Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10319 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10319 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 28742-2010 proposto da:
EURO

2000

SERVIZI

TECNICI

ASSICURATIVI

SRL

02484060138, in persona del legale rappresentante
sig. UMBERTO PIFFARETTI, elettivamente domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROTA
2014

ATTILIO giusta delega a margine;
– ricorrente –

315

contro

ALLIANZ SPA 05032630963, in persona del procuratore
sig. SANDRO ULCIGRAI, elettivamente domiciliata in

1

Data pubblicazione: 13/05/2014

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 605/2010 del TRIBUNALE di
COMO, depositata il 26/04/2010 R.G.N. 4814/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato SABRINA SPIZZICARIA per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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TRAGLIA DANIELA;

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
la società Euro 2000 — Servizi Tecnici Assicurativi — s.r.l.
convenne in giudizio la Allianz s.p.a. e Daniela Traglia per
sentirle condannare in solido o in alternativa, previa integrale

al risarcimento dei danni subiti e quindi al pagamento della
somma di e

588,00 o quella diversa nei limiti dello scaglione

del contributo unificato di C 1.100,00.
A sostegno del gravame la società esponeva che:
era subentrata a seguito di cessione del credito a Marco Farre
nel diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni consistiti
nelle spese sostenute per il noleggio di un auto sostitutiva;
Il Giudice di Pace, pur potendo decidere la causa secondo
equità, aveva preferito seguire le norme di diritto ed
erroneamente aveva ritenuto che il credito azionato fosse solo
ipotetico e futuro e quindi come tale non poteva essere
trasferito mediante cessione di credito dal danneggiato Farre
alla società deducente; il credito ceduto doveva invece
ritenersi certo, liquido ed esigibile come comprovato dalla
documentazione prodotta e precisamente dal modello di
constatazione amichevole dell’incidente, dalla ricevuta fiscale
della Style Car s.n.c., ottenuta dal Farre per il noleggio
dell’auto sostitutiva, dal contratto di cessione del credito.

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riforma della sentenza n. 936/2008 del Giudice di Pace di Como,

2. Si costituì la società Allianz s.p.a. – a differenza di
Daniela Traglia di cui fu dichiarata la contumacia – resistendo
al gravame e chiedendo la conferma della sentenza appellata in
quanto il credito dedotto non poteva essere ceduto posto che
nella specie trattavasi di credito futuro che esplicava

sarebbe potuto verificare soltanto se e quando il credito ceduto
sarebbe venuto ad esistenza.
3. Il Tribunale ordinario di Como ha rigettato l’appello,
proposto dalla società Euro 2000 – Servizi Tecnici Assicurativi,
avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, n.
ed ha condannato l’appellante a pagare le spese del

936/2008,

grado in favore della stessa Allianz.
4. Propone ricorso per cassazione la società Euro 2000 con
due motivi.
Resiste con controricorso la Allianz s.p.a.
Euro 2.000 e Allianz presentano memorie.
Daniela Traglia non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

5.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia

«insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.»
Sostiene la Euro 2.000: che il Tribunale di Como, in sede di
appello, ha completamente ignorato le risultanze documentali
ritualmente prodotte dinanzi al Giudice di Pace e poi riproposte

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efficacia meramente obbligatoria e quindi l’effetto reale si

in secondo grado; che ove quest’ultimo giudice avesse esaminato
la documentazione prodotta avrebbe dovuto considerare provata la
circostanza che il noleggio da parte del Farre dell’auto
sostitutiva si era reso necessario per 7 giorni in quanto tale
periodo è risultato tecnicamente necessario alla riparazione del

6. Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità
e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze
del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare
la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 16
dicembre 2011, n. 27197).
L’impugnata sentenza, con una motivazione congrua e corretta
sotto il profilo logico-giuridico, ha affermato che la società
Euro 2.000 non ha provato il fatto costitutivo della pretesa
creditoria e, in primo luogo, l’intervenuta riparazione del
veicolo e il conseguente, necessario fermo tecnico, oltre la

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mezzo danneggiato.

prova del noleggio, previo l’accertamento dell’esigenza di
ricorrere ad un’auto sostitutiva.
In particolare non ha provato l’entità dei danni sofferti
dalla vettura del Farre, non precisati nella constatazione
amichevole d’incidente e non oggetto di capitolato di prova.

di fatto, senza nemmeno porre questa Corte, sulla base del
requisito dell’autosufficienza del ricorso, in grado di decidere
in forza degli elementi ai quali fa riferimento.
7. Con il secondo motivo si denuncia «violazione o falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c. – art.1260
c.c.).»
Secondo la ricorrente Euro 2.000 s.r.l. il credito a lei
ceduto dal Farre non era affatto futuro, ma attuale in quanto
originatosi in capo al cedente sin dal momento in cui si
verificò il fatto illecito che costrinse lo stesso Farre a
noleggiare un’auto sostitutiva.
Essendo tale credito attuale, certo, liquido ed esigibile in
quanto avente ad oggetto la spesa sostenuta dal Farre per il
noleggio dell’auto sostitutiva nel periodo di tempo necessario
per la riparazione della sua auto, la compagnia assicuratrice
avrebbe dovuto risarcire il cessionario dell’importo portato
dalla relativa fattura.
8. Il motivo è infondato.

6

E comunque la ricorrente tende a sindacare un apprezzamento

Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti il
cosiddetto danno da fermo tecnico, consistente nel costo del
noleggio di un’auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini
della riparazione dell’auto incidentata, è suscettibile di
cessione, ai sensi dell’art. 1260 s.s. c.c., e il cessionario

ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun
divieto normativo per la cedibilità del relativo credito
risarcitorio (Cass., 10 gennaio 2012, n. 51).
Tuttavia il cessionario deve fornire la prova, che nel caso
in esame non è stata fornita, circa la sussistenza del credito.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con
condanna di parte ricorrente, in favore della Allianz s.p.a.,
alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in
dispositivo.
In assenza di attività difensiva da parte di Daniele Traglia
non vi è luogo a liquidare in favore di quest’ultimo le spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore della
Allianz s.p.a., in E 1.500,00, di cui E 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Roma, 5 febbraio 2014

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