Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1032 del 17/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1032 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 14737-2012 proposto da:
DI

GIACINTO

DOMENICA

C.F.

D CDNC69M71H5011,

elettivamente domiciliata in ROMA,
MILIZIE

108,

presso

lo

studio

VIALE DELLE
dell’avvocato

ALESSANDRO ORSINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SEBASTIANO FRATARCANGELI, giusta delega
2017

in atti;
– ricorrente –

3425
contro

CISIM FOOD S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari

Data pubblicazione: 17/01/2018

LUIGI FARENGA, LUCIO FRANCARIO e ATTILIO ZIMATORE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

ROMA, depositata il 09/05/2012 R.G.N. 43649/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ORSINI ALESSANDRO per delega
Avvocato FRATARCANGELI SEBASTIANO.

avverso la sentenza n. 9232/2012 del TRIBUNALE di

RG 14737/2012
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 9 maggio 2012, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione
proposta, ai sensi degli artt. 53 d.Ig. 270/1999 e 98 I. fall., da Domenica Di
Giacinto avverso lo stato passivo dell’amministrazione straordinaria Cisim Food

insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., previo il
riconoscimento della superiore qualifica di II livello di addetta ad attività
amministrative e finanziarie, per gli importi di C 20.250,00 a titolo risarcitorio del
danno alla professionalità, di C 86.561,81 a titolo risarcitorio del danno biologico,
di C 30.000,00 di ulteriori danni non patrimoniali, di C 5.928,07 per differenze
retributive e di T.f.r.
In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, il Tribunale
escludeva la prova dello svolgimento dalla lavoratrice di mansioni superiori a
quelle di contabile e cassiera, coerenti con il suo inquadramento professionale al
IV livello contrattuale di categoria e di conseguenza anche delle domande per
differenze retributive e T.f.r., nonché risarcitorie per danni da dequalificazione e
biologico: siccome quest’ultimo asseritamente dipendente da una condizione
lavorativa di illegittimi trasferimenti e vessazioni, non risultati in giudizio.
Con atto notificato il 8 giugno 2012, la lavoratrice ricorreva per cassazione con
tre motivi, cui resisteva la procedura con controricorso; entrambe le parti hanno
comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 2103 c.c., per mancato riconoscimento di una qualificazione
corrispondente alle superiori mansioni svolte (in particolare, di assistente del
responsabile di un punto vendita) rispetto a quelle di inquadramento al IV livello
(come cassiera e di contabilità per il carico e lo scarico di merci) e per la
dequalificazione subita, anche attraverso i numerosi trasferimenti di unità
produttiva subiti, in contrasto con le risultanze istruttorie (circolari di servizio

s.p.a. in liquidazione, dal quale era stato escluso, in difetto di prova, il credito

RG 14737/2012
degli anni 2004 e 2005 trascritte e deposizioni testimoniali riportate), non
correttamente valutate dal Tribunale e con evidenti vizi logici e argomentativi.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’erroneo rigetto della domanda

nonostante gli illegittimi trasferimenti subiti, erroneamente ricondotti ad una
prassi aziendale di rotazione generale del personale e la sua soggezione a ordini
di dipendenti stagionali inquadrati a livelli inferiori, secondo le risultanze
istruttorie dedotte, in base a valutazione viziata nei criteri logici e argomentativi.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087
c.c., per omessa tutela dell’integrità psichica e fisica della lavoratrice, afflitta da
sindrome ansioso-depressiva reattiva, conseguente alla condizione di

stress

lavorativo, certificata dalla documentazione medica trascritta e dalla
testimonianza della psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di Albano
Laziale, cui si era rivolta, erroneamente valutata dal Tribunale.
4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.,
per mancato riconoscimento alla lavoratrice di una qualificazione corrispondente
alle superiori mansioni svolte e per la dequalificazione subita, è inammissibile.
4.1. La violazione della norma di legge denunciata è, infatti, inconfigurabile per
difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta
in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione
delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che
motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie
e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o
dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio
2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
4.2. La ricorrente ha poi omesso di allegare specificamente le circostanze in fatto
che sostanzierebbero la violazione, così da non consentire di determinare,
attraverso la debita scansione del noto procedimento trifasico (di accertamento in
fatto delle attività lavorative in concreto svolte, di individuazione delle qualifiche e

