Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10319 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. U Num. 10319 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 19/05/2016

SENTENZA

R.G.N. 18385/2014

sul ricorso 18385-2014 proposto da:
ILLY RICCARDO,

Cron9Q3 (ct

elettivamente domiciliato in ROMA,Rep.

2016

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studioud.

110

dell’avvocato FABIO MERUSI,

che lo rappresenta

e

difende unitamente agli avvocati GUIDO BARZAZI e
GIOVANNI BORGNA, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

pU

08/03/2016

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –

MORETTON GIANFRANCO, ANTONUCCI AUGUSTO, BELTRAME
EZIO,
FRANCO,

BERTOSSI ENRICO,

COSOLINI ROBERTO,

IACOP

MARSILIO ENZO,

SONEGO LUDOVISO,

PECOL

COMINOTTO GIANNI;
– intimati

avverso la sentenza n. 524/2014 della CORTE DEI CONTI
– PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA,
depositata il 03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
uditi gli avvocati Fabio MERUSI e Guido BARZAZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/4/2014 la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale
centrale, respinti quelli in via incidentale spiegati dal sig. Riccardo Illy, in
parziale accoglimento dei gravami interposti dalla Procura regionale per il
Friuli Venezia Giulia e in conseguente parziale riforma delle pronunzie Corte
dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 268 del

ed altri al pagamento in favore della Regione Friuli Venezia Giulia di somma
a titolo di responsabilità contabile, per avere -quali componenti della Giunta
regionale- partecipato all’adozione di una delibera che in violazione della
normativa regionale e dei principi costituzionali di buon andamento e di
imparzialità della P.A. non ha disposto la fissazione di una soglia minima del
prezzo di vendita di due immobili regionali, cagionando il danno erariale
corrispondente alla differenza tra quest’ultima e il prezzo di aggiudicazione
dei medesimi.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Illy propone ora
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a 2 motivi, illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei
Conti.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia <>. A tale stregua,
«se … l’ipotetico danno si è verificato a livello della società di
cartolarizzazione e della società di gestione incaricata di porre in essere le

Riccardo Illy e gli altri membri della Giunta Regionale che concorsero
all’adozione della delibera regionale n. 721/2004 possano venire “coinvolti”
in un presunto danno erariale causato alla Regione Friuli Venezia Giulia»,
essendo «del tutto estranei a quanto accaduto a “livello di
cartolarizzazione”, dove, anche nell’ipotesi che un danno si sia verificato,
non è prospettabile, come invece è stato fatto, la giurisdizione della Corte
dei Conti, bensì quella del giudice ordinario».
Il motivo è inammissibile.
La questione relativa alla circostanza che l’odierno ricorrente ed altri
membri della Giunta regionale sarebbero del tutto estranei alla vicenda della
cartolarizzazione degli immobili de quíbus, in quanto posta in essere da due
società private, essendo all’epoca le stesse non ( ancora )

in house ( la

società P.R.I.M.A. s.r.l. in quanto partecipata dalla Regione solo al 49%, e
pertanto in via minoritaria; la società Gestione Immobili Friuli essendo in
house dal febbraio 2012 ), risulta non essere stata posta nel giudizio di
merito e fatta valere dall’odierno ricorrente per la prima volta in questa sede
di legittimità.
Va al riguardo osservato che allorquando in 1° grado la giurisdizione
risulti affermata, tanto più se come nella specie in modo espresso,
l’appellante ( anche incidentale ) è tenuto a specificare i fatti che deduce a
sostegno dell’eccezione di giurisdizione, a fortiori se, come nel caso, attenga
a circostanza di fatto rimessa all’accertamento del giudice, quale la
sussistenza dei presupposti per la qualificazione di una società come in
house.
Orbene un tanto non è nel caso in esame avvenuto, la sentenza
impugnata facendo riferimento esclusivamente alla questione relativa alla
dedotta natura politica della deliberazione di Giunta in argomento.

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procedure di alienazione, è del tutto da escludere che il ricorrente dott.

