Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10322 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/04/2021), n.10322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38637-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., M.P., N.A., M.M., SOCIETA’

M. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi

dall’Avvocato CELOTTI GIOACCHINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7702/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. M. sas e i soci M.P., N.A., M.A. e M.M., con distinti ricorsi, proponevano impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso gli avvisi, relativi all’anno di imposta 2007, con il quale l’Ufficio accertava la maggiore Ires, Iva, e Irap e le addizionali regionali e comunali ed irrogava le sanzioni.

2.La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo fondata l’eccezione di decadenza.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello non essendo stata fornita la prova della tempestività dell’appello; in particolare non era ritenuto sufficiente il deposito dell’elenco delle raccomandate privo di attestazione e sottoscrizione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso e memoria illustrativa.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma n. 3; in particolare si duole l’Ufficio che l’impugnata sentenza non abbia valutato quale atto sufficiente a provare la data di spedizione del plico raccomandato la distinta dei pieghi raccomandati recante i numeri delle stesse ed il timbro dell’Ufficio postale.

1.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per Cassazione che è stato presentato nel rispetto del termine di decadenza di cui dall’art. 327 c.p.c., comma 1 tenuto conto della proroga di mesi nove dalla scadenza del termine per impugnare prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 (rottamazione bis) termine semestrale di decadenza veniva infatti a spirare in data 12 marzo 2019 ed era prorogato, non tenendo conto della sospensione feriale, sino al 12.12.2019 data nella quale è stato tempestivamente notificato il ricorso.

2. Il motivo è fondato.

2.3 Questo Collegio ha affermato il principio secondo il quale ” Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 8332/2019, 22878/2017, 13452/20177312/2016 e 24568/2014 e da ultimo Cass. 16197/2020 e 23918/2020). La giurisprudenza ha inoltre chiarito ” che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen.,, 27.1.1987 -Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10)

2.4 Nella fattispecie in esame l’Agenzia dell’Entrate ha riprodotto nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la distinta/elenco delle raccomandate postali attestante, mediante l’apposizione del timbro /datario a secco delle Poste Italiane perfettamente leggibile, l’avvenuta presentazione all’ufficio postale in data 21 febbraio 2017 della raccomandata indirizzata a Mirarnonte sas numero di raccomandata 14693360918-4 (nr 2 dell’elenco) regolarmente ricevuta dal destinatario che si è costituito in giudizio.

2.5 La documentazione prodotta dal contribuente estratta dal sito delle Poste italiane che proverebbe l’accettazione dell’Ufficio postale della missiva solo in data 22/2/2017 si riferisce alla raccomandata nr 14693360917-2 corrispondente nr 1 della distinta indirizzata a diverso soggetto.

3 Ne consegue che essendo pacifico che l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione era il 21 febbraio 2017, giorno in cui l’Ufficio postale ha preso in carico la raccomandata, l’appello è da considerarsi tempestivo.

4 In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va quindi cassata e rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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