Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10322 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19502-2009 proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALESSANDRIA 174, presso lo studio dell’avvocato MICCOLI

ROSSELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati SCANDALIATO NICOLO’,

SCOZZOLA GIUSEPPE;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE CASTELVETRANO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 47/2008 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 3 giugno 2008 la commissione tributaria regionale di Palermo ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti di A. A., rigettando il ricorso introduttivo. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi (art. 360 c.p.c., n. 3), il contribuente; il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate non si sono costituiti. E’ del tutto preliminare il rilievo che il ricorso per cassazione è irrimediabilmente viziato dall’assoluta inosservanza dell’abrogato art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 per le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), nella parte in cui prevedeva che, nei casi previsti dall’art. 360, n. 3 “l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”. Nel ricorso in esame, non solo manca del tutto la prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino graficamente qualsivoglia riferimento ad un quesito di diritto vero e proprio.

E’, infatti, inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007).Nè il quesito di diritto può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008; cfr. Cass. Sez. U, n. 19444 del 10/09/2009).

Infine, quanto alla normativa applicabile al ricorso in esame, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7119 del 24/03/2010). Sul punto è stato escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 58 cit., comma 5 per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. Sez. L., n. 26364 del 16/12/2009).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Ritenuto che, apposite note in calce alla relazione, sono formulati altri due rilievi quanto alla mancata costituzione degli intimati:

“Va rilevata la carenza di legittimazione processuale del Ministero, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali (Sez. 5, Sentenze n. 1123 del 19/01/2009 e n. 27452 del 19/11/2008)”.

“Nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non è stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato ed è nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata nella specie presso l’avvocatura erariale (Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007)”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, il che preclude ogni regolarizzazione del contraddittorio;

ritenuto che nessuna pronunzia va assunta sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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