Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10323 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. U Num. 10323 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MATERA LINA

Data pubblicazione: 19/05/2016

ORDINANZA
sul ricorso 4730-2015 proposto da:
BUCCI RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
ALIQUO’, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO UMBRTO I DI
ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCACCHI, che la rappresenta e
difende, per delega a margine del controricorso;

con trodconente –

57429/2014 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l’avvocato Francesco SCACCHI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
Luigi SALVATO, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso e dichiari
la giurisdizione del giudice ordinario.

Ric. 2015 n. 04730 sez. SU – ud. 05-04-2016
-2-

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10-9-2004 l’Azienda
Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma conveniva in giudizio
dinanzi al Tribunale di Roma la Società Italiana Costruzioni s.p.a.,

stessa società e l’impresa Eugenio Ciotola, nonehè l’architetto
Raffaelle Bucci, nella qualità di responsabile unico del
procedimento (R.U.P.), per sentir dichiarare: a) la risoluzione del
contratto di appalto stipulato il 19-3-2008 con l’AT1 -avente ad
oggetto lavori di “riqualificazione, bonifica ed adeguamento a
norma di legge delle gallerie ipogee e stnaltimento delle opere in
amianto delle cabine idriche esistenti”-, per il gravo inadempimento
dell’impresa esecutrice dei lavori, ed ottenere, la condanna di tale
impresa al risarcimento dei danni; b) il grave inadempimento posto
in essere dalla Bucci “rispetto agli obblighi su di essa incombenti
nella qualità di RUP” in relazione al citato contratto di appalto, con
conseguente condanna della stessa convenuta al risarcimento dei
danni.
Bucci Raffaella si costituva eccependo il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario.
Nella pendenza del giudizio la Bucci ha proposto ricorso
preventivo

di

giurisdizione

ex

art.

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c.p.c.

nella qualità di capogruppo e mandataria dell’ATI costituita tra la

L’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma ha
resistito con controricorso e, in prossimità dell’udienza camerate,
ha depositato una memoria.
11 Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni.

I) Preliminarmente si rileva che l’istanza di regolamento di
giurisdizione è stata notificata esclusivamente all’Azienda
Ospedaliera Policlinico Umberto

I di Roma, e non anche alla

Società Italiana Costruzioni s.p.a., che, nella veste di appaltatrice, è
stata convenuta, unitamente alla Bucci, nel giudizio civile
risarcitorio promosso dall’Azienda Azienda Ospedaliera.
Ciò posto, si rammenta che, secondo un principio enunciato
da queste Sezioni Unite, nel caso di domande le quali, sebbene
proposte col medesimo atto introduttivo del giudizio, siano da
ritenere reciprocamente autonome, in relazione alla distinzione dei
rispettivi titoli e rapporti giuridici, le diverse cause restano, per tale
ragione, scindibili e distinte, anche per ciò che attiene alla
questione di giurisdizione sollevata relativamente ad uno soltanto di
tali rapporti (Cass. Sez. Un. 27-10-2000 n. 1142; Cass. Sez. Un. 262-2004 n. 3948).
Con specifico riguardo alle esigenze del contraddittorio nei
giudizi introdotti con

istanza

di regolamento preventivo di

giurisdizione, è stato affermato che nei giudizi a litisconsorzio
facoltativo, in cui uno o più attori propongono domande contro

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MOTIVI DELLA DECISIONE

diversi convenuti, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare
le sole domande proposte contro i convenuti che hanno richiesto il
regolamento preventivo (Cass. Sez. Un. 17-10-2002 n. 14769; Cass.
Sez. Un. 26-11-2004 n. 22278).

