Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10318 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10318 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 13826-2013 proposto da:
A2A ENERGIA SPA 12883420155 (già AEM Service Srl e poi A2A
Servizi al Cliente Sri) in persrona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso
lo studio dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LORENZO CANTONE, ANDREA
DELL’OMARINO, GILDA PISA, CLAUDIO DAM OLI, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore in
proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione
dei Crediti Inps (SCCI) SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

G 55

Data pubblicazione: 20/05/2015

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
EMANUELE DE ROSE, giusta procura in calce al controricorso;
– con troricorrente –

EQUITALIA NORD SPA già EQUITALIA ESATRI SPA;

intimata

sul ricorso 13873-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale Entrate in proprio e quale
procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps
(SCCI) Sp.A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
EMANUELE DE ROSE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
A2A ENERGIA SPA (già A2A SERVIZI AL CLIENTE SRL – già
AEM Service Sri) in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GILDA PISA, CLAUDIO DAMOLI,
LORENZO CANTONE, ANDREA DELL’OMARINO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Ric. 2013 n. 13826 sez. MI – ud. 29-01-2015
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nonché contro

avverso la sentenza (per il ricorso R.G. 13826/2013) n. 924/2012 della
CORTE D’APPELLO di MILANO del 23.5.2012 e depositata il
28/05/2012 e avverso la sentenza (per il ricorso R.G. 13873/2013) n.
222/2013 della CORTE D’APPELLO DI ROMA del 10.1.2013 e
depositata il 13.2.2013;

29/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
per il ricorso R.G. 13826/2013 per la ricorrente sono presenti gli
Avvocati Claudio Damoli e Gilda Pisa che si riportano agli scritti e per
il controricorrente é presente l’Avvocato Carla D’Aloisio che si riporta
ai motivi del controricorso;
per il ricorso R.G. 13873/2013 per il ricorrente é presente l’Avvocato
Carla D’Aloisio che si riporta ai motivi del ricorso e per la
controricorrente sono presenti gli Avvocati Gilda Pisa e Claudio
Damoli che si riportano agli scritti.
Fatto e diritto
Il Consigliere relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. dv. sul ricorso
proposto da A2A Energia s.p.a. iscritto al n. RG 13826 /2013 : “La
AEM Service s.r.l. ( poi A2A Servizi al cliente s.r.l. in seguito
denominata A2A Energia s.p.a.) proponeva opposizione avverso
cartella esattoriale con la quale le era ingiunto il pagamento di somme a
titolo di contributi omessi e relative sanzioni . Il Tribunale respingeva
la domanda. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della
decisione , confermata nel resto, dichiarava non dovuta contribuzione
per malattia. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso

Ric. 2013 n, 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015
-3-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

l’A2A Energia s.p.a. sulla base di quattro motivi L’INPS, anche quale
procuratore speciale della S.C.C.I.A. s.p.a., ha resistito con tempestivo
controricorso. Equitalia Nord s.p.a ( già Equitalia Esatri s.p.a ) è
rimasta intimata.
Con il primo motivo la società ricorrente , denunciando violazione di

legge n. 335/85 e del dm 21.2.1996, attraverso un’interpretazione
costituzionalmente orientata, avrebbe dovuto riconoscersi che la
riduzione delle aliquote CUAF spettava, a decorrere dal 1° gennaio
1996, anche per quei lavoratori delle aziende municipalizzate
privatizzate del settore elettrico, che, ai sensi dell’art.5, comma 1, lett.
a) e b), legge n. 274/91, avevano optato per mantenere l’iscrizione all’
INPDAP dovendosi altrimenti ritenere il contrasto della normativa di
riferimento con gli artt. 81 e ss del Trattato CE e con gli artt. 3 e 41
della Costituzione, con conseguente disapplicazione del ridetto dm
21.2.1996.
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata al precedente, la
società ricorrente, denunciando violazione di plurime norme di diritto,
deduce che ai sensi dell’art. 41 legge n. 488/99, come interpretato
autenticamente dall’art. 68 legge n. 388/2000, attraverso
un’interpretazione costituzionalmente orientata, avrebbe dovuto
riconoscersi che la riduzione delle aliquote CUAF spettava a decorrere
dal 1° gennaio 2000 anche per quei lavoratori delle aziende
municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai sensi dell’art. 5,
collima 1, lett. a) e b), legge n. 274/91, avevano optato per mantenere
l’iscrizione all’INPDAP , dovendosi altrimenti ritenere il contrasto con
le sopra indicate norme comunitarie e costituzionali.

