Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10321 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19369-2009 proposto da:
T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO
FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORDANO VINCENZO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CASERTA (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 108/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 06/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il 6 giugno 2008 la commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti di T.N., “confermando il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono”.
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il contribuente; l’amministrazione si è costituita con controricorso.
Il primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., visto che il quesito di diritto si risolve in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (Sez. 1, Ordinanza n. 19892 del 25/09/2007; Sez. U, Sentenza n. 28536 del 02/12/2008).
Gli altri tre motivi trascurano che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cassazione civile sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339 – Guida al diritto 2010, 29, 58). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso e che da ciò consegua la regolamentazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100 per onorario oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011