Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10320 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18156-2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VALLEBONA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7293/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2010 R.G.N. 5478/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato LUIGI CACCIAPAGLIA per delega verbale Avvocato

ANTONIO VALLEBONA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto S.A. nei confronti del Ministero delle Comunicazioni (oggi Ministero Ministero dello Sviluppo Economico), volto al riconoscimento del diritto al trattamento economico proprio del dirigente di prima fascia e a transitare nella prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero delle Comunicazione, in ragione dell’avvenuto svolgimento per un periodo complessivo superiore a tre anni dell’incarico di coordinatore generale presso la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali.

2. Per quanto ancora oggi rileva la Corte territoriale ha ritenuto che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23 prevedente l’accesso automatico alla prima fascia dirigenziale in caso di svolgimento di incarichi “equivalenti” non trovava applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali è un’Autorità Amministrativa Indipendente diversa ed estranea alle Amministrazioni di cui al D.Lgs., art. 19, comma 2.

3. Ha anche rilevato che nè la legge istitutiva della Commissione nè il suo regolamento avevano qualificato la funzione del “Coordinatore Generale” come ufficio dirigenziale generale, presupposto questo previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23, comma 1 per l’accesso automatico alla prima fascia della dirigenza del ruolo unico. Ha escluso la fondatezza della domanda economica uniformandosi al principio di questa Corte espresso nella sentenza n. 28276 del 2008.

4. Avverso tale sentenza S.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dello Sviluppo economico.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi del motivo di ricorso.

5. Con l’unico motivo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 16 e 23 per avere la Corte territoriale affermato erroneamente che gli uffici dirigenziali generali sono solo quelli denominati come tali a prescindere dalle funzioni ad essi attribuite.

6. Sostiene che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, ai fini della qualificazione dell’ufficio rileverebbe solo la sostanza delle sue attribuzioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, comma 1 non che elenca i “compiti e poteri” degli uffici dirigenziali “comunque denominati”.

Esame del motivo.

7. Il motivo è infondato.

8. il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23 (Ruolo dei dirigenti), comma 1 nel testo vigente “ratione temporis” dopo avere previsto che “In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica dispone che “I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all’art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale”.

9. il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 11 dispone “Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonchè per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti”.

10. Tanto precisato, deve escludersi, in continuità con i principi già affermati da questa Corte, che, ai fini della qualificazione, dell’ufficio rilevi la sostanza delle sue attribuzioni e non anche la sua qualificazione come Ufficio generale (Cass. 28276/2008).

11. Va osservato al riguardo che in tema di organizzazione dello Stato, nel rispetto e in attuazione del precetto di cui all’art. 97 Cost., commi 1 e 2, il D.Lgs. n.165 del 2001, art. 2, comma 1, (in cui sono trasfuse le norme recate dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, commi da 1 a 3, come sostituiti prima dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 2, e poi dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2), dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi deve avvenire, sulla base dei principi generali dettati dalla legge, ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, normativi e non.

12. Nell’ambito del descritto disegno organizzativo si colloca il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il cui art. 4, demanda alla sede regolamentare l’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti, e la definizione dei rispettivi compiti, con previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare solo per l’individuazione di uffici dirigenziali di livello non generale di ciascun ministero. Dal descritto assetto legislativo discende che un ufficio può essere qualificato di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa.

13. Tale qualificazione non è prevista dalla L. n. 146 del 1990 istitutiva della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo Sciopero nei servizi essenziali, e quanto la Regolamneto, la Corte di appello ha escluso, con accertamento non oggetto di alcuna censura, che il regolamento adottato dalla Commissione abbia qualificato come ufficio dirigenziale di livello generale l’Ufficio Coordinamento Generale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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