Ric. 2013 n. 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015

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plurime norme di diritto, deduce che, ai sensi dell’art. 3 comma 23

Con il terzo

motivo la ricorrente ribadisce le censure di

incostituzionalità e di contrarietà alla normativa comunitaria già
dedotte, in relazione all’art. 1 comma 238, legge n. 662/96.
Con il quarto motivo, denunziando omessa motivazione e violazione
di norme di diritto, la società ricorrente censura la decisione per avere

delle sanzioni ai sensi dell’art.. 116, comma 15 lett. a) 1 n. 388 del 2000.
I primi tre motivi che censurano, sotto vari profili, la decisione per
avere escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta ai contributi dovuti in
relazione agli assegni familiari per i dipendenti che avevano optato per
il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP, sono
manifestamente infondati.
Le questioni proposte con i detti motivi, anche sotto il profilo della
necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle
norme di riferimento sono state disattese dalla giurisprudenza di
questa Corte. la quale ha escluso che la disciplina di riferimento,
interpretata nel senso della non applicabilità dell’aliquota ridotta per i
dipendenti rimasti all’INPDAP, si ponesse in contrasto con le norme
costituzionali e comunitarie.
E’ stato infatti chiarito che ” l’obiettivo di armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi
assicurativi, fatto proprio alla riforma previdenziale di cui alla legge n.
335/95, non implica che sia sottratta alla discrezionalità del legislatore
la regolamentazione della disciplina contributiva in relazione alle
peculiari necessità dei diversi enti previdenziali, sicché non può
ritenersi che le norme che implichino al riguardo una diversificazione
contributiva costituiscano violazione del principio di uguaglianza; tanto
meno potrebbe quindi legittimarsi una loro interpretazione che, nella
suddetta ottica, si discosti dal contenuto testuale delle disposizioni
Ric. 2013 n. 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015
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escluso la sussistenza delle condizioni giustificative della riduzione

scrutinate. La manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati sussiste anche con riferimento al parametro di cui all’art. 41
della Costituzione, la cui asserita violazione è del resto espressa in
termini generici, non potendo ravvisarsi nelle specifiche disposizioni
regolanti gli oneri contributivi a carico delle aziende in misura

dipendenti una limitazione della libertà di iniziativa economica. Non
consta, né è stato dedotto, che la Commissione UE abbia ravvisato
nella riduzione contributiva di che trattasi un aiuto di stato
incompatibile; il che, dei resto, avrebbe semmai condotto alla
soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione
nel senso propugnato dalla ricorrente principale. 5..2 Ciò premesso,
deve rilevarsi che l’art. 3, comma 23, legge n. 335/95, laddove prevede
che “Con effetto dal 10 gennaio 1996, l’aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a
carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, (…)” è assolutamente inequivoco nel ricollegare la “contestuale”
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee all’elevazione dell’aliquota contributiva dovuta
a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, onde non vi è
spazio per poter ritenere che la prevista riduzione operi anche a favore
dei soggetti che non versano i contributi a tale Fondo; e il successivo
comma 24, nel prevedere invece un aumento delle aliquote
contributive dovute “all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della
medesima”suona a conferma che la ricordata previsione di cui al
Ric. 2013 n. 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015
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diversificata a seconda dell’ente previdenziale di iscrizione dei

precedente comma deve ritenersi sancita con riferimento alle sole
contribuzioni relative al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 5.3
Anche per ciò che riguarda le disposizioni di cui all’art. 41 legge n.
488/99 deve riconoscersi che la riduzione delle percentuali
contributive introdotte dal quarto periodo del primo comma è

stesso comma (soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti
dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche
private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia; iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti dei
titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici
diretti e ai superstiti presso i detti fondi soppressi) e si applica quindi in
relazione alle posizioni dei soggetti che venivano ad essere iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, non certo ai dipendenti delle
imprese del settore elettrico che avevano mantenuto l’iscrizione
all’Inpdap. Parimenti il contributo straordinario di cui ai commi 2 e 3
del medesimo art. 41 le gge n. 488/99 è testualmente ricollegato alla
soppressione degli anzidetti fondi e risulta pertanto privo di
consequenzialità voler desumere dalla norma di interpretazione
autentica del terzo comma (art. 68, comma 7, legge n. 388/00)
l’estensione alle posizioni dei dipendenti iscritti all’Inpdap della
riduzione contributiva di cui al primo comma.”( Cass. n.18455 del
2014 e, in termini, fra le altre, v. Cass. n. 14098 del 2014, e n. 13721
del 2014).
Parimenti infondato è il quarto motivo che concerne il diritto alla
riduzione delle sanzioni in base al disposto dell’art. 116 comma 15 lett.
a) 1. n. 388 del 2000.
Ric. 2013 n. 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015
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direttamente collegata alle previsioni di cui ai precedenti periodi dello

