Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1032 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1032 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 2843-2011 proposto da:
ENI

S.P.A.

(già

ITALGAS

PIU’

S.P.A.),

P.I.

009905811006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA
CIABATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI

2013

PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2844
contro

CASTELLO ROBERTA CSTRRT71E66D969Y,
ROMA,

omicilíata in

/VIA] ‘VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

Data pubblicazione: 20/01/2014

dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati INGEGNERI SILVIA,
POLI ELENA, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 30/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 20/01/2010r.g.n. 544/2009;udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato CIABATTINI LIDIA per delega TOSI
PAOLO;
udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA per delega COSSU BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

E – WORK S.P.A.;

1. Roberta Castello convenne in giudizio ENI spa e l’agenzia interinale E-Work
formazione servizi spa, esponendo di aver stipulato due contratti di lavoro
temporaneo con l’agenzia interinale, il primo in data 24 marzo 2003, con
successive proroghe, con causale “casi previsti dal ccn1”; il secondo il 2
novembre 2004, per “picchi di attività” o “punte di intensa attività”. Chiedeva
che venisse dichiarato sussistente un rapporto di lavoro direttamente con
l’impresa utilizzatrice ed a tempo indeterminato per una serie di ragioni
attinenti alla illegittimità del contratto.
2. Il Tribunale rigettò la domanda relativa al primo contratto assumendo che la
legge 196 del 1997 non prevedeva sanzioni per la genericità dei motivi di
ricorso al lavoro interinale, mentre accolse la domanda con riferimento al
secondo contratto in quanto stipulato in vigenza del d. lgs. 276 del 2003,
avendo accertato che l’utilizzazione concreta della lavoratrice non era stata
conforme alle causali, in base a quanto emerso in istruttoria.
3. Dichiarò pertanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con PENI a decorrere dal 2 novembre 2004 e condannò PENI al
pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora (aprile 2005).
4. L’ENI spa propose appello contro tale decisione, mentre la lavoratrice propose
appello incidentale contro la decisione di rigetto della sua domanda con
riferimento al primo contratto.
5. La Corte d’appello di Torino esaminò prima il ricorso incidentale, e lo accolse.
Premesso che, come del resto aveva ritenuto il Tribunale, la causale era del
tutto generica e che il motivo indicato non aveva trovato riscontro
nell’istruttoria svolta, censurò la sentenza di primo grado laddove questa aveva
sostenuto che la legge 196 del 1997 non prevedesse sanzioni di sorta.
6. Di conseguenza, accolse il ricorso incidentale, ritenendo assorbito quello
principale attinente al secondo contratto. In riforma della sentenza di primo
grado la Corte di Torino dichiarò la nullità del contratto di prestazione di
lavoro temporaneo stipulato il 21 marzo 2003 tra Roberta Castello ed E-Work
spa e dichiarò che tra la Castello e PENI spa è intercorso una rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 23 marzo 2003.
Ricorso n. 2843.11
Udienza 9 ottobre 2013

Ragioni della decisione

Ricorso n. 2843.11
Udienza 9 ottobre 2013

Confermò per il resto la condanna al pagamento delle retribuzioni dal giorno
della messa in mora.
7. ENI spa ricorre per cassazione articolando quattro motivi.
8. La signora Castello si è difesa con controricorso ed ha depositato una memoria.
9. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 e
414 c.p.c. perché la sentenza avrebbe posto a fondamento della decisione la
presunta genericità della causale del contratto di fornitura, mentre il ricorso
della lavoratrice prospettava la genericità della causale del contratto di lavoro
temporaneo.
10.Le decisioni di merito, di primo e di secondo grado, leggono l’atto introduttivo
del giudizio come denunzia della genericità dell’indicazione delle ragioni del
ricorso al lavoro interinale (“casi previsti dal ceni”) sul presupposto della
identità di contenuto dei due contratti, di lavoro e di fornitura, collegati tra
loro. Presupposto che la società, nel costituirsi avrebbe potuto facilmente
contestare, indicando in positivo la (eventuale) indicazione di una diversa
causale, cosa che non risulta abbia mai fatto.
11.A prescindere però da questa considerazione, deve rilevarsi che, in ogni caso,
il giudice di merito non ha violato l’art. 112 c.p.c., che impone “di pronunciare
su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. I limiti si parametrano infatti
sulla ‘domanda’ e il giudice di Torino non li ha superati perché la domanda che
gli veniva proposta è di declaratoria della illegittimità del contratto di lavoro a
termine stipulato con l’agenzia e di conversione di tale contratto in un
contratto di lavoro con l’impresa utilizzatrice e a tempo indeterminato.
12.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1, 3 e 10 della legge 197
del 1997 per aver la Corte di Torino ritenuto necessaria la specificazione dei
motivi del ricorso al lavoro interinale.
13.La tesi, posta a fondamento del motivo, della possibilità di non indicare ragioni
specifiche per il ricorso al lavoro interinale, è stata ritenuta priva di
fondamento da numerose sentenze di questa Corte, alle quali si rinvia (Cass.
23684/2010; Cass. 13960/2010; Cass. 232/2012, che, in particolare, ha
affermato “in materia di contratto di lavoro interinale, la mancata o la generica
previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo
lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro
temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza
l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la

