Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1032 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 20/01/2021), n.1032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11835-2018 proposto da:

G.T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO ROMITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO IDELL’STRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 499/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza pubblicata in data 2/11/2017, la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto l’appello proposto da G.T.G. contro la sentenza resa dal Tribunale di Rovigo e, per l’effetto, ha condannato il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in favore dell’appellante delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista per i lavoratori a tempo indeterminato; ha invece rigettato l’impugnazione avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui la lavoratrice aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto – era assorbente il rilievo che la stessa, assunta in qualità di docente, era stata stabilizzata ai sensi della L. n. 107 del 2015, art. 1; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli ristoranti dall’immissione in ruolo.

Contro la sentenza la G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di plurimi motivi; ha resistito il Ministero con controricorso, mentre gli Uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte ricorrente deduce “Violazione e-o falsa applicazione del considerando n. 16, della Dir. n. 1999/70/CE, art. 2, nonchè del preambolo, dell’Accordo quadro CESUNICECEEP sul lavoro a tempo determinato della 18 marzo 1999, clausola 5, punto 1, lett. B, recepito e allegato alla direttiva comunitaria citata; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10, 11, anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4”: in sintesi, si contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute, a prescindere dalle modalità con le quali si era acceduto al contratto a tempo indeterminato (automaticamente o a seguito di procedura concorsuale, come nella specie), costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola; si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla Dir. n. 1999/70/CE, e dalla stessa Corte Europea di Giustizia nella nota sentenza M., la quale, nel rilevare l’aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l’assenza di forza dissuasiva e di effettività;

2.- il secondo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Dir. Europea n. 1999/70/CE, dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato – per un periodo superiore ai 36 mesi – in presenza dell’immissione in ruolo “a seguito di concorso per titoli (e scorrimento della graduatoria) anteriore all’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015”: si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia Europea perchè si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro;

3.- con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 112,437 e 100 c.p.c.: assume infatti che la sentenza era stata resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che il giudice dell’appello aveva ritenuto sussistente un risarcimento del danno in forma specifica a seguito dell’avvenuta stabilizzazione senza che fosse mai stata proposta una domanda o un’eccezione (in senso proprio) in tal senso tempestivamente sollevata dall’appellante; sussisteva inoltre la violazione dell’art. 100, per avere la corte territoriale omesso di dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna del soccombente virtuale (MIUR) al pagamento delle spese del giudizio, avendo ritenuto conseguito da parte dell’appellato il bene della vita richiesto; precisa che la stabilizzazione, intervenuta nel corso del giudizio di appello, era questione del tutto nuova, nemmeno menzionata; il giudice avrebbe più potuto dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale;

4.- le questioni poste con i primi due motivi di ricorso sono state oggetto di esame da parte di questa Corte con l’ordinanza pubblicata in data 4/9/2020, n. 18344, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.;

4.1.- la decisione si pone nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonchè nella sentenza n. 27563/2016;

4.2. la Corte ha riesaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C-494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro R.F. e Conservatorio di Musica (OMISSIS) (di seguito solo R.), ritenendo che essi non conducano ad una soluzione diversa rispetto ai precedenti citati;

4.3. – si è messo in rilievo che la Corte di Giustizia ha preso atto del diverso contesto normativo esistente all’epoca della sentenza M. ( M. e a., C-22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, nonchè delle sentenze S., C-494/16, Sc. C- 331/2017, F. e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), precisando (p. 30), che, nel quadro anteriore alla L. 13 luglio 2015 n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro; in particolare, ha evidenziato che in quel contesto “l’unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate dalla durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonchè dai posti che erano nel frattempo divenuti vacanti”; in altri termini, il termine di immissione in ruolo dei docenti “era tanto variabile quanto incerto”” (p.31);

4.4.- per contro, nell’attuale assetto normativo: “il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti “precari”, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l’amministrazione attingeva per l’assunzione di docenti a tempo determinato”; accanto a questo piano straordinario di assunzione ha previsto, “in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie….La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95, prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (…) rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi del (D.Lgs. n. 297 del 1994), art. 399, vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell’avanzamento nella graduatoria permanente”;

4.5. la Corte di Giustizia, con riguardo all’assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”;

4.6.- inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che “La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “nè il principio del risarcimento integrale del danno subito nè il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”. Tanto sul rilievo (p. 43) che “tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale”;

4.7. ha, quindi, concluso che (p.45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”;

5.- a fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza R., possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) secondo cui l’immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, individuate dalla Corte di Giustizia, idonee a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato;

5.1.- quindi, l’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni sono stati riconosciuti anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza R. (pp. nn. 34-37);

5.2.- in definitiva, i primi due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., avendo la Corte territoriale deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi addotti non offrono elementi per mutare l’orientamento della stessa;

6. – il terzo motivo è infondato, perchè non sussiste la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, posto che la deduzione riguardo alla intervenuta stabilizzazione non è una domanda che amplia il thema decidendum, nè è un’eccezione in senso stretto, nè, infine, è ricollegabile all’esercizio di un diritto potestativo della parte; si tratta piuttosto di un’eccezione in senso lato che può essere allegata dalla parte o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa emerga dagli atti di causa;

6.1.- deve aggiungersi che il motivo difetta di autosufficienza, dal momento che la ricorrente, pur lamentando la tardività della eccezione o del rilievo, non specifica quando, in quale atto e in che termini il fatto della “stabilizzazione” sarebbe entrato del giudizio e, soprattutto, non adduce alcuna violazione del diritto di difesa, sicchè correttamente il giudice del merito ne ha tenuto conto quale fatto che esclude in radice un danno risarcibile;

6.2.- nè è fondata l’ulteriore censura, secondo cui il giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, considerato il permanere dell’interesse della parte ad una pronuncia che, a prescindere dalla stabilizzazione, riconoscesse il suo diritto al risarcimento del danno, anche ulteriore, come, del resto, attesta l’odierno ricorso;

6.3. – altrettanto correttamente il giudice ha regolato le spese, peraltro compensandole, sulla base della reciproca soccombenza nonchè della difficoltà delle questioni giuridiche implicate;

7. – sulla base di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato; la complessità della questione giuridica, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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