Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10322 del 20/05/2015
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10322 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASTREA TRE SRL in Liquidazione con sede a Milano, in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura
speciale rilasciata per scrittura privata del 31 maggio
2010, autenticata dal Notaio Antonio Rescigna del
Collegio di Milano, dagli Avv.ti Gerardo Mario Bonello,
Francesco Florenzano e Guido Brocchieri, elettivamente
domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Roma,
Viale di Villa Massimo, 57 RICORRENTE
4)-
CONTRO
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12
Data pubblicazione: 20/05/2015
Ud.04.02.2015
Oggetto:Catasto.
Classamento.
Rinuncia ricorso.
Estinzione.
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.137.14.2009 della Commissione Tributaria
Regionale di
Palermo – Sezione n.
14, in data
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica
udienza del 04 Febbraio 2015 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per la società ricorrente, l’Avv. Luigi
Maniscalco, delegato, verbalmente, dall’Avv. Guido
Brocchieri;
Sentito,
per la controricorrente Agenzia,
l’Avv.
Massimo Bachetti, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M.
dott. Giovanni Giacalone, che ha
chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per
rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Astrea Tre Sri con sede in Milano, impugnava in sede
giurisdizionale, l’avviso con il quale l’Agenzia del
Territorio di Palermo, procedeva alla riliquidazione
dell’imposta
ipotecaria,
dovuta
in
relazione
a
pregressa iscrizione.
Deduceva di
dall’imposta,
n.601/1973.
avere titolo ad ottenere l’esenzione
ai sensi dell’art.
15 del dpr n.
19/01/2009, depositata il 21 dicembre 2009.
L’Agenzia si costituiva e chiedeva il rigetto del
ricorso, rilevando che la società non poteva vantare
alcun titolo alle chieste agevolazioni fiscali.
L’adita CTP,
con decisione n. 131/6/05, rigettava il
Sull’appello della società, la Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe
indicata, respingeva l’impugnazione e confermava la
decisione di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale la società, nelle more sottoposta a procedura
di liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione,
sulla base di diversi motivi.
L’Agenzia del Territorio, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga rigettata.
Con atto 20 gennaio 2015, vistato e sottoscritto, ai
fini della regolamentazione delle spese processuali,
dall’Avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi,
depositato il 21.01.2015, la società Astrea Tre srl in
Liquidazione, ha rinunciato al ricorso in questione e
chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la
compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Visti gli atti di causa;
ricorso.
Vista la rinuncia al ricorso, depositata in atti il 21
gennaio 2015 dal difensore della società Astrea Tre srl
e sottoscritta, per consenso alla compensazione delle
spese del giudizio, anche dall’Avvocato Generale dello
Sentita
la
Generale,
richiesta
del
che ha concluso,
Sostituto
Procuratore
chiedendo dichiararsi
l’estinzione del giudizio;
Considerato che il processo, stante l’intervenuta
rinuncia al ricorso, non può proseguire e va dichiarato
estinto;
Considerato, altresì, che avuto riguardo alla volontà
espressa dalle parti, le spese del giudizio vanno
compensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e compensa le spese del
giudizio.
Così deciso in Roma il 04 Febbraio 2015.
Stato;