Ricorso n. 2843.11
Udienza 9 ottobre 2013

flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del
lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto
interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di
fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso”).
14.0ccupandosi di contratti interinali in cui l’indicazione della causale era, come
in quello in esame, di mero e generico rinvio alla contrattazione collettiva,
questa Corte ha affermato “il contratto, invece di specificare la causale
all’interno delle categorie consentite dalla legge, si limita a riprodurre il testo
della lett. a) dell’art. 1 della legge, senza compiere alcuna specificazione: non
si specifica a quali contratti collettivi nazionali applicabili all’impresa
utilizzatrice si fa riferimento, né, tanto meno, come sarebbe necessario, a quale
delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva si fa riferimento. La
genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione dell’art. 1,
primo e secondo comma, della legge 196 del 1997, che ne consente la
stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle
categorie specificate nel secondo comma, esigenze che il contratto di fornitura
non può quindi omettere di indicare, né può indicare in maniera generica e non
esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa”.
15.Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. laddove
la Corte afferma che la motivazione posta a fondamento del contratto di
fornitura sia stata di fatto smentita dalle risultanze istruttorie. Questo motivo
rimane assorbito dal rigetto del secondo motivo, che rende superfluo accertare
se il lavoro concretamente svolto corrispondesse alla causale una volta
affermata la genericità della stessa con le relative conseguenze. Peraltro trattasi
di una censura che concerne una valutazione di merito in ordine alla quale la
sentenza ha motivato in maniera completa e coerente.
16.Con il quarto motivo la società denunzia violazione dell’art. 10 della legge 196
del 1997 per il fatto che la Corte ha fatto discendere dall’illegittimità del
ricorso al lavoro temporaneo la sanzione della conversione del contratto in un
contratto con la società utilizzatrice ed a tempo indeterminato.
17.Per giurisprudenza costante di questa Corte l’illegittimità del contratto
interinale comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di
intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi
l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con
il datore di lavoro effettivo. Infatti, l’art. 10, primo comma, della legge n. 196

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del
• giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 (tremilacinquecento) euro per
compensi e 100,00 (cento) euro per spese, oltre accessori come per legge, con
Ricorso n. 2843.11
Udienza 9 ottobre 2013

del 1997 collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3,
4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di
fornitura), le conseguenze previste dalla legge 1369 del 1960, consistenti nel
fatto che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle
dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro
prestazioni”.
18.In tal senso questa S.C. si è espressa, in modo univoco e costante, con una
pluralità di decisioni: Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011
n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714; Cass. 12.1.2012 n. 232; Cass. 29
maggio 2013 n. 13404 alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori
approfondimenti.
19.Le medesime sentenze hanno precisato che quando il contratto di lavoro che
accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione
soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a
tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei
requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline
previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale
contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e
lavoratore (sul punto, v. anche: Cass. 1148 del 2013 e Cass. 6933 del 2012).
20.L’effetto finale in questi casi è la conversione del contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato
tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore. A
tale ricostruzione si è attenuta la Corte d’appello di Torino. Il ricorso quindi
deve essere nel complesso rigettato.
21. Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che
perde il giudizio e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M.
Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).

distrazione agli avv.ti Bruno Cossu, Elena Poli e Silvia Ingegneri, dichiaratisi
anticipatari. Nulla spese per

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013.

ravor4-spa.

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