Trattasi dunque di causa petendi dedotta inammissibilmente per la
prima volta in sede di legittimità.
Con il 2° motivo il ricorrente denunzia «carenza di giurisdizione per
invasione della sfera di competenza riservata alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Violazione art. 1, co. 1 e co. 1 ter, L. 20/1994».
Si duole non essersi dal giudice contabile considerato che «la

Giunta dava mera attuazione alle previsioni dell’art. 1 della L.R. n. 3 del
2002», sicché «rispondeva … ad una precisa scelta legislativa -quindi
non sindacabile dal giudice contabile- la sottrazione della valorizzazione dei
beni e della rivendita di questi alle regole generali in tema di alienazione di
beni individuali appartenenti al patrimonio regionale, con conseguente
insindacabilità della fattispecie da parte del giudice contabile», trattandosi
di atti di natura politica.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, 10 co. n. 1, c.p.c.
Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo,
facendo specifico richiamo anche a recenti pronunzie della Corte
Costituzionale, la nozione di atto politico risulta attualmente intesa in senso
decisamente restrittivo, con limitazione entro rigorosi margini delle aree
sottratte al sindacato giurisdizionale ( v. Cass., Sez. Un., 14/5/2014, n.
10416, ove si fa richiamo a Corte Cost. n. 81 del 2012 e a Corte Cost. n.
339 del 2007; Cass., Sez. Un., 28/6/2013, n. 16305).
L’area della immunità giurisdizionale risulta pertanto esclusa
allorquando l’atto sia vincolato ad un fine desumibile dal sistema normativo,
anche se si tratti di atto emesso nell’esercizio di ampia discrezionalità [ cfr.
Cass., Sez. Un., 19/10/2011, n. 21581. Cfr. altresì Cass., Sez. Un.,
14/5/2014, n. 10416, ove si è in particolare esclusa la natura politica di atti
posti in essere nell’ambito della procedura culminata nell’adozione di una
delibera della Giunta regionale, ravvisandosi non trattarsi di attività
esplicativa di funzioni legislative con conseguente esclusione della
sussistenza di spazi di insindacabilità risalenti ad atti (“politici”) totalmente
discrezionali ].
Con specifico riferimento alla tematica della “cartolarizzazione” degli
immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal D.L. n.
351 del 2001 ( conv. in L. n. 410 del 2001 ), si è da queste Sezioni Unite

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deliberazione di Giunta Regionale n. 721 del 26.3.2004, con la quale la

posto in particolare in rilievo come essa sia compresa nel più vasto ambito
delle “procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici”, indicato come possibile oggetto dei “giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa” dall’art. 23 bis L. n. 1034 del 1971, introdotto
dall’art. 4 L. n. 205 del 2000, senza che ciò implichi che la cognizione di
tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso

modifica i normali criteri di riparto, limitandosi a dettare particolari regole di
procedura per giudizi che già competevano a quel giudice ( v. Cass., Sez.
Un., 12/3/2007, n. 5593).
Orbene, dei suindicati principi la Corte dei Conti ha nell’impugnata
sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.
In particolare là dove, nel confermare l’infondatezza dell’eccepito
difetto di giurisdizione già ravvisata dal giudice di prime cure in ragione
dell’inconfigurabilità della delibera

de qua

quale atto politico, stante

l’insussistenza di «alcuna libertà nell’individuazione degli interessi e dei fini
pubblici che caratterizza gli atti politici», ha posto in rilievo che «la legge
regionale n. 51/1971 fissa dei principi generali in merito a qualsiasi tipo di
dismissione di immobili di proprietà regionali, a prescindere dal contesto in
cui tali vendite vengono effettuate. Trattasi di una norma di salvaguardia
degli interessi pubblici che potrebbero essere pregiudicati da operazioni
disinvolte che non tengano conto dei valori reali di mercato degli immobili
oggetto di cessione e conducano a svendite particolarmente vantaggiose per
i privati a scapito del pubblico erario. Tale norma, di carattere generale, e
finalizzata a tutelare un interesse primario, doveva applicarsi anche per le
cessioni attraverso il sistema delle cartolarizzazioni».
Essendosi nell’operata verifica il giudice contabile mantenuto
nell’ambito di valutazione della legittimità -in rapporto a parametri normativi
definiti- dell’azione amministrativa, deve a tale stregua escludersi che abbia
nella specie superato i limiti della propria giurisdizione ( cfr., con riferimento
a differenti ipotesi, Cass., Sez. Un., 7/11/2013, n. 25037; Cass., Sez. Un.,
9/11/2011, n. 23302 ).
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese, stante la
natura di parte soltanto in senso formale del controricorrente Procuratore

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che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non

Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, e
non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come
modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

Roma, 8/3/2016

il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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