’attuale, impeditiva disciplina
processuale, dal momento che, in virtù di una
interpretazione adeguatrice del sistema processuale,
ancorchè la pronuncia del giudice di merito
dichiarativa del difetto di giurisdizione, a differenza
di quella delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, non imponga, al Giudice del quale è stata
affermata la giurisdizione, di conformarvisi, alle
parti è dato, per la soluzione del’eventuale conflitto
negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per
cassazione ai sensi dell’art.362 comma secondo cpc,
sicchè il meccanismo correttivo della situazione di
stallo, consente, di pervenire alla decisione della
questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei
confronti del giudice dichiarato fornito di
giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la
“translatio iudicii”.
L’impugnata sentenza, decidendo nei termini indicati,
ha

disatteso

limitata

il

trascritto

principio,

essendosi

a dichiarare il difetto di giurisdizione
6

parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111

CSENTE DA REGIS1A./1
41

)NL

SENSI DEL D.P.R. 26/-ii i 986
N. 131 TAB. ALL. 8. N. 5

MAIERIA TRIBUTARIA

dell’adito giudice tributario, senza adottare alcuna
statuizione immediatamente idonea a consentire la
prosecuzione del processo davanti al Giudice
effettivamente dotato di giurisdizione, onde realizzare

giustizia, attraverso una pronuncia di merito
conclusiva della controversia.
Per tali ragioni, assorbito il terzo mezzo, il ricorso
va accolto e, per l’effetto, deve essere cassata
l’impugnata decisione.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR della Puglia, procederà al riesame e, quindi,
deciderà, applicando i richiamati principi, e
pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara
assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad
altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma nelle C.C. dell’08/01/2015 e del 19

in modo più sollecito ed efficiente il servizio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA