Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10319 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.26/04/2017),n. 10319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2841/2014 proposto da:

D.V.U., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ROMANO, ELISA NICOLETTA

BERGONZINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F. & C. S.N.C. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO CESARE

BONAZZI, giusta delega in atti;

COMMERCIAL UNION ITALIA SPA ora AVIVA ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI FORNACIARI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 129/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/03/2013 R.G.N. 130/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

uditi gli Avvocati ANDREA ROMANO e ELISA NICOLETTA BERGONZINI;

udito l’Avvocato STEFANO DI MEO;

udito l’Avvocato FABRIZIO FORNACIARI per delega verbale Avvocato

LUIGI FORNACIARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto

Con sentenza 22 marzo 2013, la Corte d’appello di Bologna

rigettava l’appello proposto da D.V.U. avverso la sentenza

di primo grado, che ne aveva respinto la domanda risarcitoria nei

confronti della datrice R.F. & C. s.n.c. (nel

contraddittorio anche con la sua assicuratrice Commercial Union Italia,

ora Aviva Italia, s.p.a. da questa chiamata in giudizio per manleva), in

conseguenza di infortunio sul lavoro, per asserita violazione degli

obblighi di sicurezza prescritti dall’art. 2087 c.c..

In esito alle prove orali e alle C.t.u. medico-legale e

cinematica esperite, la Corte territoriale escludeva la ricorrenza di un

rischio elettivo, in assenza nel comportamento del lavoratore di

abnormità, nè di totale autonomia in ambito estraneo alle mansioni

affidate e neppure di una condotta, sia pure in esse rientrante, ma

ontologicamente lontana dalle scelte prevedibilmente ipotizzabili.

Essa non riconosceva tuttavia la dedotta responsabilità

datoriale, in difetto di specifica indicazione delle cautele

doverosamente adottabili per evitare l’infortunio: e ciò per la

ricostruzione della sua dinamica, non durante la fase di ribaltamento

della cabina dell’autocarro di cui commessagli la riparazione, da solo

in luogo esterno all’officina, ma durante la sua discesa dalla cabina di

guida e la chiusura della portiera, a cabina ribaltata e pertanto in

pendenza, con urto violento dello specchietto retrovisore al gomito e

alla spalla sinistra e conseguente lacerazione dei tessuti.

Con atto notificato il 20 dicembre 2013, D.V.U.

ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono R.F.

& C. s.n.c. e Aviva Italia s.p.a. con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 3, per inversione dell’onere probatorio in materia di

responsabilità contrattuale, quale quella risarcitoria da infortunio sul

lavoro, per integrazione del contenuto del contratto di lavoro, a norma

dell’art. 1374 c.c., dall’obbligo di sicurezza prescritto a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c.,

parte del sinallagma contrattuale: con la conseguente assoluzione,

verificatasi nel caso di specie (come anche accertato dalla Corte

territoriale), dell’onere a carico del lavoratore con la prova della

fonte (negoziale o legale) del suo diritto, del danno e della dipendenza

eziologica dal titolo dell’obbligazione e l’allegazione

dell’inadempimento datoriale, per la presunzione legale di colpa posta

dall’art. 1218 c.c..

Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5, sulle decisive circostanze dell’affidamento a sè solo

della riparazione di un autocarro, comportante la necessitata salita e

discesa dalla cabina in stato di ribaltamento e così pure la chiusura, a

cabina ribaltata, di una portiera con sporgenze potenzialmente

taglienti, in assenza di protezioni o meccanismi di blocco: con

esposizione dal datore di lavoro del proprio dipendente a situazione di

potenziale pericolo, per le modalità di interventi cui il secondo è

stato costretto, senza alcuna misura protettiva, in ambiente esterno

all’officina di riparazione, non organizzato nè in alcun modo tutelato.

In via preliminare, deve essere esclusa la sussistenza dei denunciati vizi di nullità della notificazione del ricorso.

Essa è stata, infatti, tempestivamente e ritualmente eseguita

dall’avvocato difensore a mezzo del servizio postale a R.F.

& C. s.n.c., secondo la L. 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell’art. 3:

posto che l’originale del ricorso contiene la relazione di

notificazione redatta dal difensore, con l’espressa menzione

dell’ufficio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al

destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè il

timbro di vidimazione del detto ufficio postale (Cass. 13 settembre 2006, n. 19577).

Non ricorre poi alcun vizio per la denunciata mancanza di ripetuta

sottoscrizione del difensore, essendo pienamente sufficiente quella in

calce alla relata di notificazione dell’atto ai due destinatari, in una

con il timbro di vidimazione dell’ufficio postale (in ogni caso

integrando mera irregolarità, in tema di notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 4,

addirittura il difetto nella relata delle generalità e della

sottoscrizione dell’avvocato notificante, la cui identificazione,

necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi

indispensabili, può ben avvenire in base alla sottoscrizione, da parte

sua, dell’atto notificato e vidimato dal consiglio dell’ordine,

unitamente al richiamo al numero di registro cronologico e

all’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti

la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere

l’atto: Cass. 20 maggio 2015, n. 10272).

Neppure nei confronti di Aviva Italia s.p.a. sussiste alcun

vizio di notificazione, per la sua sollecita rinnovazione dal difensore

di propria iniziativa (il 14 gennaio 2014) a mezzo PEC al difensore

domiciliatario della suddetta società, questa volta correttamente

individuato anche nel nome ( E. in luogo di O.), oltre che

nell’indirizzo di studio, non appena ottenuta la restituzione del plico

per irreperibilità del destinatario (il 9 gennaio 2014), integrante

un’evidente nullità rimediabile con la rinnovazione della notificazione (Cass. s.u. 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. s.u. 24 luglio 2009, n. 17352).

Nel merito, il primo motivo, relativo a violazione e falsa

applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., per inversione dell’onere

probatorio in materia di responsabilità contrattuale, quale quella

risarcitoria da infortunio sul lavoro, è fondato.

Secondo i principi regolanti la materia, il lavoratore che

agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale

del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di

provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità

materiale tra l’inadempimento e il danno; non anche la colpa del datore,

nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c.,

il cui superamento comporta la prova dell’adozione di tutte le cautele

necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso,

ossia al tipo di operazione effettuata ed ai suoi rischi intrinseci,

potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle

misure di protezione individuale imposte dalla legge (Cass. 11 aprile

2013, n. 8855; Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).

E gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere

diversamente modulati, a seconda che le misure di sicurezza omesse siano

espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte

ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di

rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c.,

che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo

caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate”, la

prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella

negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro

dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra

quest’ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di

sicurezza cosiddette “innominate”, la prova liberatoria a carico del

datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione

della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione

delle indicate misure di sicurezza: imponendosi di norma al datore di

lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che,

ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata),

siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards

di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti

analoghe (Cass. 2 luglio 2014, n. 15082).

In particolare, gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi

di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico

della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni

generiche, in quanto in tal modo la misura precauzionale non

risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l’individuazione dei suoi

contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20051).

Il datore di lavoro è anzi sempre responsabile dell’infortunio

occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una

sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494).

Egli è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando

il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità,

inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento

lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale

causa esclusiva dell’evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786):

così integrando il cd. “rischio elettivo”, ossia una condotta

personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione

lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa

volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al

di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale

idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività

assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha

applicato correttamente gli enunciati principi di diritto. Pure avendo

escluso la ricorrenza di un rischio elettivo (dall’ultimo capoverso di

pg. 7 al primo di pg. 8 della sentenza), essa ha invertito l’onere

probatorio, attribuendo al lavoratore, che pure ha assolto il proprio

alla stregua dell’art. 1218 c.c.,

la mancata specificazione delle misure di sicurezza adottabili (dal

penultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza) e

pertanto di quelle cautele obliteranti la colpa della società datrice,

del cui onere essa è onerata.

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del secondo

motivo (vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

sull’esposizione dal datore di lavoro del proprio dipendente a

situazione lavorativa esterna all’ambiente di lavoro senza alcuna misura

protettiva), discende allora coerente l’accoglimento del ricorso, con

la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di

Firenze, che dovrà, oltre che provvedere alla regolazione delle spese

del giudizio di legittimità, valutare se il datore di lavoro abbia

adottato o meno tutte le misure di protezione esigibili, così da

escludere il caso fortuito.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia,

anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla

Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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