Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10320 del 19/05/2016


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Civile Ord. Sez. U Num. 10320 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

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ORDINANZA
A1 -1

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Data pubblicazione: 19/05/2016

R ep.

OAI

ECO HOUSE S.R.L., in persona dell’amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ce
,

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
2016

GIUFFRIDA, che la rappresenta e difende, per delega in

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calce al ricorso;
– ricorrente contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO
COLONNA 27 presso l’Avvocatura regionale, rappresentata
e difesa dall’avvocato STEFANIA RICCI, per delega a
margine del controricorso;
– controricorrente

giudizio pendente n. 47879/2014 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l’avvocato Adriano TORTORA per delega
dell’avvocato Roberto Giuffrida;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Riccardo FAZIO, il quale chiede che la
Corte Suprema di Cassazione dichiari inammissibile il
regolamento di giurisdizione, con le pronunce
consequenziali.

per regolamento di giurisdizione in relazione al

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Eco House s.r.l. propone regolamento di giurisdizione ex art.
41 c.p.c., sulla base di unico motivo illustrato da memoria, avverso il
decreto Trib. Roma d.d. 20/10/2014 di sospensione dell’efficacia esecutiva
del titolo, costituito dalla sentenza Cons. Stato 28/12/2012 n. 699, oggetto
di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta dalla Regione Lazio,

precettante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Resiste con controricorso la Regione Lazio.
Con requisitoria scritta del 22/6/2015 il P.G. presso la Corte Suprema
di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento
«proposto in pendenza di un processo di esecuzione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 134
d.l.t. n. 104 del 2010, 111 Cost., in riferimento alrart. 360, 1°co. n. 1, c.p.c.
Si duole che la «domanda riconvenzionale» spiegata da
controparte depone per la instaurazione di «un vero e proprio giudizio di
cognizione sulla sentenza del giudice amministrativo», che «esula dalla
giurisdizione del giudice ordinario poicté la decisione dovrà scaturire
esclusivamente dall’interpretazione del provvedimento del giudice
amministrativo e solo tale giudice ha il potere di interpretare il proprio
operato».
Lamenta che «il giudice ordinario, investito da opposizione
all’esecuzione, deve limitarsi all’applicazione del dispositivo della sentenza
amministrativa e non piè, mediante un’attività ermeneutica stravolgere tale
dispositivo, trasformandolo in qualcosa di diverso e, addirittura, peggiorativo
per la parte che la sentenza amministrativa ha ritenuto vittoriosa»,
laddove «nel caso in esame il giudice ordinario siè spinto all’interpretazione
della motivazione con cui la sentenza amministrativa ha accolto il ricorso in
appello della ocietà ricorrente», mentre «spetta solo al G.A. il potere di
determinare i significato da attribuire alla propria decisione».
Si duole che ropposizione di controparte sia «mirata ad ottenere in
via esecutiva quanto negato dalla sentenza del Cds e, soprattutto, tentando
una irrituale rimessione in termini per esperire i rimedi posti
dalrordinamento a tutela di simili situazioni ( presunto contrasto tra

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con domanda riconvenzionale di declaratoria di insussistenza del diritto della

motivazione e dispositivo )», sicché «il Tribunale di Roma.., ha sconfinato
dal potere giurisdizionale procedendo al controllo sul contenuto intrinseco
del titolo; tale controllo, g’à normalmente vietato al giudice dell’esecuzione,
diventa eccesso di potere giurisdizionale quando il titolo esecutivo posto a
base delresecuzione è un provvedimento giurisdizionale del giudice
amministrativo che…ha resclusivo potere di interpretare le proprie sentenze

sul contenuto della sentenza posta a base dell’esecuzione».
Il ricorsoè inammissibile.
In presenza di atto di citazione della Regione Lazio in opposizione a
precetto notificatole dalla socie tì odierna ricorrente sulla base di titolo
esecutivo costituito dalla sentenza Cons. Stato 18/12/2012, con istanza
delropponente di sospensione delrefficacia esecutiva del titolo noncté
liomanda riconvenzionalef’ di declaratoria di insussistenza del diritto della
società Eco House s.r.l. a procedere alresecuzione forzata per avere nelle
more delrappello gé corrisposto, stante refficacia esecutiva della sentenza di
primo grado, somma superiore a quella determinata in via definitiva nella
suindicata pronunzia di secondo grado, con decreto emesso inaudita altera
parte radito tribunale ha sospeso refficacia esecutiva del titolo e ha fissato
udienza «per la conferma, modifica o revoca in contraddittorio del
presente decreto, noncté per resame del merito delropposizione», in
ragione della ravvisata «verosimile fondatezza>> delle <

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