Si premette che il rigetto della richiesta di riduzione delle sanzioni è
stata dal giudice di appello motivata dall’insussistenza dei relativi
presupposti rappresentati dalla preventiva richiesta all’INPS della
società e dall’integrale pagamento della contribuzione controversa.
Parte ricorrente non ha contestato tali ultime circostanze di fatto ma si

secondo quanto indicato dalla previsione richiamata, da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o a
determinazioni amministrative in ordine alla sussistenza degli obblighi
contributivi in controversia . La statuizione del giudice di appello è
corretta. Essa secondo quanto già affermato da questa Corte ( Cass. n.
27513/ 2013 ) trova riscontro nella lettera della legge, atteso che il
citato comma 15, pone come premessa per “la riduzione delle sanzioni
civili di cui al comma 8, in presenza delle suddette incertezze,
“l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni
previdenziali e assistenziali” circostanza questa pacificamente non
verificatasi.
In conclusione il ricorso è da respingere
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza
camerale .”.
La società ha depositato memoria
Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.
civ., la riunione dei ricorsi di AZA Energia s.p.a e dell’INPS in quanto
entrambi avverso la medesima decisione.
Nel merito ritiene il Collegio di condividere le conclusioni del Relatore
in quanto coerenti con la consolidata giurisprudenza in materia e rileva
che la memoria depositata dalla società non offre argomenti utili a
sollecitare un ripensamento degli indirizzi giurisprudenziali alla base
della proposta del Relatore.
Ric. 2013 n. 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015
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è limitata a ribadire che la riduzione delle sanzioni era giustificata,

-•

Con tale memoria la società, in merito all’obbligo contributivo per
assegni familiari in relazione ai dipendenti che avevano optato per il
mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP, segnala il contrasto tra
l’orientamento richiamato nella Relazione e la pronunzia n.
10119/2014, nonché il rilievo dell’argomento cd. cronologico , mai

che si fondano, invece su una pretesa valenza estensiva delle
prescrizioni del dm 21.2.1996 ; il richiamo al detto decreto ministeriale
non sarebbe dirimente in quanto esso non può disporre anche per il
futuro ma può riferirsi al solo incremento per la contribuzione cd.
maggiore già intervenuto a quella data (IVS ) laddove è pacifico che
quanto ad INPDAP ( e agli altri regimi) l’incremento è stato introdotto
in epoca successiva all’emanazione del decreto ministeriale richiamato.
Tali argomentazioni non sono persuasive . Invero alla sentenza n.
10119/2014 richiamata in memoria dalla società, a sostegno
dell’assunto dell’assenza di un orientamento consolidato sulla
questione, hanno fatto seguito le pronunce n. 13720/2014,
13721/2014 e 14098/2014, conformi all’indirizzo tradizionale alla
base della proposta del Relatore. Quanto alla sentenza n. 1.0119/2014,
che ha. respinto il motivo di ricorso con il quale l’INPS aveva
censurato la statuizione del giudice di appello che aveva ritenuto
dovuti in misura ridotta i contributi per assegni familiari in relazione
alla retribuzioni corrisposte ai dipendenti che avevano optato per il
mantenimento della iscrizione presso l’INPDAP, la motivazione della
decisione in oggetto non sembra inficiare le argomentazioni espresse
nella pronunzie di segno opposto richiamate nella Relazione.
Per come si desume dalla ricostruzione operata in tale decisione il
motivo di ricorso dell’INPS, respinto dal Collegio, era incentrato sul
fatto che l’esclusione dalla riduzione dei contributi cd. minori (versati
Pie. 2013 n, 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015
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considerato ed esaminato nelle pronunce di cui dà atto la Relazione

alla “Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti”
istituito presso l’INPS) per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori che
avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP,
era giustificata dal fatto che la contribuzione cd. maggiore dovuta a
quest’ultimo ente non aveva subito il medesimo incremento

contribuzione versata al FPLD, incremento percentuale in relazione al
quale il medesimo comma 23 aveva stabilito una riduzione della
contribuzione per prestazioni temporanee. L’INPS aveva inoltre
evidenziato che, comunque, la 1. n. 662 del 1996, art. 1 comma 238, nel
prevedere un aumento della contribuzione maggiore da versare
all’INPDAP non aveva previsto una correlativa riduzione delle
aliquote per la contribuzione minore.
La decisione n. 10119/2014 si sofferma sulla prima censura laddove,
nel rilevare che l’incremento percentuale del carico contributivo da
versare all’INPDAP, quale risultante, ai sensi dei commi 238 e 239
dell’art. 11. n. 662 del 1996, dalla somma della contribuzione a carico
del datore di lavoro ed a carico del lavoratore, era pari al 32% e quindi
identico a quella (da corrispondersi al FYLD) in relazione alla quale
l’art. 3 comma 23 1. n. 335 del 1995 aveva stabilito la correlativa
diminuzione della contribuzioni cd. minore ritiene, in tale ottica,
giustificata la riduzione della contribuzione per assegni familiari da
versarsi alla Gestione prestazioni temporanee istituita presso l’INPS.
La decisione n. 10119/2014 non investe tuttavia il nodo della
questione che viene in rilievo nel presente giudizio, rappresentato dalla
assenza di specifica previsione normativa di riduzione della
contribuzione cd. minore, per i dipendenti iscritti all’INPDAP. Tale
previsione non è ravvisabile né nell’art. 23 comma 3 1. n. 335 del 1995
che pone in relazione la riduzione della contribuzione cd. minore
Ric. 2013 n. 13826 sez. ML t.rd. 29-01-2015
-10-