risarcitoria per dequalificazione professionale e conseguente danno biologico,

RG 14737/2012
dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e di raffronto tra il risultato
della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella
seconda) l’inquadramento genericamente rivendicato: comunque oggetto di un
giudizio di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità

26233; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589).
4.3. Appare allora chiaro come la doglianza non integri l’errOr in iudicando in
questione, anche per gli evidenti riferimenti a vizi di illogicità e incongruenza
motiva (in particolare: al terz’ultimo capoverso di pg. 12, al terzo di pg. 41, al
primo di pg. 44 del ricorso), sicchè essa in realtà consiste in una critica del
ragionamento decisorio, sotto l’essenziale profilo valutativo degli elementi
probatori acquisiti; ma ciò ridonda in una sollecitazione alla rivisitazione, in
contrapposizione con la ricostruzione giudiziale, del merito decisorio, non
consentita in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18
marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), a fronte di una
motivazione del provvedimento impugnato complessivamente adeguata (per le
ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 6 della sentenza).
5. Anche il secondo motivo, relativo ad omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’erroneo rigetto della domanda
risarcitoria per dequalificazione professionale e conseguente danno biologico, è
infondato.
5.1. Il vizio motivo denunciato non sussiste, posto che l’omessa o insufficiente
motivazione, censurabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo
comma n. 5 c.p.c., ricorre solo quando nel ragionamento del giudice di merito,
quale risultante dalla sentenza, sia riscontrabile un’obiettiva deficienza del criterio
logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento; mentre il
vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a
fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da
elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, ossia
l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione

se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass. s.u. 30 ottobre 2008, n.

RG 14737/2012
adottata. Né questi vizi possono consistere nella difformità dell’apprezzamento
dei fatti e delle prove espresso dal giudice del merito rispetto a quello preteso
dalla parte, spettando solo al predetto l’individuazione delle fonti del proprio
convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e

dimostrare i fatti in discussione, l’attribuzione di prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore
legale è assegnato alla prova (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. s.u. 21
dicembre 2009, n. 26825).
5.2. Nel caso di specie, il ragionamento argomentativo deltà=1:z=0=1~
appare giuridicamente corretto e logicamente congruente, pienamente adeguato
a spiegare l’esito decisionale (per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pg. 6
al penultimo di pg. 7 della sentenza), piuttosto censurato sotto il profilo
inammissibile della prospettata rispondenza della ricostruzione dei fatti operata
dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, nel senso di un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Ma tali aspetti
del giudizio, interni all’ambito di discrezionale valutazione degli elementi di prova
e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e
non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi
della disposizione citata: diversamente, il motivo risolvendosi in un’istanza
inammissibile di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di
merito e pertanto in una richiesta diretta ad ottenere una nuova pronuncia sul
fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26
marzo 2010, n. 7394).
6. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., è
assorbito.
6.1. Ed infatti, l’esame della questione, dipendente dall’accertamento dei fatti
denunciati con i pripli du mezzi, è precluso dal loro rigetto, come correttamente
li.•
(“L’assenza di dequalificazione professionale non
osservato dal
può pertanto che comportare il rigetto della correlata pretesa risarcitoria, ovvero

concludenza, la scelta tra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee a

RG 14737/2012
il lamentato danno biologico, che, secondo la prospettazione attrice, trova fonte
nei trasferimenti e nelle vessazioni subite”: così al secondo capoverso di pg. 7
della sentenza).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna Domenica Di Giacinto alla rifusione, in favore della
controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C
5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura
del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017

Il consi

est.

Il Presidente

la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

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