Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10320 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10320 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 18576-2008 proposto da:
CAFARO NINO CFRNNI36R07A717U, in proprio e nella sua
qualità di titolare e legale rappresentante della
IMPRESA EDILE “CAFARO NINO”, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA l,
presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SPAGGIARI CORRADO giusta procura speciale in calce;
– ricorrente contro

FERRARA ANTONIO, in proprio e nella sua qualità di

Data pubblicazione: 13/05/2014

titolare e legale rappresentante dell’IMPRESA EDILE
“FERRARA GEOM. ANTONIO”, elettivamente domiciliato in
ROMA, V. ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio
dell’avvocato PETITTO MARCO (STUDIO LEGALE DE
VERGOTTINI), rappresentato e difeso dall’avvocato

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 30/01/2008, R.G.N.
511/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MAURIZIO DE STEFANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BURSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

.■

BURSI GIUSEPPE giusta procura speciale a margine;

FATTO E DIRITTO

Antonio Ferrara evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio
Emilia, Nino Cafaro, chiedendo che venisse dichiarata la
risoluzione per inadempimento del contratto di mandato conferito
al convenuto nel gennaio del 1996 nell’ambito di un più vasto

impresa (della quale la “Cafaro Nino” risultava impresa capogruppo) destinata a partecipare ad una gara di appalto indetta
dal Comune di S.Pietro in Casale per il completamento del
cimitero.
In violazione degli obblighi assunti – espose ancora l’attore il Cafaro, ottenuto l’appalto, aveva proceduto all’esecuzione
dell’opera, senza consentirgli la pur dovuta partecipazione.
Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, dichiarò
risolti per inadempimento il contratto di associazione temporanea
tra imprese ed il relativo mandato, e condannò il Cafaro al
risarcimento dei danni.
L’impugnazione proposta dal convenuto in prime cure fu rigettato
dalla Corte di appello di Bologna.
La sentenza della Corte territoriale è stata impugnata da Nino
Cafaro con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi di censura
e illustrato da memoria.
Resiste con controricorso Antonio Ferrara.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

3

accordo volto alla costituzione di un’associazione temporanea di

Manca del tutto, in atti, la documentazione su cui il ricorso
stesso si fonda

in patente violazione della norma di cui

all’art. 366 n. 6 c.p.c.

onde l’impossibilità, per questa

Corte, di valutare i singoli motivi di censura (peraltro,
palesemente infondati nel merito) con cui si lamenta la

sentenza impugnata.
La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che si liquidano in complessivi euro 3200, di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 6.2.2014

illegittimità e la erroneità sul piano motivazionale della

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