Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1032 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14262/2006 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati FERRANTE Gaetano, COSIMATO ANIELLO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/05/2005 R.G.N. 18/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato COSTANTINI ALBERTO per delega FERRANTE GAETANO e

COSIMATO ANIELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 30.6.2000, C.G. conveniva l’INPS dinanzi al Tribunale di Salerno ed esponeva di avere lavorato quale marittimo tra il 1968 e il 1993, contraendo per causa di servizio una infermità tale da comportare l’erogazione della pensione di invalidità. Nella contumacia dell’INPS, il Tribunale adito respingeva la domanda attrice. Proponeva appello il C., precisando che in realtà l’imbarco si era protratto fino all’ (OMISSIS) e la malattia (enfisema bolloso) si era manifestata pochi mesi dopo la fine di tale imbarco. L’INPS si costituiva in appello e si opponeva alla domanda. La Corte di Appello di Salerno espletava una consulenza tecnica di ufficio ed all’esito confermava la sentenza di primo grado. Riteneva la Corte, sulla scorta della diagnosi fornita dal consulente tecnico, che la causa della malattia denunciata non andava ricercata nel pregresso lavoro, bensì nel fumo di sigarette, quale risultava dall’anamnesi del paziente. Era da disattendere il parere allegato agli atti a cura dell’attore C..

2. Ha proposto ricorso per Cassazione C.G., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 413 del 1984, art. 34, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: sottolineate le difficili condizioni di lavoro dei lavoratori marittimi, richiamata la mansione di addetto alle macchine, il ricorrente sottolinea che la malattia si è manifestata durante l’ultimo imbarco ovvero pochi mesi dopo l’ultimo sbarco – avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS) – mentre alle precedenti visite mediche alcuna malattia invalidante era emersa. Ne deriva che la malattia si è certamente manifestata durante il servizio, il che è sufficiente per il riconoscimento della pensione. Tali circostanze debbono essere date per ammesse, perchè l’INPS non si è costituito in primo grado e non ha contestato alcunchè.

4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ulteriore vizio di motivazione, stante l’inadeguatezza della consulenza tecnica di ufficio per “scarsa scientificità”, avendo il consulente tecnico tra l’altro “inventato di sana pianta” che l’attore fumasse trenta sigarette al giorno. Peraltro lo stesso consulente tecnico riferisce il servizio svolto a bordo come “una delle concause possibili” della malattia e quindi non è dato vedere per quale motivo la diagnosi ascriva l’invalidità esclusivamente al fumo di sigaretta.

5. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi; essi risultano infondati.

La L. n. 413 del 1984, art. 34, prevede che “i lavoratori marittimi, soggetti all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all’imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo”. Ne deriva che la malattia invalidante deve essersi verificata durante il periodo di imbarco ovvero manifestata anche dopo lo sbarco, ma ricollegabile al lavoro svolto con nesso causale.

6. Nella specie, nessuno dei due requisiti sussiste. Non ricorre la concomitanza temporale tra l’imbarco e la manifestazione della malattia, perchè risulta dalle stesse deduzioni del ricorrente che la malattia si manifestava alcuni mesi dopo l’ultimo sbarco. Occorre allora ricercare il nesso causale, nesso che viene escluso dal consulente tecnico a motivo che il C., come risulta dall’anamnesi fornita dallo stesso paziente, era fumatore di circa trenta sigarette al giorno.

Cass. 23.4.2001 n. 5991 sottolinea la necessità del nesso causale tra lavoro marittimo e malattia, affermando che “ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di inabilità in favore dei lavoratori marittimi (di cui alla L. n. 413 del 1984, art. 34) non importa che l’inabilità derivi da infortunio oppure da malattia nè che quest’ultima si sia manifestata durante il servizio o prima, ma è necessario che vi sia un nesso causale diretto tra il servizio e l’inabilità. (In base al suddetto principio la S.C. confermava la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del ricorrente alla provvidenza in argomento sul rilievo che la grave affezione psichiatrica del lavoratore – disturbo affettivo bipolare – era congenita e si era manifestata già prima dell’infortunio che aveva determinato il trauma cranio evocato nell’atto introduttivo del giudizio – dando luogo a due sbarchi per nevrosi e cagionando la fine anticipata del servizio militare del ricorrente – sicchè era da escludere che l’inabilità alla navigazione trovasse la sua causa nel servizio a bordo). Conf. Cass. n. 9348.1993.

7. Nella specie, l’apprezzamento del giudice di merito, formulato sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio, in ordine al nesso causale tra fumo di sigaretta e patologia è incensurabile in Cassazione, siccome adeguatamente motivato. La Corte di Appello si è fatta carico di confutare la relazione di parte prodotta dall’attore.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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