dei titoli posti a base delle domande risarcitorie proposte
dall’attrice nei confronti dell’impresa appaltatrice e del RUP e del
litisconsorzio facoltativo esistente tra tali soggetti, non si ravvisa la
necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della detta impresa.
3.) Può, quindi, procedersi all’esame della questione di
giurisdizione.
Secondo la ricorrente, nella specie sussisterebbe la
giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 52 comma l
r.d. n. 1214 del 1934, in quanto l’art. 7 del d.p.r. n. 55411999
(applicabile ratione tempo?* alla fattispecie in esame) dispone che
il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dalle
Amministrazioni aggiudieatici nell’ambito del proprio organico tra i
funzionari tecnici e, da ultimo, l’art. 10 comma 7 d.p.r. n. 20712010
(che, pur non essendo applicabile rottone temporis al caso di specie,
ad avviso della ricorrente sarebbe sintomatico della volontà del
legislatore di dirimere ogni questione in merito al riparto di
giurisdizione tra G.O. e Corte dei Conti nelle controversie
risarcitorie promosse dalla Stazione appaltante) ha espressamente

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Nel caso in esame, pertanto, in considerazione della diversità

stabilito che, in tenia di responsabilità erariale, il Responsabile
Unico del Procedimento soggiace alle disposizioni vigenti in
materia di giudizio e responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
Orbene, secondo la ricorrente, poiché all’epoca dei fatti la Bucci

Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, quale “Responsabile del
Dipartimento dei Sevizi Tecnici”, e in tale veste ha ricevuto
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativo
all’appalto di cui trattasi, la domanda proposta dall’Azienda
Ospedaliera nei confronti del RUP, essendo volta a far valere la
responsabilità di tale soggetto per i presunti danni cagionati
nell’espletamento dell’incarico affidatogli, deve ritenersi devoluta
alla giurisdizione della Corte dei Conti,
Tale assunto non può essere condiviso.
Deve, infatti, osservarsi che l’Azienda Ospedaliera ha
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Bucci, per far
valere l’inadempimento degli obblighi sulla stessa gravante nella
sua qualità di RUP nell’ambito di un contratto di appalto intercorso
tra detta Azienda e l’impresa esecutrice, ed ottenere,
conseguentemente, la sua condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si tratta, pertanto, di un’ordinaria azione civilistica di
responsabilità, che appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario, senza che in contrario rilevi l’astratta possibilità che, in
relazione alle eventuali violazioni commesse dalla Bucci nello

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era organicamente inserita nel ruolo tecnico dell’Azienda

svolgimento del suo incarico, possa altresì ipotizzarsi una
responsabilità erariale per i danni derivati all’Amministrazione.
E invero, queste Sezioni Unite hanno più volte avuto modo di
precisare che giurisdizione penale e civile, da un lato, e

nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo
fatto materiale. L’eventuale interferenza, che può determinarsi tra
tali giudizi, pone esclusivamente un problema di proponibilità
dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti (nonché di
eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar
luogo a questione di giurisdizione (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 1812-2014 n. 26659; Cass. Sez. Un. 28-11- 2013 n. 26582; Cass. Sez.
Un. 4-1-2012 n. 11; Cass. Sez. Un. 4-12-2009 n. 25495).
L’azione proposta dal Procuratore contabile, infatti, non si
identifica con quella che l’Amministrazione può autonomamente
promuovere nei confronti dei propri funzionari (e/o di quelli
dell’ente esterno) autori del danno per farne valere la responsabilità,
posto che -come rilevato dalla Corte Costituzionale (sentenze n.
104/1989 e n. 1/2007)-, il Procuratore Generale della Corte dei
Conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una
funzione obiettiva e neutrale: egli rappresenta l’interesse generale al
corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni
amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente
riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti

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giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti

generali ed indifferenziati; non l’interesse particolare e concreto
dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti
pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi
persegue, siano pure essi convergenti con il primo.

alternatività e non di esclusività (Cass. Sez. Un. 7-1-2014 n. 63);
sicché esso non dà luogo a questioni di giurisdizione, non potendo
la giurisdizione della Corte dei Conti ritenersi sostitutiva dei
normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra
l’amministrazione e i soggetti danneggianti (Cass. Sez. Un. 18-122014 n. 26659).
Per le ragioni esposte, va dichiarata la giurisdizione del
giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche per
la definizione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al
quale rimette anche la definizione delle spese del presente
regolamento.
Così deciso in Roma il 5-4-2016
Il Consigliere estensore

Il Pesideri,te

Il rapporto tra le due azioni, pertanto, si pone in termini di

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