percentuale stabilito dall’art. 3 comma 23 L. n. 335 del 1994 per la

all’aumento della contribuzione per il FPLD gestito dall’INPS , né nei
commi 238 e 239 art. 11. n. 662 del 1996 che nello stabilire un analogo
incremento retributivo della contribuzione dovuta all’INPDAP, non
prevedono la corrispondente riduzione della contribuzione minore
versata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

affrontata – e risolta in senso negativo per la società – dalle pronunzie
di legittimità richiamate nella Relazione, le quali hanno ripetutamente
affermato che la previsione di incremento (della contribuzione
maggiore) e della correlativa riduzione ( della contribuzione minore) di
cui all’art. 23 comma concerneva esclusivamente la ipotesi di lavoratori
iscritti al FPLD gestito dall’INPS, e che tale opzione era legittima in
quanto “l’obiettivo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici
nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio alla
riforma previdenziale di cui alla legge n. 335/95, non implica che sia
sottratta alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione della
disciplina contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi
enti previdenziali…”.
Con riferimento alla deduzione formulata nella memoria depositata
dalla società, deduzione attinente alla corretta individuazione
dell’ambito temporale del DM 1.2.1996 emanato in attuazione dell’art.
3 comma 23, si rileva che, a prescindere dalla novità della
argomentazione, la stessa risulta non dirimente atteso, comunque, il
difetto di specifica previsione normativa di riduzione delle aliquote
relative alla contribuzione minore in presenza di incremento di quella
maggiore versata all’INPDAP per i lavoratori che avevano optato per il
mantenimento della propria posizione assicurativa presso tale gestione.
Infine, i dedotti profili di incostituzionalità della disciplina differenziata
relativa alla misura del contributo per assegni familiari dovuto in
Ric. 2013 n. 13826 sez. ML – ud. 29-01-2015
-11-

istituita presso l’INPS. La questione è stata invece espressamente

.,

relazione ai lavoratori che avevano optato per il mantenimento
dell’iscrizione presso l’INPDAP, sono stati espressamente presi in
considerazione dal Relatore laddove ha richiamato le precedenti
pronunce di questa Corte che hanno ritenuto manifestamente
infondate le censure di incostituzionalità proprio in relazione agli artt.

semmai, condotto alla soppressione della disposta riduzione, non
certo ad una sua estensione nel senso propugnato dalla società
ricorrente. Occorre infatti ricordare che il giudice costituzionale ha
ripetutamente affermato il principio della incomparabilità dei sistemi
previdenziali, che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà
delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle, ed alle collegate
diversità delle fonti di finanziamento ( Corte cost . n. 202 del 2008,
ord. n. 325 del 1993), chiarendo che la realizzazione definitiva della
tendenziale attuazione dell’omogeneizzazione dei regimi previdenziali è
affidata alla discrezionalità del legislatore trattandosi di scelte di politica
sociale ed economica (Corte cost. n. 173 del 1986 ) e che tale
discrezionalità concerne

anche la conformazione dell’obbligo

contributivo ( Corte cost. n. 48 del 2010, ord. n. 896 del 1988).
Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale il Collegio non
può che confermare la valutazione di manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dedotte dalla società.

In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, entrambi i
ricorsi devono essere respinti. Le spese del giudizio di legittimità sono
compensate per un quarto tenuto conto della misura della
soccombenza dell’ente previdenziale . Il residuo è posto a carico della
società e liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

Ric. 2013 n. 13826 sez. MI – ud. 29-01-2015
-12-

3 e 41 Cost. ed evidenziato che il loro eventuale accoglimento avrebbe,

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa per un
quarto le spese del giudizio di legittimità e condanna A2A Energia
s.p.a. a pagare i residui tre quarti. Liquida le spese nell’intero
ammontare in € 3000,00 per compensi professionali, oltre € 100,00 per
esborsi, oltre spese forfettizzate nella misura del 15%, oltre accessori di

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dd ricorrente principale e del
ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l bis , dello stesso articolo 13.

Roma, 29 gennaio 2015

residente
o Curzio

legge.

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