Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10319 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18093-2009 proposto da:

O.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato SCUDELLARI

FABIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 20 giugno 2008 la commissione tributaria regionale di Roma ha rigettato l’appello di O.C. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di accertamento per la rettifica dell’IRPEF 2000 effettuata, riguardo alla cessione d’azienda del 30 giugno 2000 (avviamento commerciale).

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) la rettifica era fondata sulla scorta dell’accertamento di maggior valore già effettuata per l’imposta di registro (poi condonata ex L. n. 289 del 2002); b) nessun elemento di segno opposto era stato offerto dal contribuente Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il contribuente; si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sul preliminare terzo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – si osserva che l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione d’azienda, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore Cass., 18 luglio 2008, n. 19830 – in Riv. dottori comm. 2008, 5, 1021; cfr. Cass., 18 giugno 2008, n. 16440; 28 ottobre 2005, n. 21055; 22 marzo 2002, n. 4117; 2 luglio 2001, n. 14581; 6 novembre 2000, n. 14448; 1 agosto 1986, n. 491414 marzo 1990, n. 2101; 7 ottobre 1988 n. 2114 – tutte in Bancadati fisconline. Nè assume rilievo ostativo il fatto che il precedente accertamento di valore sia stato definito con condono Cass., 21 febbraio 2007, n. 4057 – Rv. 595953.

Sugli altri due motivi – che denunciano insufficiente motivazione relativamente agli oneri probatori e alle risultanze di causa – si osserva che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove documentali da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione Sez. 5, 26 febbraio 2009 n. 4589 – Rv. 606932.

Nella specie, oltre ad affermare d’aver condonato l’accertamento di valore sull’imposta di registro per semplice convenienza economica, null’altro il ricorrente adduce. Sicchè il ricorso resta privo di autosufficienza e concretezza nonchè del necessario momento di sintesi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura Sez. U, 18 giugno 2008 n. 16528, in relazione agli specifici oneri di probatori posti a carico del contribuente per superare la presunzione sopra esaminata.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorrano le ipotesi della manifesta infondatezza (3^) e della inammissibilità (1^-2^) dei motivi e che da ciò consegua il rigetto del ricorso; che la particolarità della questione consiglia di compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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