Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10320 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19272/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA, DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

STUDIO TECNICO IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio

dell’avvocato MEZZETTI MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ACCORDI ALBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 239/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “L’11 novembre 2008 la commissione tributaria regionale di Milano/Brescia ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l.

Studio Tecnico Immobiliare, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento per recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per l’anno 2003 (IVA, IRPEG, IRAP).

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) nell’esercizio di attività di mediazione, è ben configurabile che la provvigione sia a carico di una sola delle parti, attesa la diffusa prassi in tal senso, convalidata anche da materiale pubblicitario della società che prevedeva la non applicazione della provvigione agli acquirenti;

b) Il pagamento della provvigione da parte di un contraente non era sufficiente a far presumere analoga provvigione sua stata versata dall’altro, in assenza di verifiche bancarie o di altri più specifici controlli.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’amministrazione; la società contribuente si è costituita con controricorso.

I motivi denunciano, per violazione di legge e insufficiente motivazione, il malgoverno che i giudici d’appello avrebbero fatto dei principi regolativi in tema mediazione (art. 1755 c.c.) di prova presuntiva (art. 2729 c.c.) e di onere della prova.

Si rammenta, su entrambe le censure, che è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una diffusissima e legittima mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo a una soltanto delle parti interessate, la c.d. mediazione unilaterale.

Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni.

La mediazione, peraltro, non viene meno per l’unilateralità del conferimento dell’incarico e per il fatto che il mediatore si riprometta di conseguire da una sola delle parti il compenso per l’attività svolta.

Infatti, la regola contenuta nell’art. 1755 c.c., comma 1, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento, ha carattere dispositivo, sicchè non viene meno la configurabilità del rapporto di mediazione ove il compenso per l’attività svolta dal mediatore risulti totalmente a carico di una sola delle parti, con. la conseguente limitazione a quest’ultima della legittimazione passiva nei confronti del mediatore per la sua provvigione. Si richiama il costante insegnamento di questa Corte nell’ultimo trentennio: Sez. 3, Sentenza n. 04086 del 12/12/1975; Sez. 2, Sentenza n. 05221 del 10/09/1980; Sez. 3, Sentenza n. 05982 del 12/11/1981; Sez. 3, Sentenza n. 04032 del 14/06/1988; Sez. 3, Sentenza n. 05183 del 21/09/1988; Sez. 3, Sentenza n. 06384 del 08/06/1993; Sez. 2, Sentenza n. 09380 del 27/06/2002; Sez. 3, Sentenza n. 19066 del 05/09/2006. Si aggiunga, inoltre, che negli accertamenti in rettifica gli uffici finanziari sono sì autorizzati ad avvalersi della “prova per presunzione”, ma essa presuppone la possibilità logica di ricavare in via rigorosamente inferenziale – e non in modo assiomatico o congetturale – da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare (Sez. 1, Sentenza n. 7338 del 12/07/1999; Sez. 5, Sentenza n. 10345 del 07/05/2007). Ciò non è dato riscontrare nel ricorso, anche sotto il profilo dell’autosufficienza (2).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che la controricorrente ha depositato memoria e considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che il ricorso debba essere disatteso;

ritenuto, infine, che nelle peculiarità della fattispecie concreta si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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